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Circolare n. 03005889-15100/325 del 25 luglio 2003 Ministero dell' Interno

Iscrizione anagrafica cittadini stranieri -

Ministero dell'Interno


Prot. n. 03005889-15100/325.

Roma, 25 luglio 2003

Circolare telegrafica n. 20

Ai Sigg. Prefetti della Repubblica Loro Sedi
Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia di Trento
Trento Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano
Bolzano Al Sig. Presidente della Giunta Regionale della Valle d' Aosta
Aosta e, pc. Al Commissario dello Stato per la Regione Sicilia Palermo
Al Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna
Cagliari Al Gabinetto del Ministro Sede
All'Istituto Nazionale di Statistica Roma
All'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia Roma
All'Associazione Nazionale Ufficiali di stato civile e di anagrafe Castel San Pietro Terme (BO)
Alla DE.A. - demografici associati - c/o amministrazione comunale Cascina (PI)

OGGETTO: Iscrizione anagrafica cittadini stranieri.

Pervengono numerosi quesiti e richieste di chiarimento in ordine alle generalità con cui procedere all'iscrizione anagrafica degli stranieri in possesso di un titolo di soggiorno.

Al riguardo, è da premettere che l'art. 14 del D.P.R. n. 223/1989, ai fini dell'iscrizione anagrafica, prevede tra l'altro che: "…chi trasferisce la residenza dall'estero deve comprovare, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 13, comma 1, lett. a, la propria identità mediante l'esibizione del passaporto o di altro documento equipollente…".

Pertanto, ai fini dell'individuazione della corretta identità degli stranieri è necessario fare riferimento al cennato art. 14 del D.P.R. 223/89, all'art. 24 della Legge n. 218/1995 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato e alle convenzioni sottoscritte dallo Stato italiano e dai vari Stati esteri.

In particolare, l'ufficiale d'anagrafe dovrà provvedere ad iscrivere il cittadino straniero con i dati (cognome, nome, luogo e data di nascita) desunti dal passaporto o eventualmente da altri documenti rilasciati dalle competenti Autorità dello Stato di provenienza, tradotti e legalizzati con forme e modalità previste dalla vigente normativa.

Nell'evenienza in cui emergano discordanze fra i dati riportati in tali ultimi atti e quelli contenuti nel permesso di soggiorno, al fine di garantire l'uniformità degli atti che consentono di individuare lo straniero, si renderà necessario interpellare la Questura che ha rilasciato il titolo di soggiorno per acquisire i necessari chiarimenti ed eventualmente far rettificare le generalità contenute nel permesso di soggiorno stesso.

Si prega di portare a conoscenza dei Sig.ri Sindaci il contenuto della presente circolare, fornendo, altresì, un cortese cenno di assicurazione.

Il Direttore Centrale
(Ciclosi)



Venerdì, 25 Luglio 2003