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Bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienti – Art. 1 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185

Bonus famiglia variabile a seconda del numero complessivo del nucleo familiare. Rilasciato anche ai familiari a carico che non si trovano in Italia - Roma, 3 febbraio 2009

Prot.: 2009/9209 Alle Direzioni regionali

Agli Uffici locali

e, p.c.,

Al Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento per le politiche fiscali

Al Comando Generale della Guardia di Finanza

Alle Direzioni centrali dell’Agenzia

Agli Uffici centrali di staff dell’Agenzia


PREMESSA

L’art. 1 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, ha introdotto, per il solo anno 2009, un bonus straordinario in favore delle famiglie a basso reddito. Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in ordine alle modalità applicative della disposizione sopra citata.

1. CARATTERISTICHE DEL BENEFICIO L’articolo 1 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, ha previsto per l’anno 2009, l’attribuzione di un bonus a favore dei nuclei familiari a basso reddito i cui componenti siano titolari di determinate categorie di reddito.
L’importo del bonus spettante varia in funzione sia della composizione del nucleo familiare che del reddito complessivo conseguito dai relativi componenti nel periodo d’imposta 2007 o, in alternativa, nel periodo d’imposta 2008.
Tale beneficio, attribuito ad un solo componente del nucleo familiare del richiedente, non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali né per il rilascio della carta acquisti di cui all’articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. CONDIZIONI PER BENEFICIARE DEL BONUS
Per beneficiare del bonus è necessario che il richiedente sia residente in Italia. Per gli altri componenti del nucleo familiare del richiedente (coniuge non separato, figli a carico, altri familiari a carico), invece, non è richiesta la residenza nel territorio dello Stato, così come previsto peraltro ai fini della condizione di familiare "a carico" ai sensi dell’articolo 12 del Tuir.
Al riguardo si precisa che il richiedente extracomunitario, per i componenti del proprio nucleo familiare residenti all’estero, deve essere in possesso della documentazione utilizzata per attestare lo status di familiare a carico che, ai sensi dell’ dall’articolo 1, commi da 1325 a 1328 della legge 27 dicembre 2, n. 296, può essere costituita da:

a) documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del Paese d’origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
b) documentazione con apposizione dell’apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961. L’apostille, da apporsi sui documenti da valere fuori dallo Stato in cui sono stati formati, costituisce una specifica annotazione sull'originale della documentazione, rilasciata dalla competente autorità identificata dalla legge di ratifica della Convenzione;
c) documentazione validamente formata dal Paese d’origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all’originale dal consolato italiano del Paese d’origine.

Fanno parte del nucleo familiare:

• il richiedente;
• il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, anche se fiscalmente non a carico;
• i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati;
• ogni altra persona indicata nell’art. 433 del c.c. che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Il coniuge non legalmente ed effettivamente separato del richiedente fa sempre parte quindi del nucleo familiare. I coniugi separati o divorziati o non coniugati possono costituire ciascuno un autonomo nucleo insieme ai figli.
A differenza del coniuge non separato, i figli e gli altri familiari di cui all’articolo 433 del c.c. rilevano ai fini della composizione del nucleo solo se fiscalmente a carico.
Ne deriva, ad esempio, che in presenza di una famiglia composta dai genitori e un figlio convivente con i genitori ma non a carico, il nucleo familiare sarà composto dai soli genitori.
Ai fini del beneficio in commento, ogni soggetto (richiedente, coniuge, figli e altri familiari di cui all’articolo 433 del c.c.) può far parte di un solo nucleo familiare. Pertanto, ad esempio, in caso di genitori separati o divorziati o non coniugati, i figli a carico possono partecipare esclusivamente al nucleo familiare del genitore di cui siano a carico.
In caso di figli a carico di entrambi i genitori, in assenza di disposizioni normative al riguardo, si ritiene che i genitori possano liberamente scegliere come costituire il nucleo o i nuclei. In questo caso, si precisa che il figlio che compare nel nucleo di uno dei genitori non può comparire anche nell’eventuale nucleo dell’altro.
Le considerazioni che precedono valgono anche con riferimento agli altri familiari a carico. Ad esempio, un genitore a carico di due discendenti può partecipare al nucleo di un solo figlio. Si ricorda che per essere considerato a carico il familiare deve possedere un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Ai fini del calcolo di tale ammontare, vanno computate, ai sensi dell’articolo 12 del Tuir, anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari emissioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica; le predette retribuzioni, in quanto rilevanti ai fini della condizione di soggetto fiscalmente a carico, devono essere computate ai fini del calcolo del reddito complessivo del nucleo familiare, di cui si tratterà nel successivo paragrafo 3, anche se posseduti da uno dei coniugi.
Il bonus è concesso a condizione che il richiedente e gli altri componenti del nucleo familiare abbiano percepito nell’anno 2008 redditi rientranti esclusivamente in una o più delle seguenti categorie:

1. redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49, comma 1, del Tuir;
2. redditi di pensione di cui all’art. 49, comma 2, del Tuir;
3. taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, del Tuir, e più precisamente:
A. compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro;
B. redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
C. remunerazioni dei sacerdoti;
D. compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
E. assegni periodici corrisposti al coniuge di cui all’art. 10, comma 1, lett. c), del Tuir.
4. redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, del Tuir derivanti da attività commerciali o da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente; il possesso di tali redditi non è di ostacolo alla fruizione del bonus a condizione che gli stessi siano percepiti esclusivamente dal coniuge del richiedente o dagli altri familiari a carico; per converso, il possesso degli stessi redditi da parte del "richiedente" esclude la fruizione del bonus.;
5. redditi fondiari di cui all’art. 25 del Tuir, purché posseduti esclusivamente in coacervo con le altre tipologie di reddito indicate precedentemente, per un ammontare non superiore a 2.500 euro. Tale ammontare deve intendersi riferito alla somma dei redditi fondiari prodotti dall’intero nucleo familiare.
Dalla lettera della norma si evince che il richiedente deve essere titolare di uno dei redditi indicati nei precedenti numeri 1, 2 e 3 (redditi di lavoro dipendente, di pensione o determinati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente). In aggiunta a uno dei menzionati redditi, il richiedente può anche essere titolare dei redditi fondiari, fermo restando il rispetto del limite di 2.500 euro sopra richiamato.
La condizione del possesso dei redditi sopra indicati si intende soddisfatta anche in presenza di redditi percepiti in sostituzione di questi, quale ad esempio l’indennità di disoccupazione o di mobilità corrisposta in sostituzione del reddito di lavoro dipendente.
Il possesso di redditi fondiari è compatibile con la fruizione del bonus a condizione che gli stessi si accompagnino ad una o più delle altre tipologie di reddito indicate dalla norma.
Il bonus è riconosciuto, ad esempio, se il richiedente sia titolare di redditi di pensione e di fabbricato ed il coniuge di reddito agrario ai sensi dell’articolo 32 del Tuir, ancorché titolare di partita IVA, qualora la somma dei redditi fondiari posseduti dall’intero nucleo familiare – nell’esempio, derivanti dal possesso dell’abitazione da parte del richiedente e del reddito agrario da parte del coniuge - non superi 2.500 euro.

Si ricorda che il reddito derivante dai fabbricati e dai terreni deve essere assunto nella misura in cui concorre alla formazione del reddito complessivo (e pertanto, le rendite vanno assunte al lordo della rivalutazione del 5, 70 e 80 per cento e, in caso di redditi effettivi, al netto delle riduzioni previste per canoni di locazione).
Il possesso di redditi diversi da quelli indicati nei precedenti cinque punti – ad esempio, reddito di impresa o redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni esercitati abitualmente o redditi di capitali assoggettati ad imposta ordinaria – da parte del richiedente o di uno dei componenti il nucleo familiare, esclude l’accesso al beneficio con riferimento all’intero nucleo familiare.

3. MISURA DEL BENEFICIO
Come prima affermato, la misura del beneficio varia in funzione della composizione del nucleo familiare e del reddito complessivo dello stesso, dato dalla somma dei redditi complessivi determinati ai sensi dell’articolo 8 del Tuir di ciascun componente del nucleo. Pertanto, il reddito complessivo è formato dalla somma dei medesimi redditi appartenenti alle diverse tipologie elencate al paragrafo 2, compreso quello derivante dal possesso dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.
Ciò premesso, il bonus, per il quale non è prescritto il ragguaglio ai mesi in cui sussiste la condizione di persona a carico di cui all’articolo 12 del Tuir, compete nelle misure di seguito indicate:
a) duecento euro per i soggetti titolari di reddito di pensione ed unici componenti del nucleo familiare, qualora il reddito complessivo non sia superiore a quindicimila euro;
b) trecento euro per il nucleo familiare di due componenti con un reddito complessivo familiare non superiore a diciassettemila euro;
c) quattrocentocinquanta euro per il nucleo familiare di tre componenti con un reddito complessivo familiare non superiore a diciassettemila euro;
d) cinquecento euro per il nucleo familiare di quattro componenti con un reddito complessivo familiare non superiore a ventimila euro;
e) seicento euro per il nucleo familiare di cinque componenti con un reddito complessivo familiare non superiore a ventimila euro;
f) mille euro per il nucleo familiare di oltre cinque componenti, componenti con un reddito complessivo familiare non superiore a ventiduemila euro;
g) mille euro per il nucleo familiare con componenti portatori di handicap, per i quali ricorrono le condizioni previste dall’articolo 12, comma 1, del Tuir, con un reddito complessivo familiare non superiore a trentacinquemila euro.

Tipologia famiglia

reddito complessivo massimo

bonus

Pensionato solo

15mila euro

200 euro

famiglia 2 persone

17mila euro

300 euro

famiglia 3 persone

17mila euro

400 euro

famiglia 4 persone

20mila euro

500 euro

famiglia 5 persone

20mila euro

600 euro

famiglia > 5 persone

22mila euro

1000 euro

famiglia con portatoredi handicap

35mila euro

1000 euro



In caso di nucleo familiare composto da un unico componente il bonus di 200 euro è erogabile a condizione che nel concorso dei redditi dal medesimo posseduti figuri in ogni caso un reddito di pensione.
Con riferimento ai nuclei familiari con componenti portatori di handicap, si osserva che ai sensi dell’articolo 1, comma 3, leggera g), del decreto-legge n. 185 del 2008, il bonus è attribuito per il maggior importo di “euro mille per il nucleo familiare con componenti portatori di handicap per i quali ricorrono le condizioni previste dall’art. 12, comma 1, del Tuir, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro trentacinquemila”.
Il riferimento generico ai “componenti” del nucleo familiare porta a ritenere che la norma in esame sia applicabile in tutti i casi in cui nel nucleo familiare sia presente il coniuge, un figlio o altro familiare del richiedente, portatori di handicap ai sensi dell’articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i quali ricorre la condizione di persona fiscalmente a carico ai sensi dell’articolo 12 del Tuir.
In tal senso devono ritenersi integrate le istruzioni alla compilazione del modello predisposto per la richiesta del bonus, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 5 dicembre 2008, e pubblicato lo stesso giorno sul sito dell’Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
La composizione del nucleo familiare e l’ammontare del reddito complessivo vanno verificati entrambi in relazione al periodo d’imposta in dipendenza del quale si vuole richiedere il beneficio. La norma prevede, infatti, la possibilità per i contribuenti di scegliere se richiedere il beneficio in relazione al 2007 ovvero, in alternativa, al 2008. Resta fermo che la richiesta può essere effettuata una sola volta, con riferimento ai componenti del medesimo nucleo, tenendo conto che il numero di componenti del nucleo familiare e il reddito complessivo familiare devono essere riferiti al medesimo anno che è stato prescelto per la richiesta del bonus.

Ad esempio: il richiedente A presenta istanza per il 2007 con riferimento al suo nucleo familiare composto da 4 persone:
A, coniuge lavoratore dipendente
B, coniuge lavoratrice dipendente
C e D figli a carico

La richiesta effettuata per il 2007 esaurisce il beneficio con riferimento a tutti i componenti del nucleo, per cui, per il 2008 la richiesta del bonus non può essere effettuata da A e da B o dai figli C e D, neppure in caso, ad esempio, di matrimonio contratto nel 2008 dal figlio.

4. TERMINI E MODALITA’ DI EROGAZIONE La richiesta dell’erogazione del beneficio deve essere presentata al sostituto d’imposta o all’ente pensionistico. Con riferimento al termine di presentazione della richiesta al sostituto d’imposta, con emendamento presentato in sede di conversione del decreto-legge n. 185 del 2008, è stato previsto lo spostamento dello stesso dal 31 gennaio 2009 al 28 febbraio 2009, qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2007.
Ciò premesso, la richiesta dell’erogazione del beneficio deve essere presentata al sostituto d’imposta o all’ente pensionistico:
• entro il 28 febbraio 2009, qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2007;
• entro il 31 marzo 2009, qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2008.

Qualora il beneficio non venga erogato dai sostituti d’imposta, è necessario presentare una richiesta all’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposito modello disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate :
• entro il 30 aprile 2009 (cfr. par. 4.2), qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2007;
• entro il 30 giugno 2009, qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2008, per i soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi la richiesta del beneficio in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti all’anno 2008 deve essere effettuata con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2008.

4.1 Richiesta al sostituto d’imposta
I soggetti beneficiari titolari di redditi di lavoro dipendente, di pensione, e di redditi assimilati al lavoro dipendente possono richiedere l’erogazione del bonus al sostituto d’imposta o all’ente pensionistico, mediante apposita istanza.
Il modello di domanda, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it) , può essere presentato direttamente dal contribuente o per il tramite dei soggetti intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni in via telematica, ai quali non spetta alcun compenso.
Nella domanda i contribuenti devono autocertificare i dati del coniuge e degli altri componenti del nucleo familiare e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per poter essere ammesso a beneficiare del bonus.
Il termine di presentazione dell’ istanza, come riportato al paragrafo precedente, varia in funzione dell’anno d’imposta che viene preso come riferimento per la verifica dei requisiti previsti per il riconoscimento del bonus.
Per quanto concerne i termini di erogazione, la norma individua date diverse a seconda che l’anno preso a riferimento sia il 2007 o il 2008, e a seconda della tipologia del sostituto di imposta. In particolare, in base alla formulazione testuale delle disposizioni, se l’anno di riferimento è il 2007:

1) i sostituti d’imposta diversi dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pensionistici erogano il beneficio nel mese di febbraio 2009 seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, per l’intero importo spettante a ciascun contribuente, nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili riferiti all’anno 2009. Al riguardo, si esprime l’avviso che, in considerazione dell’ intervenuto spostamento al 28 febbraio del termine di presentazione dell’istanza al sostituto, si debba ritenere parimenti differito di un mese (dal 28 febbraio al 31 marzo) anche il termine ultimo per l’erogazione del bonus da parte del sostituto;
2) gli enti pensionistici e le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, erogano il beneficio entro il successivo mese di marzo 2009, seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, per l’intero importo spettante a ciascun contribuente, nei limiti del monte ritenute disponibili.
Tutti i sostituti, compresi gli enti pensionistici e le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate, entro il 30 aprile 2009, le richieste ricevute e comunicare l’importo erogato in relazione a ciascuna richiesta.
I lavoratori che non avranno ricevuto il bonus per insufficienza del monte ritenute disponibile, dovranno presentare apposita domanda all’Agenzia delle Entrate. Per consentire tale adempimento i sostituti, in caso di mancata erogazione del bonus, devono darne tempestiva informazione al richiedente.

Diversamente, se l’anno di riferimento è il 2008:

• i sostituti di imposta di cui al precedente punto 1) erogano il beneficio nel mese di aprile 2009, seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, per l’intero importo spettante a ciascun contribuente, nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili dello stesso mese e riferiti all’anno 2009;
• gli enti pensionistici e le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvederanno, invece, ad erogare il beneficio entro il successivo mese di maggio 2009 seguendo i criteri indicati al precedente punto 2).

Tutti i sostituti, compresi gli enti pensionistici e le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno 2009, le richieste ricevute e comunicare l’importo erogato in relazione a ciascuna richiesta.
I lavoratori che non avranno ricevuto il bonus per insufficienza del monte ritenute disponibile, dovranno presentare apposita domanda all’Agenzia delle Entrate. Per consentire tale adempimento i sostituti, in caso di mancata erogazione del bonus, devono darne tempestiva informazione al richiedente.

4.2 Richiesta all’Amministrazione Finanziaria
Per tutti i casi in cui il beneficio non possa essere erogato dal sostituto, la richiesta può essere presentata all’Agenzia delle Entrate. Anche in questo caso, il termine di presentazione delle richiesta del bonus varia in funzione del periodo d’imposta preso a riferimento per la verifica delle condizioni di spettanza.
Nell’ipotesi in cui si voglia richiedere il beneficio in dipendenza del numero dei componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti all’anno 2007, la domanda va presentata, in via telematica, utilizzando l’apposito modello, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, anche tramite intermediari abilitati, entro il termine ultimo del 30 aprile 2009 (il termine del 31 marzo 2009 previsto dalla norma viene spostato di un mese in coerenza con lo spostamento del termine di erogazione del bonus da parte del sostituto).
Diversamente, qualora si voglia richiedere il beneficio in dipendenza del numero dei componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti all’anno 2008, la domanda va presentata:
 entro il 30 giugno 2009, attraverso l’apposito modello disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, per i soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi;  mediante la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2008, per gli altri contribuenti.

5 RESTITUZIONE DELLE SOMME
Nell’ipotesi in cui un soggetto percepisca somme non spettanti, in tutto o in parte, deve provvedere a restituirle entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successivo all’erogazione ovvero, per i soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, mediante il versamento effettuato, utilizzando il modello F24, entro i medesimi termini. A tal fine sarà istituito un apposito codice tributo.
Infine, la norma dispone l’obbligo per gli enti previdenziali e l’Agenzia delle entrate di provvedere al monitoraggio degli effetti delle disposizioni in esame, comunicando i risultati ai Ministeri del lavoro e dell’economia anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi.

*** Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dagli uffici.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Attilio Befera



Venerdì, 6 Febbraio 2009