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Circolare nr. 13074 de 7 ottobre 2009 Ministero dell’Interno Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze

Legge 15 luglio 2009, n. 94 recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” – Modifiche in materia di cittadinanza. Chiarimenti -

Ministero dell’Interno
Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze


OGGETTO: Legge 15 luglio 2009, n. 94 recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” – Modifiche in materia di cittadinanza. Chiarimenti

Si fa seguito alle circolari in data 6 agosto e 3 settembre 2009 al fine di fornire ulteriori chiarimenti sui criteri di applicazione delle legge n. 94 del 15 luglio 2009 , in vigore dall’8 agosto 2009 e recante “Disposizioni in materia di sicurezza”, per quanto concerne le modifiche introdotte in materia di cittadinanza.
Al riguardo, sulla base degli approfondimenti svolti in relazione ai quesiti pervenuti in merito all’applicazione dell’art. 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 91,. Come modificato dall’art. 1, comma 11 dalla citata legge n. 94, si esplicita quanto segue.

L’art. 5, della nuova formulazione, dispone che il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano possa acquisire la cittadinanza italiana:

a) quando, dopo il matrimonio risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure

b) dopo tre anni dalla data del matrimonio se risiede all’estero.

I termini suindicati sono ridotti dalla metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
In entrambi i casi, inoltre, si richiede che, al momento dell’adozione del decreto di concessione, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.


Per la ipotesi di cui al punto a) si evidenzia come il dettato legislativo, ai fini dell’ammissibilità della domanda, imponga null’altro che l’accertamento dell’esistenza di un rapporto coniugale non meramente strumentale, ma effettivo e duraturo, in costanza del quale sia maturato altresì il prescritto periodo di residenza legale nel territorio dello Stato, a dimostrazione dell’avvenuto inserimento dello straniero nel tessuto sociale e civile nazionale.
In conseguenza di tanto, può avanzare la richiesta di cittadinanza non solo il coniuge dello straniero naturalizzato anteriormente alla data del matrimonio ma anche il coniuge di chi abbia la cittadinanza successivamente a tale data, sempre che la momento della domanda abbia maturato i requisiti previsti dalla norma.

Quanto alla ipotesi di cui al punto b), è il caso di precisare che coniuge straniero del nostro connazionale che si sia trasferito in Italia dopo tre anni di matrimonio trascorsi all’estero potrà presentare istanza presso la Prefettura competente in base alla nuova residenza senza attendere il naturale termine di due anni di residenza legale nel territorio italiano purchè, al momento della presentazione della domanda, lo stesso sia in regola con le norme sul soggiorno e sia iscritto nei registri anagrafici della popolazione residente. E’ da ritenersi, infatti, che il requisito il cui possesso è necessario per poter acquistare la cittadinanza italiana si già stato maturato durante la residenza all’estero.

Come già evidenziato, la nuova normativa prevede che, alla data di adozione del provvedimento di conferimento della cittadinanza, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
Pertanto, ad esclusione dei provvedimenti adottati prima dell’8 agosto 2009 o che comunque soggiacciono alla precedente normativa (circ. 06/08/2009 “istanze per matrimonio”, punto A), riguardo ai quali non occorre effettuare alcun ulteriore accertamento, per i decreti adottati dopo tale data sarà necessario procedere a detta verifica.

A tal fine, codesta Autorità, con l’atto di convocazione per la notifica del decreto di conferimento, inviteranno gli interessati a produrre la seguente documentazione aggiornata alla data di adozione del provvedimento:
- atto integrale di matrimonio;
- certificato di esistenza vita del coniuge italiano: il decesso del coniuge, ai sensi dell’art. 149 c.c., determina difatti lo scioglimento del matrimonio e la cessazione dei suoi effetti civili.

Resta inteso che laddove gli Ufficiali di stato Civile o le Autorità Diplomatiche venissero successivamente a conoscenza di una separazione o divorzio intervenuti tra i coniugi prima della data di adozione del decreto ma non ancora annotati e trascritti a quel momento, gli stessi ne daranno comunicazione allo scrivente Dipartimento-Direzione Centrale per la revoca del provvedimento.
Analogo invito viene rivolto al Ministero degli Affari Esteri per le comunicazioni di rito alle Rappresentanze Diplomatiche-Consolari.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(mario Morcone



Mercoledì, 7 Ottobre 2009