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Cirolare n. 2 del 8 giugno 2004 Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Decreto - legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 – Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero e 21, comma 6-bis- Detrazione per i figli a carico di cittadini extracomunitari. - CIRCOLARE N. 22 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 8 giugno 2004

Oggetto: Decreto - legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 – Articoli: 3 (Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero) e 21, comma 6-bis (Detrazione per i figli a carico di cittadini extracomunitari).

INDICE

PREMESSA

Capitolo 1 Articolo 3 - Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero pag. 3

1.1 Requisiti soggettivi
1.2 Contenuto dell’agevolazione
1.3 Residenza
Capitolo 2 Articolo 21, comma 6-bis - Detrazione per figli a carico di genitori extracomunitari pag. 6

PREMESSA
La circolare fornisce chiarimenti per l’applicazione di talune disposizioni contenute nel decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. In particolare i chiarimenti riguardano:
· l’incentivo per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero (articolo 3); · la detrazione per figli a carico di cittadini extracomunitari (articolo 21, comma 6-bis).

1. Articolo 3 - Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero L’articolo 3 del decreto-legge n. 269 del 2003 prevede incentivi fiscali in materia di IRPEF e di IRAP per favorire il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero. La norma risponde alla duplice esigenza di porre rimedio al c.d. fenomeno della “fuga dei cervelli” che si è diffuso negli anni passati e di favorire lo sviluppo tecnologico e scientifico del Paese. A tal fine, la disposizione non si rivolge soltanto ai cittadini italiani emigrati che intendano far ritorno nel paese di origine ma interessa in linea generale tutti i ricercatori residenti all’estero, sia italiani che stranieri i quali, per le loro particolari conoscenze scientifiche, possono favorire lo sviluppo della ricerca in Italia.
1.1 Requisiti soggettivi Sono destinatari della disposizione agevolativa i ricercatori per i quali ricorrano le seguenti condizioni:
a) siano in possesso di titolo di studio universitario o equiparato;
b) siano stati stabilmente residenti all’estero;
c) abbiano svolto documentata attivitĂ di ricerca per almeno due anni consecutivi presso universitĂ o centri di ricerca pubblici o privati;
d) a partire dalla data di entrata in vigore della norma o entro i cinque anni successivi, decidano di voler svolgere la propria attivitĂ lavorativa in Italia e, conseguentemente, rientrino in Italia e diventino ivi fiscalmente residenti.

La norma non specifica i requisiti in possesso dei datori di lavoro e dei committenti dei ricercatori all’estero. Tuttavia, in considerazione del tipo di attività prestata all’estero dai ricercatori (di cui al precedente punto c)), si ritiene che i datori o committenti debbano essere università o altri centri di ricerca pubblici o privati, nonché imprese o enti che, in ragione della peculiarità del settore economico in cui operano, dispongano di strutture organizzative finalizzate alla ricerca.
1.2 Contenuto dell’agevolazione La disposizione agevolativa, tesa a favorire l’ingresso in Italia di ricercatori residenti all’estero, prevede:

· che il reddito di lavoro dipendente o di lavoro autonomo prodotto in Italia per lo svolgimento dell’attività di ricerca concorra alla formazione del reddito complessivo IRPEF soltanto nei limiti del 10 per cento ;

· che i suddetti redditi siano esclusi dalla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP .

Si ritiene che nell’ambito applicativo della norma agevolativa rientrino non solo i redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo, di cui agli articoli 49 e 53 del Tuir, ma anche i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50 del medesimo testo unico, atteso che per questa categoria reddituale operano le stesse regole di determinazione previste per i redditi di lavoro dipendente. In particolare, le agevolazioni in esame si rendono applicabili ai redditi di collaborazione coordinata e continuativa di cui alla lett. c-bis) del richiamato art. 50, che abbiano ad oggetto lo svolgimento dell’attività di ricerca.

I redditi agevolati devono essere determinati secondo le disposizioni dell’art. 51 se derivanti da rapporti aventi ad oggetto prestazioni di lavoro dipendente, dell’art. 54 se derivanti dall’esercizio di attività professionali, dell’art. 52 se derivanti da attività che producono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Naturalmente l’agevolazione è riferita esclusivamente ai redditi derivanti da rapporti aventi ad oggetto attività di ricerca e non ad altri eventuali redditi che il lavoratore dipendente o l’esercente arti e professioni consegua in Italia.

Il reddito così determinato concorre alla formazione del reddito complessivo soltanto per il dieci per cento del suo ammontare. Per il resto si applicano gli ordinari criteri di tassazione IRPEF, scomputando dal reddito complessivo gli oneri deducibili di cui all’art. 10 e la deduzione per assicurare la progressività dell’imposta di cui all’art. 11 del Tuir.

L’agevolazione in materia di IRAP, consistente nella non concorrenza dei suddetti redditi alla formazione della relativa base imponibile, spetta direttamente ai ricercatori stessi qualora essi svolgano l’attività in qualità di liberi professionisti. Con riferimento ai redditi di lavoro dipe ndente e ai redditi a questi assimilati, per i quali, come è noto, l’IRAP non è dovuta dal percettore, si precisa che il beneficio della non concorrenza al valore della produzione spetta ai sostituti d’imposta che erogano i relativi compensi per l’attività di ricerca. In tal senso si esprime, in maniera inequivoca, la relazione di accompagnamento al decretolegge n. 269 del 2003.

Le agevolazioni in questione spettano per un massimo di tre periodi di imposta e precisamente, per l’anno d’imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente in Italia e per i due periodi d’imposta successivi, semprechè permanga la residenza fiscale in Italia.

1.3 Residenza

Per quanto riguarda il requisito della residenza fiscale nel territorio dello Stato, valgono le disposizioni contenute nell’articolo 2 del TUIR, per cui, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Pertanto, le agevolazioni in questione non spettano qualora, nel corso dell’anno, l’attività sia resa in Italia per un periodo inferiore a 183 giorni. Nel caso, ad esempio, di un ricercatore che lavora in Italia ininterrottamente dal mese di ottobre 2004 al mese di febbraio 2008, l’agevolazione potrà essere fruita per le annualità 2005, 2006 e 2007.

2. Articolo 21, comma 6-bis Detrazione per figli a carico di genitori extracomunitari L’articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, prevede le modalità attraverso le quali i cittadini extra-comunitari devono certificare nei confronti dei sostituti d’imposta l’esistenza e il numero dei figli a carico, al fine di fruire della relativa “deduzione”. Nonostante la disposizione faccia riferimento in modo atecnico alla “deduzione per i figli a carico”, si deve ritenere che la prevista procedura di certificazione sia collegata al riconoscimento, da parte del sostituto, della detrazione per carichi di famiglia di cui all’art. 13 del TUIR (già articolo 12).

Il citato articolo 13 del Tuir dispone che dall’imposta lorda dovuta dal contribuente si detraggono, per carichi di famiglia, euro 285,08 per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonchè per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. L'importo di euro 285,08 è elevato in diverse misure, in ragione del livello di reddito e del numero dei figli. Inoltre, è prevista una particolare detrazione in caso di figli portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per familiari a carico da parte del sostituto d’imposta, l'articolo 23 del DPR n. 600 del 1973 stabilisce, in generale, che le detrazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Tuir (già articoli 12 e 13) sono effettuate se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. Il contribuente deve indicare anche la misura percentuale in cui può fruire della corrispondente detrazione (100 per cento se ne fruisce da solo, altra diversa misura se esistono altri soggetti che fruiscono della stessa).

La norma in commento al fine di semplificare gli adempimenti dei sostituti d’imposta, dispone le modalità per il riconoscimento delle detrazioni per figli a carico da parte del sostituto d’imposta nei confronti di cittadini extra-comunitari residenti in Italia, prevedendo che, ai fini della spettanza delle detrazioni per figli a carico, sia prodotto:

· per i contribuenti con figli a carico residenti in Italia, lo stato di famiglia dal quale risulti l’iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione;

· per i contribuenti con figli a carico non residenti in Italia, una documentazione equivalente validamente formata nel Paese di origine, ai sensi della legge ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata dal Consolato italiano nel Paese di origine come conforme all’originale.

In mancanza di una disposizione specifica sull’entrata in vigore del comma 6- bis) in commento si deve ritenere che lo stesso, in quanto inserito in sede di conversione del decreto-legge, acquisti efficacia dal 26 novembre 2003, ossia dal giorno successivo a quello di pubblicazione della legge n. 326 del 2003 nella Gazzetta Ufficiale. Ciò significa che, in ossequio al principio di unitarietà del periodo d’imposta, il comma 6-bis) dell’art. 21 è destinato a produrre effetti in relazione alle detrazioni spettanti per l’intero anno 2003.
Occorre tuttavia tener presente che il riconoscimento delle detrazioni, comprese quelle per familiari a carico, da parte del sostituto d’imposta, anteriormente alla entrata in vigore della disposizione in esame, era condizionato semplicemente alla procedura dichiarativa di cui al richiamato articolo 23 del DPR n. 600 del 1973.
Pertanto, in relazione alle modalità applicative, si fa presente che, in considerazione delle obiettive condizioni di incertezza determinatesi in relazione all’applicazione della norma, tra l’altro intervenuta a fine anno 2003 e quindi, a ridosso del periodo di predisposizione dei conguagli, nonché della obiettiva difficoltà per i cittadini extracomunitari di reperire in tempi ristretti la necessaria documentazione, per l’anno di prima applicazione della normativa in esame (anno 2003) i sostituti d’imposta non sono chiamati a porre in essere particolari adempimenti.
Per l’anno 2003, la verifica del possesso della documentazione necessaria sarà effettuata esclusivamente dagli uffici dell’Agenzia delle entrate, nell’ambito delle ordinarie modalità di controllo.
Si ricorda in proposito che, come già chiarito con la circolare n. 11 del 2004, concernente l’assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta e dai Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti, i CAF nell’ambito della loro attività di assistenza fiscale non sono tenuti ad acquisire la documentazione relativa alle detrazioni soggettive d'imposta.
La soluzione prospettata ha l’obiettivo di salvaguardare, al tempo stesso, il rispetto del dettato normativo, l’operato dei sostituti d’imposta nonché il diritto dei cittadini extra-comunitari di poter ottemperare in tempi compatibili agli adempimenti richiesti.
A decorrere dall’anno 2004, per fruire delle detrazioni relative a familiari non residenti in Italia, i lavoratori cittadini extra – comunitari dovranno produrre al sostituto la documentazione anagrafica validamente formata nel Paese di origine, ai sensi della legge ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata dal Consolato italiano nel Paese di origine come conforme all’originale. Se i figli dei lavoratori extra-comunitari sono residenti in Italia dovrà , invece, essere prodotta al sostituto la certificazione dello stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali.
Le Direzioni regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.



Martedì, 8 Giugno 2004