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Circolare del 17 maggio 2011 Dipartimento della Protezione civile

Procedure per il collocamento di minori stranieri non accompagnati -

Dipartimento della Protezione civile


Sintesi

La circolare con le procedure operative è stata definita dal Comitato di coordinamento nella riunione del 17 maggio. Il 18 maggio, con decreto del Commissario delegato per l’emergenza Nord Africa, è stato nominato Soggetto attuatore per l’assistenza dei minori non accompagnati il Direttore generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

I minori stranieri non accompagnati sono minori che si trovano in Italia senza i genitori o altri adulti legalmente responsabili della loro assistenza. Anche se sono entrati in Italia clandestinamente non possono essere allontanati dal nostro Paese e sono titolari di tutti i diritti garantiti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989.

Le procedure. Il minore che arriva in territorio italiano viene identificato dalle Autorità di pubblica sicurezza, che fanno un primo accertamento dell'età e ne segnalano la presenza al Soggetto attuatore, al Comitato per i minori stranieri, al Tribunale per i minorenni e al Giudice Tutelare. Se non riescono ad individuare una struttura per l’accoglienza nel distretto di appartenenza, le Autorità di pubblica sicurezza richiedono al Comitato per i minori stranieri, tramite il Soggetto attuatore, di indicare le strutture alle quali possono rivolgersi per una prima accoglienza. Queste “strutture ponte” saranno state preventivamente censite su tutto il territorio nazionale dal Soggetto attuatore in accordo con Anci. Si tratta di strutture che si faranno carico solo della prima fase dell’accoglienza, in attesa di trasferire i minori nelle strutture che li ospiteranno fino al raggiungimento della maggiore età.

Una volta individuata la “struttura ponte” le Autorità di pubblica sicurezza si occupano del trasferimento dei minori segnalandone i nominativi ai Servizi sociali territoriali del Comune dove si trova la struttura, al Tribunale dei minorenni e al Giudice tutelare.

Entro un massimo di 30 giorni il Sindaco, o un suo delegato, procede a:

- richiedere alle Autorità di pubblica sicurezza di perfezionare

- l’identificazione e accertare la minore età;

- verificare l’effettivo status di non accompagnato;

- raccogliere le informazioni su eventuali parenti presenti in Italia;

- informare il minore sull’opportunità di chiedere protezione internazionale;

- assicurare uno screening sanitario, attraverso le strutture sanitarie locali.

Una volta ultimate le procedure il Sindaco, o un delegato, segnala i minori al Comitato per i minori stranieri, tramite il Soggetto attuatore. Il Comitato indica quindi le comunità di accoglienza che hanno disponibilità di posti. E' la "struttura ponte" ad assicurare il trasferimento nei tempi e modi concordati con i Comuni di destinazione.

Una volta arrivato il minore viene preso in carico dai servizi sociali che avviano tutte le procedure previste dalla legge, aggiornano il Comitato per i minori stranieri, il Soggetto attuatore, il Tribunale per i minorenni e il Giudice tutelare territorialmente competenti.

I costi dell’accoglienza, sia nelle “strutture ponte” sia nelle strutture definitive vengono rendicontati dal Soggetto attuatore al Commissario delegato e sono coperti con le risorse stanziate dall’ordinanza n. 3933 del 13 aprile 2011.

Compiti del Comitato per i minori stranieri:

- individuazione, tramite il Soggetto attuatore, in accordo con Anci, delle “strutture ponte” disponibili e delle comunità di accoglienza che ospiteranno il minore fino alla maggiore età;

- censimento dei minori non accompagnati giunti sul territorio nazionale e loro localizzazione;

- gestione dei flussi dei minori dalle “strutture ponte” verso le comunità di accoglienza, tramite il Soggetto attuatore.

Compiti del Soggetto attuatore:

- definizione delle linee guida per il rimborso delle spese sostenute dai Comuni per l’accoglienza dei minori, di concerto con Anci;

- verifica dell'ammissibilità delle voci di spesa presentate dai Comuni; erogazione dei contributi ai Comuni che hanno sostenuto o autorizzato spese per l’accoglienza di minori;

- rendicontazione mensile al Commissario delegato dei costi complessivi sostenuti per l’accoglienza ai fini del relativo rimborso;

- invio al Commissario delegato di report periodici sull’attività svolta.

PROCEDURA PER IL COLLOCAMENTO DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Tra gli stranieri affluiti in Italia a seguito dell’emergenza Nord Africa si è registrata la presenza anche di numerosi minori non accompagnati. Al fine di predisporre le più idonee misure di accoglienza per tale categoria di migranti particolarmente vulnerabili, è stato concordato con le Amministrazioni che nell’ordinario hanno competenza nella specifica materia, di adottare una apposita procedura operativa di seguito riportata.

In premessa si rammenta che i minori stranieri non accompagnati ‐ minori che si trovano in Italia privi dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili della loro assistenza o rappresentanza ‐ anche se entrati clandestinamente in Italia, sono inespellibili e sono titolari di tutti i diritti garantiti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ove è peraltro affermato che in tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere tenuto prioritariamente in conto il “superiore interesse del minore”.

Il Commissario delegato, con decreto del 18 maggio 2011 rep. n. 2436, ha indicato nel dott. Natale Forlani, Direttore generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Soggetto attuatore, relativamente all’emergenza umanitaria nord Africa di cui all’OPCM 3933 del 13 aprile 2011, per l’assistenza ai minori stranieri non accompagnati.

PROCEDURA OPERATIVA

1. Il minore straniero non accompagnato che arriva sul territorio dello Stato Italiano a seguito di uno sbarco connesso con l’emergenza umanitaria del nord Africa, deve essere preliminarmente identificato dalle Autorità di pubblica sicurezza. Le Autorità di pubblica sicurezza assicurano un primo accertamento dell’età e procedono a segnalarne la presenza al Soggetto attuatore, al Comitato per i minori stranieri, (operante presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali), alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Giudice Tutelare. Le Autorità di pubblica sicurezza verificano la disponibilità di strutture nell’ambito del distretto di appartenenza e nel caso che non vi sia tale disponibilità, dandone tempestiva comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, richiedono al Comitato per i minori stranieri, per il tramite del Soggetto attuatore, di indicare le strutture alle quali possono rivolgersi per una prima accoglienza. Tali strutture, definite “strutture ponte”, saranno state preventivamente censite su tutto il territorio nazionale dal Soggetto attuatore, in accordo con l’ANCI. Si tratta di strutture idonee a norma di legge, dislocate su tutto il territorio nazionale, che si faranno carico solo della prima fase dell’accoglienza, in attesa del trasferimento dei minori nelle strutture che li ospiteranno fino alla maggiore età. Le “strutture ponte” consentono di collocare immediatamente in luogo sicuro i minori e al tempo stesso di effettuare gli approfondimenti necessari a definire, nel superiore interesse del minore, il successivo percorso di integrazione.

2. Le Autorità di pubblica sicurezza, avuta l’indicazione da parte del Soggetto attuatore della “struttura ponte” da utilizzare, provvedono al trasferimento dei minori segnalandone i nominativi ai Servizi sociali territoriali del Comune dove insiste la struttura nonché alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Giudice tutelare.

3. Presso la “struttura ponte”, quanto prima, il Sindaco o un suo delegato, procede alle seguenti azioni:

‐ richiede il perfezionamento dell’identificazione della persona e l’accertamento della minore età alle Autorità di pubblica sicurezza che sono responsabili di tale procedimento;

‐ verifica l’effettivo status di non accompagnato;

‐ acquisisce informazioni relativamente ad eventuali parenti presenti in Italia;

‐ informa il minore sull’opportunità di chiedere protezione internazionale;

‐ assicura, anche attraverso le strutture sanitarie locali, uno screening sanitario a tutela del soggetto e della comunità.

4. Una volta ultimate le procedure di cui sopra, il Sindaco o un suo delegato segnala i minori, per il tramite del Soggetto attuatore, al Comitato per i minori stranieri. Il Comitato provvede, attraverso la segreteria tecnica del Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati, ad indicare i Comuni presso i quali sono ubicate le comunità di accoglienza che hanno disponibilità di posti e che rispondono meglio alla esigenza di tutela e protezione del minore che deve essere trasferito. Il trasferimento è assicurato dalla “struttura ponte” nei tempi e nei modi concordati con i Comuni di destinazione.

5. Appena giunto sul territorio del Comune di destinazione il minore viene preso in carico dai servizi sociali che provvedono ad avviare tutte le procedure previste dalla legge (richiesta al Giudice tutelare di apertura della tutela, permesso di soggiorno, ecc.), ad aggiornare il Comitato per i minori stranieri, il Soggetto attuatore, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e il Giudice Tutelare territorialmente competenti.

6. I costi dell’accoglienza, comprensivi di quelli di trasferimento di cui al punto 2 e al punto 4, sia nelle “strutture ponte” sia nei collocamenti successivi sul territorio, rendicontati dal Soggetto attuatore al Commissario delegato, sono assicurati dalle risorse stanziate ai sensi dell’art. 5 dell’Ordinanza n.3933 del 13/04/2011.

COMPITI DEL COMITATO PER I MINORI STRANIERI

• Individuazione, per il tramite del Soggetto attuatore, in accordo con l’ANCI, delle “strutture ponte” disponibili e delle comunità di accoglienza che ospiteranno il minore fino alla maggiore età;

• Censimento dei minori non accompagnati giunti sul territorio nazionale a seguito dell’emergenza e loro localizzazione;

• Gestione dei flussi dei minori stranieri non accompagnati dalle “strutture ponte” verso le comunità di accoglienza, per il tramite del Soggetto attuatore.

COMPITI DEL SOGGETTO ATTUATORE

• Definizione delle linee guida per il rimborso delle spese sostenute dai Comuni per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di concerto con l’ANCI;

• Verifica ammissibilità delle voci di spesa presentate dai Comuni;

• Erogazione dei contributi ai Comuni che hanno sostenuto o autorizzato spese per l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati;

• Rendiconto mensile al Commissario delegato dei costi complessivi sostenuti per l’accoglienza ai fini del relativo rimborso a valere sulle risorse stanziate dall’art. 5 dell’OPCM n. 3933/2011;

• Invio alla Ragioneria territorialmente competente della rendicontazione di cui all’art.5, comma 5 bis, della L. 24 febbraio 1992, n.225 .

• Invio al Commissario delegato di report periodici sull’attività svolta.

Il Soggetto attuatore avrà cura di comunicare al Commissario delegato e al Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere ‐ le modalità operative con le quali trasmetterà e riceverà le comunicazioni ufficiali afferenti alla presente procedura.



Martedì, 17 Maggio 2011