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Circolare n.12 del 7 marzo 2005 Ministero dell'Interno

Cambio di residenza da un Comune ad un altro anche con la ricevuta del rinnovo del permesso di soggiorno -

Ministero dell' Interno


Modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nel regolamento di cui al DPR 31 Agosto 1999, n. 394

*** Questa circolare da la possibilità ai cittadini non comunitari di effettuare il cambio di residenza da un Comune ad un altro anche con la ricevuta del rinnovo del permesso di soggiorno. La circolare ricorda inoltre che la cancellazione dall' nagrafe avviene dopo 13 mesi dalla data di scadenza del permesso, se in quel periodo però lo straniero esibisce la ricevuta del rinnovo in anagrafe la cancellazione viene sospesa.

OGGETTO: Modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nel regolamento di cui al DPR 31 Agosto 1999, n. 394

In attuazione dell’ art. 34, comma 1, della legge 30 Giugno 2002 n. 189, è stato emanato il DPR 18 Ottobre 2004, n. 334, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10.02.2005, recante modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nel DPR 31 Agosto 1999, n. 394.

Al riguardo, in ordine al citato DPR n. 334/2004, si ravvisa l’opportunità di segnalare l’art. 2, che ha dettato nuove previsioni in materia di rapporti con pubbliche amministrazioni e di riconoscimento di documenti e certificazioni concernenti stati, fatti e qualità personali di cittadini stranieri, nonchè l’ art. 14 che, nel modificare l’ art. 7 del DPR 223/89, ha espressamente previsto che gli "stranieri non decadono dall’iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno." A tale ultimo proposito, è da richiamare l’ ultima parte dell’ art. 11 del Regolamento Anagrafico, il quale dispone che per i cittadini stranieri si proceda alla cancellazione dai registri anagrafici in caso di mancato rinnovo della dichiarazione di cui all’art. 7, comma 3, dello stesso regolamento, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno, previo avviso da parte dell’ufficio, con invito a provvedere nei successivi trenta giorni.
La fattispecie in parola prevede dunque il concorso di due elementi. Il primo costituito dall’ omessa dichiarazione e il secondo rappresentato dal decorso dell’ anno dalla scadenza del permesso di soggiorno e dal conseguente atto di diffida.

Dalla lettura coordinata dell’ art. 7, nella sua nuova formulazione, e dell’ art. 11 del medesimo DPR 223/89, si desume che il termine di un anno vada riferito all’ ipotesi di omessa attivazione delle procedure di rinnovo del titolo di soggiorno, mirando, tale ultima disposizione, alla definizione delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri che non abbiano presentato tale richiesta (ad esempio per mancanza di requisiti), e non di quelli, invece, che abbiano prodotto regolare domanda. In conseguenza di tanto, si è dell’ avviso che, nel caso di trasferimento di residenza dello straniero in altro Comune, l’ Ufficiale di anagrafe, a cui è stata rivolta la richiesta, nell’ambito dei suoi poteri istruttori ed accertativi, oltre a verificare l’ esistenza del requisito della dimora abituale, dovrà farsi esibire dallo straniero la ricevuta comprovante l’ avvenuta presentazione, nei tempi e nelle forme previste, della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dalla copia di quest’ ultimo titolo.

Sulla tematica si richiamano, altresì, l’ art. 20 del DPR 223/89 e l’art. 5 del decreto del Ministero dell’ Interno del 18.12.2000, i quali prevedono che il Comune, che riceve la richiesta di iscrizione in APR da parte di un cittadino straniero, lo iscrive nell’apposito schedario, inserendo i dati relativi alla cittadinanza e al permesso in suo possesso, che, nel caso di specie, dovrà essere considerato quello in corso di rinnovo.

Peraltro, sulla stessa linea si pone anche l’ art. 39 del DPR 334/2004 che, nel modificare il quarto comma dell’ art. 42 del DPR 394/1999, prevede che, nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno, lo straniero non decada dall’ iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. Si pregano le SS.LL. di portare a conoscenza dei Sig.ri Sindaci il contenuto della presente, valutando, peraltro, come già anticipato con circolare del 02.07.2004, l’opportunità di porre in essere una serie di iniziative finalizzate a dare attuazione alle procedure previste dall’art. 15 del D.P.R. 31.8.1999, n. 394, e dal citato decreto del Ministro dell’Interno del 18 dicembre 2000, relativo alle modalità di comunicazione dei dati relativi ai cittadini stranieri extracomunitari fra gli uffici anagrafici dei Comuni, gli archivi dei lavoratori extracomunitari e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero dell’Interno, nonché definire il termine per l’aggiornamento e la verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri già iscritti nei registri della popolazione residente. Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE CENTRALE




Lunedì, 7 Marzo 2005