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Circolare n. 1 del 25 gennaio 2005 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.12.2004 concernente Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2005 -

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione generale dell’immigrazione
Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
telef.: 06-36754780 fax: 06-36754769


Allegati n. 11

Alle Direzioni Regionali del Lavoro Loro Sedi
Alle Direzioni Provinciali del Lavoro per il tramite delle Direzioni Regionali del Lavoro Loro Sedi
Alla Provincia Autonoma di Bolzano Rip. 19 – Uff.Lavoro – Isp.Lavoro Bolzano
Alla Provincia Autonoma di Trento Dip.to Servizi Sociali Servizio Lavoro Trento
Alla Regione Autonoma Friuli V.G. Agenzia Regionale per l’Impiego Trieste
Alla Regione Siciliana Assessorato al Lavoro-Uff. Reg.le Lavoro Ispett. Reg.le Lavoro Palermo

e, p.c.:

Agli Assessorati Regionali al lavoro Loro Sedi
Al Ministero degli Affari Esteri Gabinetto del Ministro D.G.I.E.P.M.-Uff. VI –Centro Visti Roma
Al Ministero dell’Interno Gabinetto del Ministro Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direz. C.le dell’immigrazione e della Polizia delle frontiere Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione Direz. C.le per le politiche dell’immigrazione e dell’asilo Roma
All’ INPS–Direzione Generale Roma

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.12.2004 concernente "Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2005".

I. Contenuto del DPCM: le quote di ingresso

Si comunica che in data 24 gennaio 2005 è stato registrato alla Corte dei Conti l’allegato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.12.2004 (Allegato 1), recante la programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori stranieri extracomunitari per l’anno 2005.

Il DPCM, come anticipazione delle quote annuali d’ingresso, fissa una quota massima di 79.500 stranieri extracomunitari da ammettere nel territorio dello Stato, ripartita tra ingressi per lavoro subordinato anche a carattere stagionale, e per lavoro autonomo.

Nell’ambito della quota massima prevista sono ammessi, all’art. 6, n. 25.000 lavoratori per le esigenze di carattere stagionale. Il numero degli ingressi per lavoro stagionale è stato determinato in tale misura, ridotta rispetto a quella fissata nell’anno precedente, in considerazione del fatto che una parte importante della domanda di lavoratori stagionali viene soddisfatta da cittadini di paesi diventati membri dell’Unione Europea il primo maggio 2004 e i cui ingressi per l’anno 2005 sono stati programmati con separato provvedimento.

Le quote di lavoratori stagionali non comunitari riguardano:
. cittadini di: Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia e Herzegovina, Ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Bulgaria e Romania;
. cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto;
. tutti i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell’anno 2003 o 2004.

Nell’ambito della quota massima prevista, gli articoli da 2 a 5 contengono l’ulteriore specificazione delle quote d’ingresso.
In particolare, l’art. 2 prevede una quota di 30.000 ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale di cittadini extra U.E. residenti all’estero di nazionalità non predeterminata, riservandone 15.000 agli ingressi per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona.
L’art. 3 prevede una quota di n. 2.500 ingressi per lavoro autonomo per: ricercatori, imprenditori che svolgono attività di interesse per l’economia nazionale, liberi professionisti, soci e amministratori di società non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati. All’interno di tale quota e nell’ambito dei tipi di attività specificati, sono ammesse, sino ad un massimo di 1.250 unità, le conversioni soltanto ed esclusivamente dei permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale.

L’art. 4 prevede una quota massima di 200 ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, riservata a lavoratori di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay e Venezuela, inseriti in un apposito elenco, dettagliato per qualifiche professionali, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane. Al riguardo si confermano le seguenti indicazioni applicative già fornite con riferimento all’analoga quota prevista per l’anno 2004. L’inserimento nell’elenco implica l’accertamento, da parte della rappresentanza diplomatica o consolare, del requisito dell’origine italiana entro il grado prescritto. E’ previsto che tale inserimento sia reso conoscibile mediante la consultazione dell’elenco attraverso il sistema informatizzato “SILES” di questo Ministero, condiviso dalle Direzioni Provinciali del Lavoro. L’elenco, già istituito con riferimento ai cittadini argentini di origine italiana, dovrà essere implementato con riguardo anche agli oriundi di nazionalità uruguaiana e venezuelana. In ogni caso in cui l’inserimento nell’elenco non risultasse verificabile attraverso il sistema “SILES”, esso può essere documentato mediante apposita certificazione rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare che vi ha provveduto.

L’art. 5, infine prevede una quota massima di 21.800 ingressi per lavoro subordinato non stagionale ripartita come segue:
1) n. 1.000 ingressi per cittadini extracomunitari residenti all’estero, appartenenti alla categoria dei dirigenti o personale altamente qualificato;
2) n. 20.800 ingressi riservati ai cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria che, secondo la specificazione contenuta nel citato DPCM, sono così ripartiti:

3.000 cittadini albanesi
3.000 cittadini tunisini
2.500 cittadini marocchini
2.000 cittadini egiziani
2.000 cittadini nigeriani
2.000 cittadini moldavi
1.500 cittadini dello Sri Lanka
1.500 cittadini del Bangladesh
1.500 cittadini filippini
1.000 cittadini pakistani
100 cittadini somali
700 cittadini di altri Paesi che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi d’ingresso e delle procedure di riammissione.

II.1 Modalità e termine iniziale di presentazione delle richieste di autorizzazione al lavoro

Questo Ufficio, nel fissare le modalità d’applicazione del DPCM, stabilisce che la presentazione delle domande di autorizzazione al lavoro sia effettuabile esclusivamente mediante raccomandata spedita da Ufficio Postale dotato di affrancatrice che attesti, oltre alla data, anche l’orario di invio. Qualora la spedizione sia effettuata da Ufficio Postale dotato di affrancatrice non idonea ad attestare anche l’orario di invio, l’utente interessato ha l’onere di richiedere che l’indicazione dell’orario –da esprimere necessariamente in ore e minuti- sia apposta a mano sulla busta. La Società Poste Italiane ha assicurato di aver dato istruzioni ai propri dipendenti addetti all’accettazione delle raccomandate presso gli sportelli non provvisti di affrancatrici idonee ad attestare automaticamente l’orario di spedizione, affinché costoro ne effettuino, su richiesta dell’interessato e alla sua presenza, l’annotazione manuale.

La domanda va redatta in conformità ai modelli che si accludono. I moduli predisposti sono due, da utilizzare a seconda del tipo di assunzione richiesta. La domanda di autorizzazione finalizzata all’assunzione nel settore del lavoro domestico, va redatta utilizzando il modulo corrispondente –Allegato n. 2. Se, invece, la richiesta riguarda l’autorizzazione all’assunzione da operare, con contratto di lavoro a tempo determinato, indeterminato o stagionale, in settori diversi da quello dei servizi domestici, essa va presentata facendo uso del distinto apposito modulo -Allegato 3. In entrambi i casi è necessario unire alla domanda il contratto di lavoro stipulato con lo straniero residente all’estero, sottoposto alla sola condizione dell’effettivo rilascio del relativo permesso di soggiorno; lo schema di contratto da utilizzare è riportato nell’allegato n . 4.

La domanda di autorizzazione, completa della ulteriore documentazione da allegarvi secondo le indicazioni contenute nel modulo, va indirizzata alla Direzione Provinciale del lavoro competente per il luogo in cui l’attività lavorativa dovrà effettuarsi. E’ necessario avvertire che i moduli di cui agli allegati n. 2-3-4 corrispondono nella sostanza a quelli definiti ed introdotti con la circolare n. 55 del 28.7.2000 e da allora in uso. La citata circolare, che ne contiene la rispettiva illustrazione, è pubblicata e consultabile nel sito internet del Ministero “www.welfare.gov.it”, nell’area “norme” ed in corrispondenza dell’argomento “tematiche sociali”. Le uniche variazioni introdotte attengono al necessario inserimento tra la documentazione che il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda anche di: 1) copia del proprio documento d’identità (e del permesso di soggiorno in corso di validità se il richiedente è cittadino extracomunitario); 2) copia del passaporto (o di altro documento valido per l’espatrio) del lavoratore straniero. Per il resto il contenuto dei moduli è rimasto sostanzialmente invariato, consistendo i residui aggiustamenti in semplici adeguamenti di carattere formale (aggiornamento dell’importo del bollo e degli importi pecuniari esposti in lire; adeguamento connesso al necessario inoltro per posta, etc.).

L’inoltro della domanda mediante raccomandata sarà possibile a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del DPCM nella Gazzetta Ufficiale. Le domande spedite anteriormente sono inammissibili.
Più richieste potranno essere cumulativamente inviate con il medesimo plico soltanto se avanzate dallo stesso datore di lavoro mittente. Nel caso di richieste di autorizzazione al lavoro stagionale, l’invio cumulativo di più richieste provenienti da datori di lavoro diversi è consentito alle associazioni di categoria per conto dei propri associati.
La Direzione provinciale del lavoro destinataria esaminerà e definirà le domande di autorizzazione al lavoro pervenute secondo l’ordine cronologico di invio della raccomandata, tenuto conto della data e dell’orario di spedizione risultanti dal timbro postale.

II.2 Modalità e termine iniziale di presentazione delle domande di attestazione di disponibilità in quota finalizzate alla conversione del permesso di soggiorno

Per le richieste finalizzate al rilascio dell’attestazione di disponibilità in quota per conversione del permesso di soggiorno, si seguiranno le seguenti modalità di presentazione.

La richiesta di attestazione finalizzata alla conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale -ai sensi dell’art. 14, comma 5, del DPR n. 394/1999 (conversione del permesso di studio) ovvero ai sensi dell’art. 38, comma 7, del DPR n. 394/1999 (conversione del permesso di lavoro stagionale nei confronti del lavoratore straniero stagionale che alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciatogli l’anno precedente per lavoro stagionale abbia fatto rientro nello Stato di provenienza)- va presentata facendo uso del modulo allegato (Allegato n. 5). Alla richiesta, debitamente compilata e sottoscritta dal cittadino extracomunitario istante deve essere allegato il contratto di lavoro subordinato redatto utilizzando l’apposito modulo (Allegato n. 4). Il contratto così sottoscritto tra le parti è condizionato unicamente all’effettivo rilascio del rispettivo permesso di soggiorno per lavoro.

La richiesta di attestazione finalizzata alla conversione del permesso di studio in permesso di soggiorno per lavoro autonomo –ai sensi dell’art. 14, comma 5, del DPR n. 394/1999- va presentata facendo uso dell’apposito specifico modulo (Allegato n. 6).

Le richieste di attestazione, complete dei documenti da unire secondo le indicazioni contenute nei rispettivi moduli, devono essere inoltrate alle DPL competenti esclusivamente per raccomandata con il rispetto del termine iniziale e delle modalità di spedizione come sopra stabiliti per l’inoltro delle richieste di autorizzazione al lavoro.

III. Autorizzazione al lavoro domestico: requisito reddituale richiesto

Con particolare riguardo al rilascio delle autorizzazioni al lavoro per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona, si diramano le seguenti indicazioni, a parziale modifica di quanto stabilito con la circolare n. 55 del 28 luglio 2000. Le indicazioni modificative attengono al criterio con cui occorre verificare, nei confronti del datore di lavoro domestico richiedente, il requisito della capacità economica a sostenere le spese per retribuzione, vitto, alloggio e contributi per il lavoratore da assumere. Al riguardo si stabilisce che la capacità economica è da ritenere sussistente ogniqualvolta il richiedente possegga un reddito annuo, al netto dell’imposta, di importo almeno doppio rispetto all’ammontare della retribuzione annuale dovuta al lavoratore da assumere, aumentata dei connessi contributi. Il minimo reddituale così stabilito sarà pertanto l’unico termine di riferimento da utilizzare in luogo delle soglie di reddito, differenziate a livello provinciale, determinate con la circolare n. 55/2000, non più operanti per effetto della presente disposizione. Rimane confermato che il reddito minimo richiesto come necessario potrà risultare anche dal cumulo dei redditi dei parenti di primo grado non conviventi o, in mancanza, di altri soggetti tenuti legalmente all’assistenza sulla base di un’autocertificazione dei medesimi.

IV. Distribuzione delle quote

Inoltre, ai fini dell’immediata attuazione del decreto, questo Ufficio ha curato, tenuto conto dei fabbisogni segnalati, la distribuzione tra le regioni e le province autonome della quota per lavoro stagionale (Allegato n. 7) e della quota generica per lavoro subordinato non stagionale (Allegato n. 8-quota riservata a singole nazionalità; Allegato n. 9-quota destinata a stranieri di nazionalità non predeterminata).
Si è ritenuto opportuno procedere alla ripartizione anche della quota specifica riservata, dall’art. 5, a dirigenti o personale altamente qualificato, limitatamente all’80% (800 unità) del suo ammontare complessivo (Allegato n. 10). La parte residua (pari a 200 unità) è momentaneamente tenuta a disposizione come riserva da utilizzare per effettuare, in base alle necessità, assegnazioni aggiuntive.
Ugualmente è stata ripartita anche la parte della quota per lavoro autonomo che l’art. 3, comma 2, destina alle conversioni. La ripartizione è stata attuata limitatamente all’ 80% (1.000 unità) del totale (Allegato n. 11). La parte residua (pari a 250 unità) è momentaneamente tenuta a disposizione come riserva da utilizzare per effettuare, in base alle necessità, assegnazioni aggiuntive.

Con particolare riguardo alle tabelle allegate sub 7-contenente la ripartizione delle quote per lavoro stagionale, sub 8-contenente la distribuzione delle quote riservate a singole nazionalità e sub 9 –contenente la ripartizione della quota prevista dall’art. 2 a favore di stranieri di nazionalità non predeterminata, sono necessarie le avvertenze di seguito precisate ai punti a), b), c), d), e).

a) Tenuto conto dell’entità delle quote riservate a specifiche nazionalità, si stabilisce che la quota fissata (dall’art. 2) senza predeterminazione della nazionalità di destinazione – considerata nella tabella allegato n. 9 “Altre nazionalità” - sia utilizzata con esclusivo riguardo ai cittadini di nazionalità diverse da quelle espressamente previste dall’art. 5.

b) Mediante la ripartizione effettuata con la tabella n. 9, la quota “Altre nazionalità” destinata agli ingressi diversi da quelli per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona, viene parzialmente devoluta, nella misura di 5.000 unità, ad assunzioni da effettuare nel settore dell’edilizia; tale porzione di quota è ripartita, restando stabilito che gli Uffici di assegnazione la utilizzeranno esclusivamente per rilasciare le autorizzazioni al lavoro corrispondenti alla rispettiva specifica destinazione. La determinazione è giustificata dalla valutazione del fabbisogno di manodopera straniera proveniente dal settore delle costruzioni edili e dalla considerazione dell’attuale quadro economico complessivo. La parte residua della quota considerata, pari a 10.000 unità, rimane destinata agli ingressi per le assunzioni da effettuare in tutti i restanti settori.

c) Con la tabella allegato 8, riguardante le quote riservate a singole nazionalità, non si è fatto luogo alla ripartizione dei cento ingressi previsti in favore dei cittadini Somali; questa Direzione Generale, sulla scorta dei dati monitorati secondo la modalità indicate più sotto, terrà il computo generale delle autorizzazioni al lavoro che verranno localmente rilasciate a valere su tale quota e si riserva di fornire tempestivo avviso del relativo eventuale esaurimento.

d) La quota per lavoro stagionale (di cui all’art. 6), quella prevista dall’art. 2 e quelle riservate, dall’art. 5, a Albanesi, Tunisini, Marocchini, Egiziani, Moldavi e Srilankesi non vengono distribuite per intero. Infatti, una parte di esse viene mantenuta nella disponibilità di questo Ufficio nella misura di seguito rispettivamente indicata:

ingressi per lavoro stagionale 200

Albanesi 300
Tunisini 350
Marocchini 350
Egiziani 250
Moldavi 450
Srilankesi 100

Altre nazionalità -ingressi per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona 600

Altre nazionalità –ingressi per settori diversi da quello del lavoro domestico o di assistenza alla persona non destinati all’ edilizia 1.500

L’accorgimento è diretto a realizzare le seguenti finalità.

d.1) La porzione non ripartita delle quote per Albanesi, in ragione di 200 unità, per Tunisini, in ragione di 200 unità, per Marocchini, in ragione di 200 unità, per Egiziani, in ragione di 100 unità, per Moldavi, in ragione di 150 unità, per “Altre nazionalità-ingressi per settori diversi da quello del lavoro domestico o di assistenza alla persona non destinati all’edilizia”, in ragione di 1.000 unità, viene trattenuta allo scopo di assicurare il soddisfacimento delle domande di assunzione di manodopera da impiegare nella realizzazione dei preparativi connessi all’organizzazione delle Olimpiadi Invernali di Torino 2006 nonché nell’esecuzione delle c.d. "Grandi Opere". Per “Grandi Opere” si intendono le infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici individuati a mezzo del programma approvato, in attuazione dell’art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal CIPE con delibera n. 121 del 21.12.2001 ed inseriti nel D.P.E.F.-Documento di programmazione economica e finanziaria 2004-2007. L’ufficio provinciale, ricevuta la rispettiva domanda di autorizzazione al lavoro, provvederà innanzitutto a verificare che la manodopera è richiesta per essere adibita alla realizzazione delle c.d. "Grandi Opere" ovvero di preparativi connessi con l’organizzazione delle Olimpiadi invernali di Torino 2006 e, una volta accertata l’esistenza di tutti i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione al lavoro, chiederà a questo ufficio, inoltrando la richiesta per il tramite dell’Ufficio regionale, l’assegnazione della parte di quota nella misura rispettivamente necessaria per darvi corso. Questa Direzione generale effettuerà l’assegnazione, attribuendo priorità alle richieste degli uffici provinciali secondo l’ordine di arrivo.

d.2) La porzione non ripartita delle quote per lavoro stagionale, in ragione di 200 unità, delle quote, di cui all’art. 5, per Albanesi, in ragione di 100 unità, per Tunisini, in ragione di 150 unità, per Marocchini, in ragione di 150 unità, per Egiziani, in ragione di 150 unità, per Moldavi, in ragione di 300 unità, per Srilankesi, in ragione di 100 unità, nonché delle quote per “Altre nazionalità-ingressi per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona”, in ragione di 600 unità e per “Altre nazionalità-ingressi per settori diversi da quello del lavoro domestico o di assistenza alla persona non destinati all’edilizia”, in ragione di 500 unità, viene trattenuta in vista della realizzazione di progetti speciali di selezione e di formazione all’estero.

e) La quota (prevista dall’art. 5) di 700 cittadini di "altri paesi non appartenenti all’Unione Europea che concludano accordi" in materia immigratoria attualmente non è utilizzabile. Essendo precostituita per dare esecuzione a futuri accordi, diverrà utilizzabile e sarà distribuita solamente dopo la loro conclusione.

La restante quota per lavoro non stagionale prevista dal DPCM all’ articolo 4 non è stata ripartita. Questa Direzione Generale, sulla scorta dei dati monitorati secondo le modalità indicate più sotto, terrà il computo generale delle autorizzazioni al lavoro che verranno localmente rilasciate a valere su tale quota e si riserva di fornire tempestivo avviso del relativo eventuale esaurimento.

Gli Uffici regionali assegnatari delle quote attribuite come da prospetti allegati devono ripartirle fra le singole province, secondo i fabbisogni, al fine di consentire l’avvio immediato dei lavoratori subordinati extracomunitari tramite il rilascio delle relative autorizzazioni.

V. Ulteriori indicazioni operative

Per l’esatta rilevazione del raggiungimento della quota locale assegnata per lavoro stagionale, codeste Sedi devono applicare quanto già definito con la circolare n. 104/1998, secondo la quale nel caso in cui il lavoratore straniero svolga attività lavorative stagionali in Italia per ulteriori periodi con nuove autorizzazioni collegate alla prima, pur sempre nell’ambito del periodo massimo stagionale di 9 mesi, codeste sedi devono considerare una sola volta le diverse autorizzazioni rilasciate al medesimo lavoratore, ai fini del calcolo dell’esaurimento della quota massima sopraindicata. La richiesta diretta ad ottenere l’ulteriore autorizzazione in collegamento con la prima già rilasciata può essere presentata all’ufficio provinciale anche mediante consegna a mano (come del resto tutte le richieste di autorizzazione al lavoro relative ai casi particolari di ingresso fuori quota); è anzi consigliabile che gli interessati si avvalgano di tale facoltà, implicando la richiesta in esame, per sua natura, tempi di trattazione particolarmente ristretti.
Ai fini della corretta attuazione degli adempimenti finalizzati alla conversione del permesso di studio in permesso di soggiorno per lavoro autonomo, precisiamo che codeste Direzioni provinciali del lavoro devono verificare unicamente che l’istante sia in possesso di un permesso di soggiorno per studio in corso di validità, senza accordare alcuna rilevanza alla data di ingresso nel territorio nazionale.

Per la gestione delle quote nonché per il monitoraggio della loro utilizzazione verrà messa a disposizione degli Uffici un’applicazione informatica, in corso di approntamento, denominata Sistema Informativo Lavoratori Extracomunitari e Neocomunitari - S.I.L.E.N..
L’applicazione è destinata a incorporare, a decorrere dal corrente anno 2005, il SILES e nel suo quadro continuerà ad operare, secondo le modalità già in uso, il Contatore unico nazionale per i lavoratori neocomunitari.

Con separata circolare saranno fornite le indicazioni sulle modalità di funzionamento del SILEN, avuto riguardo ai cittadini extracomunitari, e le istruzioni per il suo utilizzo.

IL DIRETTORE GENERALE
firmato:Giuseppe Maurizio Silveri



Martedì, 25 Gennaio 2005