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Decreto Legge 2 gennaio 2023 n. 1 (GU n.1 del 2-1-2023)

Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori

 Vigente al: 3-1-2023
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto il decreto-legge 21 ottobre  2020,  n.  130,  convertito  con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173;
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  adottare  misure di gestione delle operazioni di soccorso in mare;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 28 dicembre 2022;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del Ministro dell'interno, di concerto con i  Ministri  della  giustizia,
delle infrastrutture e dei trasporti, degli  affari  esteri  e  della cooperazione internazionale e della difesa;
 
Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 2020,  n.  130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173
 
  1. All'articolo 1  del  decreto-legge  21  ottobre  2020,  n.  130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.  173, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
    b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. Le disposizioni del comma 2 non si applicano nelle  ipotesi di operazioni di soccorso  immediatamente  comunicate  al  centro  di coordinamento competente per il soccorso marittimo nella cui area  di responsabilita' si svolge  l'evento  e  allo  Stato  di  bandiera  ed effettuate nel rispetto delle indicazioni delle  predette  autorita', emesse  sulla  base  degli  obblighi  derivanti   dalle   convenzioni internazionali in materia di  diritto  del  mare,  della  Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo  e  delle  liberta' fondamentali e delle norme nazionali, internazionali  ed  europee  in materia di diritto di  asilo,  fermo  restando  quanto  previsto  dal Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni  Unite  contro la criminalita' transnazionale organizzata per combattere il traffico illecito di migranti via terra, via mare e via aria,  reso  esecutivo dalla legge 16 marzo 2006, n. 146. Ai fini del presente comma  devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni:
    a) la nave che effettua in via sistematica attivita' di ricerca e soccorso  in  mare  opera  in   conformita'   ad   autorizzazioni   o abilitazioni rilasciate dalle competenti  autorita'  dello  Stato  di bandiera ed e' in possesso dei requisiti di idoneita' tecnico-nautica alla sicurezza della navigazione;
    b)  sono  state  avviate  tempestivamente  iniziative   volte   a informare le persone prese a bordo della possibilita'  di  richiedere la protezione internazionale e, in caso di interesse, a raccogliere i dati rilevanti da mettere a disposizione delle autorita';  
    c)   e'   stata   richiesta,    nell'immediatezza    dell'evento, l'assegnazione del porto di sbarco;
    d) il porto di sbarco assegnato  dalle  competenti  autorita'  e' raggiunto senza  ritardo  per  il  completamento  dell'intervento  di soccorso;
    e) sono fornite alle autorita' per la ricerca e  il  soccorso  in mare italiane, ovvero, nel caso di assegnazione del porto di  sbarco, alle autorita' di pubblica sicurezza, le  informazioni  richieste  ai fini  dell'acquisizione  di  elementi  relativi  alla   ricostruzione dettagliata dell'operazione di soccorso posta in essere;
    f) le modalita' di ricerca e soccorso in mare da parte della nave non hanno concorso a  creare  situazioni  di  pericolo  a  bordo  ne' impedito di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco.
  2-ter. Il transito e la sosta di navi nel  mare  territoriale  sono comunque  garantiti  ai  soli  fini  di  assicurare  il  soccorso   e l'assistenza a terra delle persone prese a bordo a tutela della  loro incolumita', fatta salva, in caso  di  violazione  del  provvedimento adottato ai sensi del comma 2, l'applicazione delle sanzioni  di  cui ai commi 2-quater e 2-quinquies.
  2-quater. Nei casi di  violazione  del  provvedimento  adottato  ai sensi  del  comma  2,  salve  le  sanzioni  penali  quando  il  fatto costituisce reato, si applica al comandante della  nave  la  sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da  euro  10.000  a  euro 50.000. La responsabilita' solidale di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si estende all'armatore e  al  proprietario della   nave.   Alla   contestazione   della   violazione    consegue l'applicazione della sanzione  amministrativa  accessoria  del  fermo amministrativo per due mesi della nave utilizzata per  commettere  la violazione. L'organo accertatore, che applica la sanzione  del  fermo amministrativo, nomina custode  l'armatore  o,  in  sua  assenza,  il comandante o altro soggetto obbligato in solido, che  fa  cessare  la navigazione e provvede alla custodia  della  nave  a  proprie  spese.
Avverso il provvedimento di fermo amministrativo della nave, adottato dall'organo accertatore, e' ammesso ricorso,  entro  sessanta  giorni dalla notificazione del verbale di  contestazione,  al  Prefetto  che provvede nei successivi venti giorni. Al fermo amministrativo di  cui al  presente  comma  si  applicano,   in   quanto   compatibili,   le disposizioni di cui  all'articolo  214  del  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285.
  2-quinquies. In caso di reiterazione della violazione commessa  con l'utilizzo della medesima nave, si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca della nave e l'organo  accertatore  procede immediatamente a sequestro cautelare.
  2-sexies. Fuori dei casi in cui e' stato adottato il  provvedimento di limite o divieto di cui al comma 2,  quando  il  comandante  della nave o  l'armatore  non  fornisce  le  informazioni  richieste  dalla competente autorita' nazionale per la ricerca e il soccorso in mare o non si uniforma alle indicazioni della medesima autorita', si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro   10.000.   Alla   contestazione   della   violazione   consegue l'applicazione della sanzione  amministrativa  accessoria  del  fermo amministrativo per venti giorni della nave utilizzata per  commettere la violazione. In caso di reiterazione della violazione, la  sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo e' di due  mesi  e trova applicazione il comma 2-quater, secondo, quarto, quinto e sesto periodo. In caso  di  ulteriore  reiterazione  della  violazione,  si applica quanto previsto dal comma 2-quinquies.
  2-septies. All'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 2-quater, primo periodo, 2-quinquies e 2-sexies, primo periodo, accertate dagli organi addetti al controllo, provvede  il  prefetto  territorialmente competente. Si  osservano  le  disposizioni  di  cui  alla  legge  24 novembre 1981, n. 689.».
 
Art. 2
 
 Clausola di invarianza finanziaria
 
  1. Dalle presenti disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Le amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione  delle attivita' previste dal presente decreto con l'utilizzo delle  risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 3
 
 Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
    Dato a Roma, addi' 2 gennaio 2023
 
                             MATTARELLA
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri
 
                                  Piantedosi, Ministro dell'interno
 
                                  Nordio, Ministro della giustizia
 
                                  Salvini,       Ministro       delle
                                  infrastrutture e dei trasporti
 
                                  Tajani,   Ministro   degli   affari
                                  esteri   e    della    cooperazione
                                  internazionale
 
                                  Crosetto, Ministro della difesa
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio




 

Lunedì, 2 Gennaio 2023