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Decreto 17 marzo 2023 Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (GU n.72 del 25-3-2023)

Aggiornamento periodico della lista dei Paesi di origine sicuri per i richiedenti protezione internazionale.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
 
 
 IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
 E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
 di concerto con
 IL MINISTRO DELL'INTERNO
 e
 IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
 
  Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di  attuazione della direttiva 2005/85/CE recante  norme  minime  per  le  procedure applicate negli Stati membri  ai  fini  del  riconoscimento  e  della revoca dello status  di  rifugiato,  e,  in  particolare,  l'articolo 2-bis, che prevede, con decreto del Ministro degli  affari  esteri  e della  cooperazione  internazionale,  di  concerto  con  i   Ministri dell'interno e della giustizia, l'adozione di un elenco dei Paesi  di origine sicuri;
  Visto  il  decreto  legislativo  19  novembre  2007,  n.  251,   di attuazione  della   direttiva   2004/83/CE   recante   norme   minime sull'attribuzione, a  cittadini  di  Paesi  terzi  o  apolidi,  della qualifica  del  rifugiato  o  di  persona  altrimenti  bisognosa   di protezione internazionale, nonche' norme minime sul  contenuto  della protezione riconosciuta;
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di  attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti  protezione  internazionale,  nonche'   della   direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai  fini  del  riconoscimento  e della revoca dello status di protezione internazionale;
  Visto il decreto n. 1202/606 del 4 ottobre 2019 del Ministro  degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con  il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia,  che  istituisce una lista di Paesi  di  origine  sicuri  per  richiedenti  protezione internazionale;
  Considerata la necessita' di effettuare  l'aggiornamento  periodico della lista dei Paesi di origine sicuri  ai  sensi  dell'art.  2  del decreto n. 1202/6060 del 4 ottobre 2019;
  Visto l'appunto n. 181962 del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il quale  sono  state  trasmesse  le schede contenenti le determinazioni relativamente ai seguenti  Paesi: Albania, Algeria,  Bosnia-Erzegovina,  Capo  Verde,  Costa  d'Avorio, Gambia,  Georgia,  Ghana,  Kosovo,  Macedonia  del   Nord,   Marocco, Montenegro, Nigeria, Senegal, Serbia e Tunisia;
  Tenuto conto dell'esigenza di assicurare il  pieno  rispetto  delle disposizioni  costituzionali  concernenti   i   diritti   inviolabili dell'uomo, di tutelare le specifiche situazioni personali del singolo richiedente protezione internazionale  a  prescindere  dal  Paese  di provenienza e di dare attuazione  alla  previsione  di  cui  all'art. 2-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008;
 
 Decreta:
 
 Art. 1
 Paesi di origine sicuri
 
  1. Ai sensi dell'art. 2-bis  del  decreto  legislativo  28  gennaio 2008, n. 25, sono  considerati  Paesi  di  origine  sicuri:  Albania, Algeria,  Bosnia-Erzegovina,  Capo  Verde,  Costa  d'Avorio,  Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo,  Macedonia  del  Nord,  Marocco,  Montenegro, Nigeria, Senegal, Serbia e Tunisia.
  2. Nell'ambito   dell'esame   delle   domande    di    protezione internazionale, la situazione particolare del richiedente e' valutata alla luce delle informazioni contenute  nelle  schede  sul  Paese  di origine indicate nell'istruttoria di cui in premessa.
 
Art. 2
Aggiornamento periodico
 
  1.  L'elenco  di  cui  all'art.  1  e'  aggiornato   periodicamente conformemente all'art. 2-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008.
 
Art. 3
Notifica
 
  1. L'elenco di  cui  all'art.  1  e'  notificato  alla  Commissione europea. Sono,  altresi',  comunicate  alla  Commissione  europea  le modifiche  apportate  all'elenco  di  cui  all'art.   1   a   seguito dell'aggiornamento periodico di cui all'art. 2.
 
Art. 4
Norma transitoria e abrogazioni
 
  1. Ai fini dell'esame delle domande di  protezione  internazionale, l'inclusione della Costa d'Avorio, del Gambia, della Georgia e  della Nigeria nell'elenco di cui all'art. 1 non ha  effetto  sulle  domande presentate da  cittadini  di  detti  Paesi  prima  dell'adozione  del presente decreto.
  2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto cessa di trovare applicazione  il  decreto  ministeriale  n. 1202/606 del 4 ottobre 2019.
 
Art. 5
Entrata in vigore
 
  1.  Il  presente  decreto  si  applica  dal   quindicesimo   giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana.
    
Roma, 17 marzo 2023
 
                   Il Ministro degli affari esteri
                 e della cooperazione internazionale
                               Tajani
 
                      Il Ministro dell'interno
                             Piantedosi
 
                     Il Ministro della giustizia
                               Nordio
 

 

Venerdì, 14 Aprile 2023