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Legge 21 aprile 2023, n. 46 (GU Serie Generale n.99 del 28-04-2023)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
Promulga
 
  la seguente legge:

Art. 1
 
  1. Il decreto-legge 2  marzo  2023,  n.  16,  recante  disposizioni urgenti  di  protezione  temporanea  per   le   persone   provenienti dall'Ucraina, e' convertito in legge con le  modificazioni  riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 21 aprile 2023
 
                             MATTARELLA
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri
 
                                  Tajani,   Ministro   degli   affari
                                  esteri   e    della    cooperazione
                                  internazionale
 
                                  Piantedosi, Ministro dell'interno
 
                                  Giorgetti, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze
 
                                  Musumeci,    Ministro    per     la
                                  protezione civile  e  le  politiche
                                  del mare
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio

 
                             __________
 
Avvertenza:
    Il decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, e' stato  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 52 del 2 marzo 2023.
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche  apportate  dalla  presente
legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo  a  quello
della sua pubblicazione.
    Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 55.

                                                             Allegato
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI  CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  2   MARZO 2023, N. 16
 
  All'articolo 1:
    al comma 1:
      alla lettera a), dopo le parole: «7.000 posti» sono inserite le seguenti: «e di ulteriori 49.600.000  euro  per  l'anno  2023»  e  le parole: «dei requisiti di servizi» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dei requisiti dei servizi»;
      alla lettera b), dopo le  parole:  «comma  1,  lettera  b)»  e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
      alla lettera c), le parole: «si provvede  ai  sensi  di  quanto previsto  dall'articolo  1»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «si provvede secondo i criteri previsti dall'articolo 1,  comma  2,»,  la parola: «trenta» e' sostituita  dalla  seguente:  «quarantacinque»  e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In base alle  risultanze dell'aggiornamento del censimento di cui al  periodo  precedente,  il Ministero dell'interno  -  Dipartimento  per  gli  affari  interni  e territoriali - Direzione centrale  per  la  finanza  locale  provvede esclusivamente al trasferimento pro quota delle relative  risorse  in favore dei singoli  comuni  beneficiari.  A  tale  fine,  le  risorse assegnate per le finalita' di cui alla presente lettera sono  versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dell'interno»;
    al comma  3,  le  parole:  «di  cui  all'articolo  44  del»  sono sostituite dalle seguenti: «previsto dall'articolo 44 del  codice  di cui al»;
    al comma 4,  dopo  le  parole:  «nei  centri»  sono  inserite  le seguenti: «e nelle strutture»;
    al comma 6:
      al primo periodo,  le  parole:  «risultanti  al  sistema»  sono sostituite dalle seguenti: «risultanti nel Sistema», le parole:  «per fronteggiare il quale» sono sostituite dalle  seguenti:  «,  per  far fronte ai quali» e le  parole:  «con  modificazioni  dalla  legge  20 maggio» sono sostituite dalle  seguenti:  «con  modificazioni,  dalla legge 20 maggio»;
      al secondo periodo, le parole: «fabbisogno sanitario  standard» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «fabbisogno  sanitario  nazionale standard»;
    al comma 7, le parole: «articolo, si  provvede»  sono  sostituite dalle seguenti: «articolo si provvede».
  Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
    «Art. 1-bis (Proroga dello  stato  di  emergenza  per  intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in  atto  nel  territorio dell'Ucraina). - 1. Lo stato di emergenza per  intervento  all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina, di cui alla deliberazione del  Consiglio  dei  ministri  25  febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022, e' ulteriormente prorogato,  nell'ambito  delle  risorse  disponibili  a legislazione vigente, fino al 31 dicembre 2023».
  All'articolo 2:
    al comma 1, dopo le parole: «2022/382 del Consiglio» e'  inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e dopo le parole:  «2001/55/CE del Consiglio» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».
  Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
    «Art. 2-bis (Proroga di termine in materia di personale sanitario e socio-sanitario). - 1. All'articolo 34, comma 1, del  decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla  legge  20 maggio 2022, n. 51, concernente il  riconoscimento  delle  qualifiche professionali del personale sanitario e socio-sanitario  ucraino,  le parole: "4 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti:  "31  dicembre 2023".».
  All'articolo 3:
    al comma 4, le parole: «articolo, si  provvede»  sono  sostituite dalle seguenti: «articolo si provvede».
  All'articolo 4:
    al comma 1, la parola: «volume»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«numero» e le  parole:  «Sistema  nazionale»  sono  sostituite  dalle seguenti: «sistema nazionale».
  All'articolo 5:
    al comma  1,  le  parole:  «di  cui  all'articolo  44  del»  sono sostituite dalle seguenti: «previsto dall'articolo 44 del  codice  di cui al»;
    al  comma  2,  lettera  a),  le  parole:  «degli  importi»   sono sostituite dalle seguenti: «degli stanziamenti di parte corrente,  di competenza e di  cassa,  delle  missioni  e  dei  programmi  per  gli importi»;
    al  comma  3,  primo  periodo,  dopo  le   parole:   «Commissioni parlamentari» sono inserite le seguenti: «competenti  per  materia  e per i profili finanziari».
  All'allegato 1:
    alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce:  17. Organismi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, la parola: «Organismi»  e'  sostituita  dalla seguente: Organi»;
    alla rubrica: Ministero delle imprese e del made in Italy,  voce:
5.2. Servizi  di  Comunicazione  Elettronica,  di  Radiodiffuzione  e Postali, la parola: «Radiodiffuzione» e' sostituita  dalla  seguente:
«Radiodiffusione»;
    alla rubrica: Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali, voce:  3.2.  Trasferimenti  assistenziali   a   enti   previdenziali, finanziamento   spesa   sociale,   programmazione,   monitoraggio   e valutazione politiche sociali e  di  inclusione  attiva,  le  parole:
«finanziamento  spesa  sociale»  sono  sostituite   dalle   seguenti:
«finanziamento nazionale spesa sociale»;
    alla rubrica: Ministero degli affari esteri e della  cooperazione internazionale, voce: 1.4. Promozione della pace  e  della  sicurezza internazionale, le parole: «e della sicurezza» sono sostituite  dalle seguenti: «e sicurezza»;
    alla rubrica: Ministero dell'istruzione e del  merito,  voce:  1. istruzione scolastica, la parola: «istruzione»  e'  sostituita  dalla seguente: «Istruzione»;
    alla rubrica: Ministero dell'Infrastrutture e dei  trasporti,  le parole: «dell'Infrastrutture» sono sostituite dalle seguenti:  «delle infrastrutture».

 

Venerdì, 21 Aprile 2023