Direttiva (UE) 2023/1233 del 24 aprile 2024 del Parlamento Europeo e del Consiglio
Relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
1. La presente direttiva stabilisce:
a) una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare a fini lavorativi nel territorio di uno Stato membro, al fine di semplificare le procedure di ingresso e di agevolare il controllo del loro status;
b) un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, a prescindere dalle finalità dell’ingresso iniziale nel territorio dello Stato membro in questione, sulla base della parità di trattamento rispetto ai cittadini di quello Stato membro.
2. La presente direttiva non incide sul diritto degli Stati membri di determinare il volume di ingresso di cittadini di paesi terzi conformemente all’articolo 79, paragrafo 5, TFUE.
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:
4) «procedura unica di domanda»: una procedura, avviata a seguito di una domanda unica di autorizzazione a soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro presentata da un cittadino di paese terzo o dal datore di lavoro di tale cittadino di paese terzo, volta all’adozione di una decisione relativa a tale domanda di permesso unico.
a) chiedono di soggiornare in uno Stato membro a fini lavorativi;
a) che sono familiari di cittadini dell’Unione che hanno esercitato o esercitano il loro diritto alla libera circolazione nell’Unione conformemente alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (20);
b) che godono, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla loro cittadinanza, di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell’Unione a norma di accordi tra l’Unione e gli Stati membri o tra l’Unione e paesi terzi;
c) che sono distaccati, per la durata del distacco;
d) che hanno presentato domanda di ammissione o sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro in qualità di lavoratori trasferiti all’interno di società conformemente alla direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (21);
e) che hanno presentato domanda di ammissione o sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro come lavoratori stagionali conformemente alla direttiva 2014/36/UE o persone collocate alla pari;
f) che sono autorizzati a soggiornare in uno Stato membro a titolo di protezione temporanea conformemente alla direttiva 2001/55/CE del Consiglio (22) ovvero hanno chiesto l’autorizzazione al soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione sul loro status;
g) che sono beneficiari di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (23) o hanno chiesto la protezione internazionale a norma di tale direttiva e sono in attesa di una decisione definitiva sulla loro domanda;
h) che sono beneficiari di protezione in base al diritto nazionale, agli obblighi internazionali o alla prassi di uno Stato membro ovvero hanno presentato domanda di protezione in base al diritto nazionale, agli obblighi internazionali o alla prassi di uno Stato membro e sono in attesa di una decisione definitiva sulla loro domanda;
i) che sono soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE;
j) il cui allontanamento è stato sospeso per motivi di fatto o di diritto;
k) che hanno presentato domanda di ammissione o che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro come lavoratori autonomi;
l) che hanno presentato domanda di ammissione o sono stati ammessi come lavoratori marittimi o per svolgere qualunque altra attività lavorativa a bordo di una nave registrata in uno Stato membro o battente bandiera di uno Stato membro.
3. Gli Stati membri possono decidere che il capo II non si applichi ai cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi o che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini di studio.
4. Il capo II non si applica ai cittadini di paesi terzi cui è consentito lavorare in forza di un visto.
5. In deroga al paragrafo 2, lettera h), del presente articolo, il capo III si applica ai beneficiari di protezione conformemente al diritto nazionale, agli obblighi internazionali o alla prassi di uno Stato membro, se sono autorizzati a lavorare conformemente al diritto nazionale.
PROCEDURA UNICA DI DOMANDA E PERMESSO UNICO
Articolo 4
Procedura unica di domanda
2. La domanda di permesso unico è presa in considerazione ed esaminata qualora il cittadino di paese terzo soggiorna al di fuori del territorio dello Stato membro in cui intende essere ammesso oppure quando già soggiorna nel territorio di tale Stato membro in quanto titolare di un permesso di soggiorno valido. Uno Stato membro può anche accettare, conformemente al proprio diritto nazionale, le domande di permesso unico presentate da altri cittadini di paesi terzi che si trovano regolarmente nel suo territorio.
3. Gli Stati membri esaminano la domanda presentata ai sensi del paragrafo 1 e, se il richiedente soddisfa i requisiti stabiliti dal diritto dell’Unione o nazionale, adottano una decisione di rilascio, modifica o rinnovo del permesso unico. Una decisione di rilascio, modifica o rinnovo del permesso unico costituisce un atto amministrativo unico che combina il permesso di soggiorno e il permesso di lavoro.
4. A condizione che siano soddisfatti i requisiti stabiliti dal diritto dell’Unione o nazionale e qualora uno Stato membro rilasci permessi unici solo sul suo territorio, lo Stato membro interessato rilascia al cittadino di paese terzo il visto necessario per ottenere un permesso unico.
Mercoledì, 24 Aprile 2024