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Legge n. 102 del 3 agosto 2009 (G.U. n. 179 del 4 Agosto 2009)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali

Legge 3 agosto 2009, n. 102

Le domande per la regolarizzazione colf e badanti on line dal 1° al 30 settembre 2009
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la legge 3 agosto 2009, n. 102.


Colf e badanti. Le domande di regolarizzazione dal 1° al 30 settembre

Decreto-Legge 3 agosto 2009 , n. 103 Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure correttive del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, nel testo convertito dalle Camere in data 1° agosto 2009, recante provvedimenti anticrisi e proroga di termini;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° agosto 2009;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1.


Modificazioni al decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 1. Al decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, nel testo convertito dalle Camere, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per la semplificazione normativa, individua gli interventi, relativi alla trasmissione ed alla distribuzione dell'energia, nonche', d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi relativi alla produzione dell'energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.»;

2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Ciascun Commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti, e i provvedimenti, nonche' cura tutte le attivita', di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli piu' brevi, comunque non inferiori alla meta', eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»;
3) al terzo periodo del comma 4-quater, le parole da:
«L'amministratore delegato» fino a: «e' nominato» sono sostituite dalle seguenti: «E' nominato un»;
b) al comma 3 dell'articolo 13-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
c) all'articolo 17:
1) i primi tre periodi del comma 30-ter sono sostituiti dai seguenti: «Le procure della Corte dei conti possono iniziare l'attivita' istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 dalla legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' sospeso fino alla conclusione del procedimento penale.»;
2) al comma 30-quater, lettera a), dopo le parole: «controllo preventivo di legittimita'» sono aggiunte le seguenti: «, limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo».

Art. 2.

Entrata in vigore


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 3 agosto 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

 

Martedì, 4 Agosto 2009