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Decreto Legge 23 giugno 2011 , n. 89 (G.U. n. 144 del 23-6-2011) 3° parte

Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 23 giugno 2011 , n. 89

Testo del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89 (in Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 144 del 23  giugno  2011),  coordinato  con  la legge di conversione 2 agosto 2011, n. 129 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale  alla  pag.  4),  recante:  «Disposizioni  urgenti  per  il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari  e  per  il  recepimento  della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio  dei  cittadini  di  Paesi  terzi irregolari».

«Art. 13 (Espulsione amministrativa). - 1.  Per  motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il  Ministro dell'interno puo'  disporre  l'espulsione  dello  straniero anche non residente nel  territorio  dello  Stato,  dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri.
              2. L'espulsione e'  disposta  dal  prefetto,  caso  per caso, quando lo straniero:
                a) e' entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non e' stato respinto ai  sensi dell'articolo 10;
                b) si e' trattenuto nel  territorio  dello  Stato  in assenza della comunicazione di cui all'articolo  27,  comma 1-bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che  il  ritardo  sia  dipeso  da forza maggiore, ovvero quando il permesso di  soggiorno  e'  stato revocato o annullato o rifiutato ovvero e' scaduto da piu' di sessanta giorni  e  non  ne  e'  stato  chiesto  il rinnovo  ovvero  se  lo  straniero  si  e'  trattenuto  sul territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68;
                c)  appartiene  a  taluna  delle  categorie  indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituto dall'articolo 2 della legge  3  agosto  1988,  n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n.  575, come sostituito dall'articolo 13 della legge  13  settembre 1982, n. 646.
              2-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione  ai sensi del comma 2, lettere a) e  b),  nei  confronti  dello straniero che ha esercitato il diritto al  ricongiungimento familiare  ovvero  del  familiare  ricongiunto,  ai   sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato,  della durata del suo soggiorno nel territorio  nazionale  nonche'  dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
              2-ter.  L'espulsione  non  e'  disposta,  ne'  eseguita
          coattivamente  qualora  il  provvedimento  sia  stato  gia' adottato, nei confronti  dello  straniero  identificato  in uscita dal territorio  nazionale  durante  i  controlli  di polizia alle frontiere esterne.
              3. L'espulsione e' disposta in ogni  caso  con  decreto motivato immediatamente esecutivo, anche  se  sottoposto  a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando  lo straniero e' sottoposto a  procedimento  penale  e  non  si trova  in  stato  di  custodia  cautelare  in  carcere,  il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorita' giudiziaria, che puo'  negarlo  solo  in presenza di inderogabili esigenze processuali  valutate  in relazione   all'accertamento   della   responsabilita'   di eventuali concorrenti nel reato o imputati in  procedimenti per reati connessi, e all'interesse della  persona  offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento e' sospesa  fino a quando l'autorita'  giudiziaria  comunica  la  cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il  nulla osta, provvede all'espulsione con le modalita'  di  cui  al comma  4.  Il  nulla  osta  si  intende  concesso   qualora l'autorita' giudiziaria non  provveda  entro  sette  giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa  della decisione sulla richiesta di nulla osta, il  questore  puo' adottare la misura del trattenimento presso  un  centro  di identificazione ed espulsione, ai sensi dell'articolo 14. 
              3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo,  il giudice rilascia il nulla osta  all'atto  della  convalida, salvo che applichi la misura della  custodia  cautelare  in carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice  di procedura penale, o che ricorra una delle  ragioni  per  le quali il nulla osta puo' essere negato ai sensi  del  comma 3.
              3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3  si  applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta  per  qualsiasi ragione la  misura  della  custodia  cautelare  in  carcere applicata nei suoi confronti. Il  giudice,  con  lo  stesso  provvedimento con il quale revoca o  dichiara  l'estinzione della  misura,  decide  sul   rilascio   del  nulla   osta all'esecuzione   dell'espulsione.   Il   provvedimento   e' immediatamente comunicato al questore.
              3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non e' ancora stato emesso il provvedimento che dispone  il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a  procedere.  E' sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del codice penale. Si applicano  le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.
              3-quinquies.   Se   lo   straniero   espulso    rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima  del  termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato  piu'  grave  per  il quale si era  proceduto  nei  suoi  confronti,  si  applica l'articolo 345  del  codice  di  procedura  penale.  Se  lo straniero era stato scarcerato per decorrenza  dei  termini di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima e' ripristinata  a  norma  dell'articolo  307  del  codice  di procedura penale.
              3-sexies.
              4-bis; 4. L'espulsione e'  eseguita  dal  questore  con accompagnamento  alla  frontiera  a   mezzo   della   forza pubblica:
                a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2,  lettera  c), del presente articolo ovvero all'articolo 3, comma  1,  del decreto-legge 27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
                b) quando sussiste il rischio  di  fuga,  di  cui  al comma 
                c) quando la domanda  di  permesso  di  soggiorno  e' stata  respinta  in  quanto  manifestamente   infondata   o fraudolenta;
                d)  qualora,  senza  un   giustificato   motivo,   lo straniero non abbia osservato il termine  concesso  per  la partenza volontaria, di cui al comma 5;
                e) quando lo straniero abbia violato anche una  delle misure di cui al comma 5.2 e di cui all'articolo 14,  comma 1-bis;
                f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione  dello straniero come sanzione penale o come  conseguenza  di  una sanzione penale;
                g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1.
              4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al  comma  4, lettera b), qualora ricorra almeno  una  delle  seguenti circostanze da cui il prefetto accerti, caso per  caso,  il pericolo che lo straniero possa sottrarsi  alla  volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione:
                a)  mancato  possesso  del  passaporto  o  di   altro documento equipollente, in corso di validita';
                b)  mancanza  di   idonea   documentazione   atta   a dimostrare la  disponibilita'  di  un  alloggio  ove  possa essere agevolmente rintracciato;
                c)  avere  in  precedenza  dichiarato   o   attestato falsamente le proprie generalita';
                d) non avere ottemperato  ad  uno  dei  provvedimenti emessi dalla  competente  autorita',  in  applicazione  dei commi 5 e 13, nonche' dell'articolo 14;
                e) avere violato anche una delle  misure  di  cui  al comma 5.2.
              5.  Lo  straniero,  destinatario  di  un  provvedimento  d'espulsione,  qualora  non  ricorrano  le  condizioni  per  l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al  comma  4, puo'  chiedere  al  prefetto,  ai  fini  dell'esecuzione  dell'espulsione,  la  concessione  di  un  periodo  per  la partenza  volontaria,   anche   attraverso   programmi   di  rimpatrio volontario  ed  assistito,  di  cui  all'articolo 14-ter. Il prefetto,  valutato  il  singolo  caso,  con  lo stesso provvedimento di espulsione, intima lo  straniero  a lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro  un  termine compreso tra 7  e  30  giorni.  Tale  termine  puo'   essere prorogato, ove necessario, per un  periodo  congruo, commisurato   alle   circostanze   specifiche   del    caso individuale, quali la durata del soggiorno  nel  territorio nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la  scuola  ovvero  di  altri  legami  familiari  e  sociali,   nonche'  l'ammissione  a  programmi  di  rimpatrio   volontario   ed assistito,  di  cui  all'articolo  14-ter.   La   questura, acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa    l'autorita'    giudiziaria     competente     per l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis,  ai fini  di  cui  al  comma  5  del  medesimo   articolo.   Le disposizioni del presente comma non si applicano, comunque, allo  straniero  destinatario  di   un   provvedimento   di respingimento, di cui all'articolo 10.
              5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura provvede a dare adeguata informazione allo straniero  della facolta'  di  richiedere  un  termine   per   la   partenza volontaria, mediante  schede  informative  plurilingue.  In caso di mancata  richiesta  del  termine,  l'espulsione  e' eseguita ai sensi del comma 4.
              5.2. Laddove sia concesso un termine  per  la  partenza volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare  la  disponibilita'  di   risorse   economiche   sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato  al termine  concesso,  compreso  tra  una  e  tre   mensilita'  dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone,  altresi', una  o  piu'  delle  seguenti  misure:  a)   consegna   del passaporto o  altro  documento  equipollente  in  corso  di validita', da restituire  al  momento  della  partenza;  b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente  individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c)  obbligo  di presentazione, in giorni  ed  orari  stabiliti,  presso  un ufficio della forza pubblica  territorialmente  competente. Le misure di cui  al  secondo  periodo  sono  adottate  con  provvedimento  motivato,  che  ha  effetto  dalla  notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante  l'avviso  che  lo  stesso  ha facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore  memorie  o  deduzioni  al  giudice  della   convalida.   Il  provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla notifica  al giudice di pace competente per territorio. Il  giudice,  se ne  ricorrono  i  presupposti,  dispone  con   decreto   la convalida nelle successive 48 ore. Le  misure,  su  istanza dell'interessato,  sentito  il  questore,  possono   essere modificate   o   revocate   dal   giudice   di   pace.   Il contravventore anche solo ad una delle predette  misure  e'  punito con la  multa  da  3.000  a  18.000  euro.  In  tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello  straniero,  non  e'  richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma  3  da parte      dell'autorita'      giudiziaria       competente all'accertamento   del   reato.    Il    questore    esegue l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante le modalita' previste all'articolo 14.
              5-bis.  Nei  casi  previsti  al  comma  4  il  questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto  ore dalla sua adozione, al  giudice  di  pace  territorialmente competente  il  provvedimento  con  il  quale  e'  disposto l'accompagnamento   alla   frontiera.   L'esecuzione    del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale e' sospesa fino alla decisione  sulla  convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con  la   partecipazione   necessaria   di   un   difensore tempestivamente  avvertito.  L'interessato   e'   anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo  in  cui  il giudice tiene l'udienza. Si applicano  le  disposizioni  di  cui al sesto e al settimo periodo del comma  8,  in  quanto compatibili.  Il  giudice  provvede  alla  convalida,   con decreto motivato,  entro  le  quarantotto  ore  successive, verificata l'osservanza dei  termini,  la  sussistenza  dei  requisiti  previsti  dal  presente   articolo   e   sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento  di  convalida,  lo   straniero   espulso   e'  trattenuto  in  uno  dei  centri  di   identificazione   ed espulsione,  di  cui  all'articolo   14,   salvo   che   il  procedimento possa essere definito  nel  luogo  in  cui  e' stato adottato il  provvedimento  di  allontanamento  anche prima del trasferimento  in  uno  dei  centri  disponibili.  Quando  la  convalida  e'  concessa,  il  provvedimento  di accompagnamento alla frontiera  diventa  esecutivo.  Se  la convalida non  e'  concessa  ovvero  non  e'  osservato  il  termine per la decisione,  il  provvedimento  del  questore perde ogni effetto. Avverso  il  decreto  di  convalida  e' proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione  dell'allontanamento  dal  territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale  il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre  dal momento  della   comunicazione   del   provvedimento   alla cancelleria.
              5-ter. Al  fine  di  assicurare  la  tempestivita'  del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all'articolo 14, comma 1, le questure  forniscono al giudice di pace, nei limiti delle  risorse  disponibili, il supporto occorrente e la  disponibilita'  di  un  locale idoneo.
              6.
              7. Il decreto di espulsione e il provvedimento  di  cui al comma  1  dell'articolo  14,  nonche'  ogni  altro  atto concernente l'ingresso, il soggiorno e  l'espulsione,  sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalita' di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.
              8.  Avverso  il  decreto  di  espulsione  puo'   essere presentato unicamente il ricorso al  giudice  di  pace  del luogo  in  cui  ha  sede  l'autorita'   che   ha   disposto l'espulsione. Il termine e' di sessanta giorni  dalla  data del  provvedimento  di  espulsione.  Il  giudice  di   pace accoglie  o  rigetta  il  ricorso,  decidendo   con   unico provvedimento adottato, in ogni caso,  entro  venti  giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso  di  cui  al presente   comma    puo'    essere    sottoscritto    anche personalmente, ed e' presentato anche per il tramite  della rappresentanza diplomatica o consolare italiana  nel  Paese di destinazione. La sottoscrizione del  ricorso,  da  parte della persona interessata, e'  autenticata  dai  funzionari delle   rappresentanze   diplomatiche   o   consolari   che provvedono  a  certificarne  l'autenticita'  e  ne   curano l'inoltro  all'autorita'  giudiziaria.  Lo   straniero   e' ammesso all'assistenza legale da parte di un  patrocinatore legale di fiducia munito  di  procura  speciale  rilasciata avanti all'autorita' consolare. Lo  straniero  e'  altresi' ammesso al gratuito patrocinio  a  spese  dello  Stato,  e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da  un difensore designato dal giudice  nell'ambito  dei  soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29  delle  norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio 1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete.
              9.
              10.
           11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1 la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.
             12. Fatto salvo quanto previsto  dall'articolo  19,  lo straniero espulso e' rinviato allo Stato  di  appartenenza, ovvero, quando  cio'  non  sia  possibile,  allo  Stato  di provenienza.
              13. Lo straniero destinatario di  un  provvedimento  di espulsione non puo' rientrare nel  territorio  dello  Stato senza   una   speciale    autorizzazione    del    Ministro dell'interno. In caso  di  trasgressione  lo  straniero  e'  punito con la reclusione  da  uno  a  quattro  anni  ed  e'  nuovamente  espulso  con  accompagnamento  immediato   alla frontiera. La disposizione di  cui  al  primo  periodo  del presente comma non si applica nei confronti dello straniero gia' espulso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e   b),   per   il   quale   e'   stato   autorizzato    il ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29.
              13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso  e'  punito  con  la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che,  gia' denunciato per il reato di cui  al  comma  13  ed  espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si  applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.
             13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e  13-bis  e' obbligatorio l'arresto dell'autore del  fatto  anche  fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.
              14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un  periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni,   la cui  durata  e'  determinata  tenendo  conto  di  tutte  le circostanze  pertinenti  il  singolo  caso.  Nei  casi   di espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2,  lettera  c), del presente articolo  ovvero  ai  sensi  dell'articolo  3, comma  1,  del  decreto-legge  27  luglio  2005,  n.   144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2005, n. 155, puo' essere previsto un termine superiore a  cinque  anni, la cui durata e' determinata tenendo conto  di  tutte le  circostanze  pertinenti  il   singolo   caso.   Per   i  provvedimenti di espulsione di cui al comma 5,  il  divieto previsto al comma 13 decorre  dalla  scadenza  del  termine assegnato   e   puo'   essere    revocato,    su    istanza dell'interessato, a condizione che  fornisca  la  prova  di avere lasciato il territorio nazionale entro il termine  di cui al comma 5.
              15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si  applicano allo  straniero  che  dimostri  sulla  base   di   elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore della legge 6  marzo  1998, n. 40. In tal caso, il questore puo' adottare la misura  di cui all'articolo 14, comma 1.
              16.  L'onere  derivante  dal  comma  10  del   presente articolo e' valutato in lire 4 miliardi per l'anno  1997  e in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.»;

              «Art.14 (Esecuzione dell'espulsione). - 1.  Quando  non e'  possibile  eseguire   con   immediatezza   l'espulsione  mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a  causa  di  situazioni  transitorie  che  ostacolano   la preparazione    del     rimpatrio     o     l'effettuazione dell'allontanamento, il questore dispone che  lo  straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario  presso il centro di identificazione ed espulsione piu' vicino, tra quelli individuati o costituiti con  decreto  del  Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e delle  finanze.  Tra  le  situazioni  che  legittimano   il trattenimento   rientrano,   oltre   a   quelle    indicate all'articolo 13, comma 4-bis,  anche  quelle  riconducibili alla necessita' di prestare soccorso allo  straniero  o  di effettuare accertamenti supplementari in  ordine  alla  sua identita' o nazionalita' ovvero di  acquisire  i  documenti per il viaggio o la disponibilita' di un mezzo di trasporto idoneo.
              1-bis. Nei casi in cui lo straniero e' in  possesso  di passaporto o  altro  documento  equipollente  in  corso  di validita' e l'espulsione non e'  stata  disposta  ai  sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2,  lettera  c),  del  presente testo unico o  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  1,  del decreto-legge 27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con modificazioni, dalla legge  31  luglio  2005,  n.  155,  il questore, in luogo del trattenimento di  cui  al  comma  1, puo' disporre una o piu' delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in  corso  di validita', da restituire  al  momento  della  partenza;  b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente  individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c)  obbligo  di presentazione, in giorni  ed  orari  stabiliti,  presso  un ufficio della forza pubblica  territorialmente  competente. Le misure  di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  con provvedimento  motivato,  che  ha  effetto  dalla  notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante  l'avviso  che  lo  stesso  ha facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie  o  deduzioni  al  giudice  della   convalida.   Il provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla notifica  al giudice di pace competente per territorio. Il  giudice,  se ne  ricorrono  i  presupposti,  dispone  con   decreto   la convalida nelle successive 48 ore. Le  misure,  su  istanza dell'interessato,  sentito  il  questore,  possono   essere modificate   o   revocate   dal   giudice   di   pace.   Il  contravventore anche solo ad una delle predette  misure  e' punito con la  multa  da  3.000  a  18.000  euro.  In  tale ipotesi, ai fini dell'espulsione  dello  straniero  non  e' richiesto il rilascio del nulla osta  di  cui  all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento  del  reato.  Qualora  non  sia  possibile l'accompagnamento  immediato   alla   frontiera,   con   le modalita' di cui all'articolo  13,  comma  3,  il  questore provvede  ai  sensi  dei  commi  1  o  5-bis  del  presente articolo.
              2. Lo straniero e' trattenuto nel centro con  modalita' tali da assicurare la necessaria  assistenza  ed  il  pieno rispetto  della  sua  dignita'.  Oltre  a  quanto  previsto dall'articolo 2, comma 6, e' assicurata  in  ogni  caso  la liberta' di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.
              3. Il questore del luogo in  cui  si  trova  il  centro trasmette   copia   degli   atti   al   giudice   di   pace territorialmente  competente,  per  la   convalida,   senza ritardo e comunque entro le quarantotto  ore  dall'adozione del provvedimento. 
         4. L'udienza per la convalida si svolge  in  camera  di consiglio con la partecipazione necessaria di un  difensore tempestivamente  avvertito.  L'interessato   e'   anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo  in  cui  il giudice tiene l'udienza. Si applicano in quanto compatibili  le disposizioni di cui al sesto e al  settimo  periodo  del comma  8  dell'articolo  13.  Il  giudice   provvede   alla convalida, con decreto motivato, entro le  quarantotto  ore successive,  verificata  l'osservanza   dei   termini,   la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13  e  dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di identificazione e di espulsione di cui  al  comma 1, e sentito l'interessato, se comparso.  Il  provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non  sia  osservato  il termine per la decisione. La convalida puo' essere disposta anche  in  occasione  della  convalida   del   decreto   di accompagnamento alla frontiera, nonche' in  sede  di  esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.
              5. La convalida comporta la permanenza nel  centro  per  un  periodo   di   complessivi   trenta   giorni.   Qualora l'accertamento dell'identita' e della  nazionalita'  ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio  presenti  gravi difficolta', il giudice, su richiesta  del  questore,  puo'  prorogare il termine  di  ulteriori  trenta  giorni.  Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento,  dandone  comunicazione  senza  ritardo   al giudice. Trascorso  tale  termine,  qualora  permangano  le condizioni indicate al comma 1, il questore  puo'  chiedere al giudice di pace la  proroga  del  trattenimento  per  un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora persistono le condizioni di cui  al  quarto  periodo,  il  questore  puo' chiedere  al  giudice  un'ulteriore  proroga  di   sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non puo' essere superiore a centottanta giorni. Qualora non sia stato possibile  procedere  all'allontanamento,  nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a  causa  della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino  del  Paese  terzo  interessato  o  di  ritardi  nell'ottenimento  della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore puo' chiedere al giudice di pace la proroga  del  trattenimento, di volta in volta, per periodi  non  superiori  a  sessanta giorni, fino ad un  termine  massimo  di  ulteriori  dodici mesi. Il questore, in ogni caso, puo' eseguire l'espulsione e il respingimento anche prima della scadenza  del  termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo  al  giudice di pace.
             5-bis. Allo scopo di porre fine al  soggiorno  illegale dello straniero e di  adottare  le  misure  necessarie  per eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento,  il  questore  ordina  allo   straniero  di lasciare il territorio dello  Stato  entro  il  termine  di sette giorni, qualora non sia stato  possibile  trattenerlo in un Centro di identificazione ed  espulsione,  ovvero  la permanenza presso tale struttura non  ne  abbia  consentito l'allontanamento dal territorio nazionale. L'ordine e' dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione,  in  caso di violazione, delle  conseguenze  sanzionatorie.  L'ordine del  questore  puo'  essere  accompagnato  dalla   consegna all'interessato,   anche   su    sua    richiesta,    della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici  della rappresentanza diplomatica del suo Paese in  Italia,  anche se  onoraria,  nonche'  per  rientrare   nello   Stato   di appartenenza ovvero, quando cio' non sia  possibile,  nello Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio.
              5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma  5-bis e' punita, salvo che sussista il giustificato  motivo,  con la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di  respingimento o espulsione disposta ai sensi dell'articolo 13, comma 4, o se  lo  straniero,  ammesso  ai  programmi   di   rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter, vi  si sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a  15.000  euro se l'espulsione e' stata disposta in base all'articolo  13, comma  5.  Valutato  il  singolo  caso   e   tenuto   conto dell'articolo 13, commi 4 e 5, salvo che  lo  straniero  si trovi  in  stato  di  detenzione  in  carcere,  si  procede all'adozione di un nuovo provvedimento  di  espulsione  per violazione  all'ordine  di  allontanamento   adottato   dal questore ai sensi del comma 5-bis  del  presente  articolo. Qualora non  sia  possibile  procedere  all'accompagnamento alla frontiera, si applicano  le  disposizioni  di  cui  ai commi  1  e   5-bis   del   presente   articolo,   nonche', ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo  13, comma 3.
              5-quater. La violazione dell'ordine disposto  ai  sensi del  comma  5-ter,  terzo   periodo,   e'   punita,   salvo giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000  euro. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo. 
              5-quater.1. Nella  valutazione  della  condotta  tenuta dallo straniero destinatario dell'ordine del  questore,  di cui ai commi 5-ter e 5-quater,  il  giudice  accerta  anche l'eventuale consegna all'interessato  della  documentazione di cui al comma 5-bis, la cooperazione resa dallo stesso ai fini dell'esecuzione del provvedimento  di  allontanamento, in    particolare    attraverso    l'esibizione    d'idonea documentazione.
              5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di  cui agli articoli 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis,  del  decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
              5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter  e  5-quater, non  e'  richiesto  il  rilascio  del  nulla  osta  di  cui all'articolo  13,  comma   3,   da   parte   dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione  dell'espulsione all'autorita' giudiziaria competente  all'accertamento  del reato.
              5-septies.   Il   giudice,   acquisita    la    notizia dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di  non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio  dello  Stato   prima   del   termine   previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo  345  del codice di procedura penale.
              6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 e' proponibile ricorso per cassazione. Il  relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura.
              7.  Il  questore,  avvalendosi  della  forza  pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinche' lo  straniero non si allontani indebitamente dal centro e  provvede,  nel caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento mediante  l'adozione   di   un   nuovo   provvedimento   di trattenimento. Il periodo  di  trattenimento  disposto  dal nuovo provvedimento e' computato nel termine massimo per il trattenimento indicato dal comma 5.
              8. Ai fini dell'accompagnamento anche  collettivo  alla frontiera,  possono  essere   stipulate   convenzioni   con soggetti che esercitano trasporti di linea o con  organismi anche internazionali che svolgono attivita'  di  assistenza per stranieri.
              9.  Oltre  a  quanto  previsto   dal   regolamento   di attuazione e dalle norme in materia  di  giurisdizione,  il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di  quanto  disposto  dal  presente  articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni  dello Stato,  con  gli  enti  locali,   con   i   proprietari   o concessionari di  aree,  strutture  e  altre  installazioni nonche' per la  fornitura  di  beni  e  servizi.  Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria  e di contabilita' sono adottate di concerto con  il  Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica. Il  Ministro  dell'interno  promuove  inoltre   le   intese occorrenti  per  gli  interventi  di  competenza  di  altri Ministri.»;

              «Art. 16 (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa  alla  detenzione).  -  1.  Il   giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi  dell'articolo 444 del codice di  procedura  penale  nei  confronti  dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni  indicate nell'articolo  13,  comma  2,  quando  ritiene  di   dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di  due  anni  e non ricorrono le condizioni  per  ordinare  la  sospensione condizionale della pena  ai  sensi  dell'articolo  163  del codice penale ovvero nel pronunciare sentenza  di  condanna per il  reato  di  cui  all'articolo  10-bis,  qualora  non ricorrano le  cause  ostative  indicate  nell'articolo  14, comma  1,  del  presente  testo  unico,   che   impediscono l'esecuzione immediata dell'espulsione con  accompagnamento alla  frontiera  a  mezzo  della   forza   pubblica,   puo' sostituire la medesima pena con la  misura  dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in caso di  sentenza di condanna, ai reati di cui all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater.
              2. L'espulsione di cui  al  comma  1  e'  eseguita  dal questore anche se la sentenza non e' irrevocabile,  secondo le modalita' di cui all'articolo 13, comma 4.
              3. L'espulsione di cui  al  comma  1  non  puo'  essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi  uno  o  piu' delitti previsti dall'articolo 407, comma  2,  lettera  a), del codice di procedura penale, ovvero i  delitti  previsti dal  presente  testo  unico,  puniti  con   pena   edittale superiore nel massimo a due anni.
              4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1  rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima  del  termine previsto  dall'articolo   13,   comma   14,   la   sanzione sostitutiva e' revocata dal giudice competente.
              5.  Nei  confronti   dello   straniero,   identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni  indicate nell'articolo 13, comma  2,  che  deve  scontare  una  pena detentiva, anche residua, non  superiore  a  due  anni,  e' disposta l'espulsione. Essa non puo'  essere  disposta  nei casi in  cui  la  condanna  riguarda  uno  o  piu'  delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico.
              6. Competente a disporre l'espulsione di cui al comma 5 e' il magistrato di sorveglianza, che  decide  con  decreto motivato, senza formalita', acquisite le informazioni degli organi di polizia sull'identita' e sulla nazionalita' dello straniero. Il decreto  di  espulsione  e'  comunicato  allo straniero che, entro  il  termine  di  dieci  giorni,  puo' proporre opposizione dinanzi al tribunale di  sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni.
              7. L'esecuzione del decreto di  espulsione  di  cui  al comma 6 e' sospesa fino  alla  decorrenza  dei  termini  di impugnazione   o   della   decisione   del   tribunale   di sorveglianza e, comunque, lo stato  di  detenzione  permane fino  a  quando  non  siano  stati  acquisiti  i  necessari documenti di viaggio. L'espulsione e' eseguita dal questore competente per il luogo di detenzione dello  straniero  con la modalita' dell'accompagnamento alla  frontiera  a  mezzo della forza pubblica.
              8. La pena e' estinta  alla  scadenza  del  termine  di dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione di cui al  comma 5,   sempre   che   lo   straniero   non   sia    rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale  caso, lo  stato  di  detenzione  e'   ripristinato   e   riprende l'esecuzione della pena.
              9. L'espulsione a  titolo  di  sanzione  sostitutiva  o alternativa alla detenzione non si applica ai casi  di  cui all'articolo 19.»;

              «Art. 19 (Divieti di  espulsione  e  di  respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili). - 1.  In nessun caso puo' disporsi l'espulsione o  il  respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di  lingua,  di cittadinanza,  di  religione,  di  opinioni  politiche,  di condizioni personali o sociali, ovvero possa  rischiare  di essere rinviato verso un altro  Stato  nel  quale  non  sia protetto dalla persecuzione.
              2. Non e' consentita l'espulsione, salvo che  nei  casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:
                a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo  il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
                b)  degli  stranieri  in  possesso  della  carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9;
                c) degli stranieri conviventi con  parenti  entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalita' italiana;
                d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei  mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono
              2-bis. Il respingimento o l'esecuzione  dell'espulsione di persone  affette  da  disabilita',  degli  anziani,  dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con  figli minori nonche' dei minori, ovvero delle  vittime  di  gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali  sono  effettuate con  modalita'  compatibili  con le singole   situazioni personali, debitamente accertate.»;

              «Art. 32 (Disposizioni concernenti minori  affidati  al compimento della maggiore eta'). - 1. Al  compimento  della maggiore eta', allo straniero nei cui confronti sono  state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, e fermo restando quanto previsto  dal  comma  1-bis,  ai minori che sono stati affidati  ai  sensi  dell'articolo  2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, puo'  essere  rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro  subordinato  o  autonomo,  per  esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno  per  accesso al lavoro prescinde  dal  possesso  dei  requisiti  di  cui all'articolo 23.
              1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1  puo'  essere rilasciato per  motivi  di  studio,  di  accesso  al lavoro  ovvero  di  lavoro  subordinato  o   autonomo,   al compimento della maggiore eta',  ai  minori  stranieri  non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge  4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a  tutela,  previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di  cui all'articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai  minori  stranieri non accompagnati che siano stati ammessi  per  un periodo  non  inferiore  a  due  anni  in  un  progetto  di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e  che  comunque sia iscritto nel registro istituito  presso  la  Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi  dell'articolo  52  del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n. 394.
              1-ter. L'ente gestore dei  progetti  deve  garantire  e provare  con  idonea   documentazione,   al   momento   del compimento della maggiore eta' del minore straniero di  cui al comma 1-bis, che l'interessato si trova  sul  territorio nazionale da non meno  di  tre  anni,  che  ha  seguito  il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilita'  di un alloggio e  frequenta  corsi  di  studio  ovvero  svolge attivita'  lavorativa  retribuita  nelle  forme  e  con  le modalita' previste  dalla  legge  italiana,  ovvero  e'  in possesso  di  contratto  di  lavoro  anche  se  non  ancora iniziato.
              1-quater.  Il  numero   dei   permessi   di   soggiorno rilasciati ai sensi del presente  articolo  e'  portato  in detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.».

prima parte

seconda parte

quarta parte


 

Giovedì, 23 Giugno 2011