Viminale: “Cittadini del Bangladesh, giustificata la concessione della protezione umanitaria solo se sussistono fondati motivi di persecuzione nel Paese d’origine
Numerosi cittadini del Bangladesh hanno presentato domanda di asilo - Con riferimento alle annunciate manifestazioni di cittadini del Bangladesh, organizzate per ottenere il riconoscimento della protezione umanitaria, il Ministero dell'Interno comunica di avere "già esaminato la questione, anche in occasione di un incontro con alcune associazioni e con l'Ambasciatore del Bangladesh".
Proprio in relazione alle calamità naturali che hanno colpito la regione asiatica, come in occasione della tragedia dello Tzunami, il Viminale spiega che "con la circolare del 9 gennaio 2008
, ha dato disposizioni per agevolare il trattenimento nel territorio dello Stato dei cittadini del Bangladesh e le loro pratiche di ricongiungimento familiare. Tale intervento esaurisce le iniziative che, allo stato attuale, il Ministero dell'Interno può adottare in proposito".
"Nei giorni scorsi, però, numerosi cittadini del Bangladesh hanno presentato domanda di asilo. Solo presso l'ufficio stranieri della Questura di Roma sono state presentate - nell'ultima settimana - circa sei mila domande d'asilo. Sorge il dubbio che qualcuno, con intento strumentale -si legge in una nota- stia alimentando aspettative infondate che non possono essere soddisfatte. Infatti, se non sussistono fondati motivi di persecuzione nel Paese d'origine non e' giustificata la concessione della protezione umanitaria".
Di seguito: il comunicato del Viminale ed il commento di un esperto
Dal sito www.interno.it
Cittadini del Bangladesh: giustificata la concessione della protezione umanitaria solo se sussistono fondati motivi di persecuzione nel Paese d’origine
Un comunicato del Viminale ricorda gli interventi già adottati con la circolare del 9 gennaio 2008
Il 15 novembre scorso il ciclone Sidr si abbatteva sulla costa sud ovest del Bangladesh con raffiche di vento che raggiunsero i 240/km orari e un’ondata di piena che si spinse per più di 35 km all’interno delle coste.
In considerazione della difficile situazione che si determinò nella regione asiatica, il Viminale, come in occasione della tragedia dello Tzunami, con la circolare del 9 gennaio 2008, aveva disposto una sospensione temporanea dei provvedimenti di espulsione dei cittadini bengalesi ed aveva attivato le procedure necessarie affinchè fossero velocizzati i tempi della trattazione delle istanze di ricongiungimento familiare. Allo stato attuale, tale intervento esaurisce le iniziative che il Ministero dell’Interno può adottare in proposito.
Con riferimento alle annunciate manifestazioni di cittadini del Bangladesh, organizzate per ottenere il riconoscimento della protezione umanitaria, il Ministero dell’Interno comunica di avere già esaminato la questione, anche in occasione di un incontro con alcune associazioni e con l’Ambasciatore del Bangladesh.
Nei giorni scorsi, però, numerosi cittadini del Bangladesh hanno presentato domanda di asilo. Solo presso l’ufficio straneri della Questura di Roma sono state presentate - nell’ultima settimana – circa sei mila domande. Sorge il dubbio che qualcuno, con intento strumentale, stia alimentando aspettative infondate che non possono essere soddisfatte.
Infatti, se non sussistono fondati motivi di persecuzione nel Paese d’origine non è giustificata la concessione della protezione umanitaria.
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Un commento di Sergio Briguglio al comunicato del Viminale
Il permesso per motivi umanitari e' rilasciato, ai sensi dell'art. 5, co. 6 D. Lgs. 286/1998, quando il soggiorno dello straniero debba essere autorizzato per "seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano", ovvero ai sensi dell'art. 19, co. 1 D. Lgs. 286/1998, quando lo straniero non possa essere allontanato per rischio di persecuzione.
Il rilascio del permesso per motivi umanitari e' disciplinato dall'art. 11, co. 1, lettera c-ter DPR 394/1999, che lo prevede "nei casi di cui agli articoli 5, comma 6 e 19, comma 1, del testo unico, previo parere delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero acquisizione dall'interessato di documentazione riguardante i motivi della richiesta relativi ad oggettive e gravi situazioni personali che non consentono l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale" .
E' evidente come siano contemplate due situazioni diverse e alternative: il rischio di persecuzione e l'esistenza di gravi motivi, di carattere qualsiasi, atti a precludere la possibilità di allontanamento.
La prassi adottata da molte questure è che il rilascio debba essere raccomandato dalla Commissione territoriale per l'asilo - a seguito, cioè, dell'esame di una domanda di asilo (non considerata dalla Commissione stessa idonea a giustificare il riconoscimento della protezione internazionale). Il comunicato del Ministero dell’Interno sembra sposare questa linea, affermando che per la concessione della protezione umanitaria può trovare fondamento solo nell'esistenza di un rischio di persecuzione.
Questa posizione e' semplicemente sbagliata.
La cosa e' resa ancora piu' evidente da art. 32, co. 3 D. Lgs. 25/2008
:
"Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.". Sono evidenti due cose: i motivi umanitari ravvisati dalla Commissione non sono relativi a persecuzione (tanto é che la stessa Commissione ha appena respinto la domanda di protezione internazionale); chi decide se i motivi umanitari sussistono o meno, e se sono sufficientemente gravi, e' il questore, non la Commissione (il rilascio del permesso e' "eventuale").
Che cosa si può fare, alla luce di queste considerazioni per i bengalesi (meglio: per quelli, tra i bengalesi, che non possono oggettivamente essere rimpatriati) e per qualunque altro straniero si trovi in una situazione che rende impossibile l'allontanamento? Si puo' raccomandare ai questori di applicare in modo appropriato l'art. 11, co. 1, lettera c-ter DPR 394/1999.
In questo modo, lo straniero che ritenga di rientrare nella fattispecie protetta dalle disposizioni citate potrà chiedere il rilascio del permesso direttamente al questore, senza passare attraverso una procedura di asilo del tutto inappropriata e inutile (mi riferisco ovviamente allo straniero che non lamenti alcun rischio di persecuzione o di danno grave). Potrà farlo di propria iniziativa o nel momento in cui dovesse prospettarsi un provvedimento di allontanamento. Il permesso sarà rilasciato se a parere del questore i motivi gravi ci sono. Ma certo non potrà essere respinto solo sulla base del fatto che lo straniero non e' stato inviato dalla Commissione territoriale.
Martedì, 26 Febbraio 2008 - uil.it