Comunitari, il Consiglio dei ministri vara un nuovo decreto legislativo sulla libertà di circolazione e soggiorno
Le modifiche proposte dai ministri Amato e Bonino per adeguare la normativa sugli allontanamenti in caso di comportamenti gravi e per motivi imperativi di pubblica sicurezza - Il Consiglio dei ministri nella seduta di ieri ha approvato su proposta del Ministro per le politiche europee, Emma Bonino, e del Ministro dell’Interno, Giuliano Amato un decreto legislativo, sul quale sono stati acquisiti i pareri di legge, che modifica la disciplina di recepimento delle norme comunitarie sul diritto dei cittadini dell’Unione e loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
Non più espulsioni ai cittadini comunitari che non hanno fonti di reddito "lecite e dimostrabili", obbligo di consegnare un attestato al consolato per chi viene allontanato dall'Italia, carcere fino a due anni per chi non rispetta il divieto di reingresso.
NO ESPULSIONI PER MOTIVI DI REDDITO -
Il decreto legge approvato lo scorso 28 dicembre introduceva un esplicito riferimento alla liceità ed alla dimostrabilità delle fonti da cui derivino le risorse economiche che il cittadino europeo deve possedere per il diritto di soggiorno nel territorio per oltre tre mesi. Il provvedimento di oggi cancella questa parte ritenendola superflua.
SPECIFICATE IPOTESI ALLONTANAMENTO -
Il decreto disciplina tutte le ipotesi di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato, per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, compresi i motivi imperativi di pubblica sicurezza che rendono urgente l'allontanamento giustificandone l'immediata esecutività. Tra i motivi di sicurezza dello Stato sono compresi quelli di prevenzione del terrorismo.
CONDANNE PENALI NON GIUSTIFICANO ESPULSIONI -
L'esistenza di condanne penali, sottolinea il provvedimento, non giustifica l'adozione del provvedimento di espulsione, ma vengono individuate alcune ipotesi di condanne penali (quelle per i quali si procede alla consegna in base al mandato d'arresto europeo) che possono orientare il giudizio di pericolosità per la pubblica sicurezza del cittadino comunitario. Tra le circostanze di cui tener conto nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si è aggiunto anche lo stato di salute del destinatario, oltre al'età, l'integrazione, la situazione familiare ed i legami con il paese di origine.
PIU' GARANZIE PER TITOLARI SOGGIORNO E MINORI -
Chi ha diritto di soggiorno permanente può essere allontanato solo per per motivi di sicurezza dello Stato, per motivi imperativi di pubblica sicurezza ovvero per altri gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, mentre chi ha soggiornato nel territorio dello Stato negli ultimi dieci anni, così come pure i minori, può essere allontanato soltanto per motivi di sicurezza dello Stato ovvero per motivi imperativi di pubblica sicurezza.
DIVIETO REINGRESSO -
Ai provvedimenti di espulsione per motivi di sicurezza segue un divieto di reingresso fino a dieci anni;
negli altri casi la durata del divieto non può essere superiore a cinque anni.
La violazione del divieto di reingresso diventa delitto punito con la reclusione fino a due anni quando il divieto è conseguente ad un allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato e fino ad un anno negli altri casi. La sanzione penale può essere sostituita dal giudice con la misura dell'allontanamento immediato, con divieto di reingresso da cinque a dieci anni.
CONVALIDA ESPULSIONE A TRIBUNALE ORDINARIO -
Il trattenimento ai fini della convalida dell'espulsione da parte del questore può esser fatto in un Centro di permanenza temporanea "solo in via sussidiaria", cioè quando non sia possibile definire il procedimento di convalida nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento. La competenza sulla convalida dei provvedimenti adottati dal questore è attribuita al tribunale ordinario in composizione monocratica.
ALLONTANAMENTI EFFETTIVI -
Un'altra novità introdotta mira a garantire l'effettività dell'allontanamento. Nei casi di allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno è prevista una attestazione di ottemperanza dell'allontanamento che il destinatario del provvedimento deve consegnare ad un consolato italiano. Se non lo fa e viene trovato in Italia è punito con l'arresto da uno a sei mesi e una multa da 200 a 2.000 euro.
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Giovedì, 28 Febbraio 2008 - ansa