Venerdì, 25 Settembre 2026| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
username   password [?]
 
 

Puoi sposarti anche se hai presentato in ritardo la richiesta di rinnovo del Pds

Il Tribunale di Ragusa va contro la circolare n. 19 del 7 agosto 2009 - Il Tribunale di Ragusa con la sentenza del 16 aprile 2010 ha dato ragione ad un ragazzo albanese che, volendosi sposare con una cittadina italiana, aveva presentato in ritardo il rinnovo del permesso di soggiorno e pertanto gli era stato rifiutato di celebrare matrimonio, perchè ritenuto in condizione di clandestinità. Il cittadino albanese ha proposto subito ricorso nei confronti del Comune di Ragusa, perchè il funzionario dello Stato Civile aveva inteso che il matrimonio non potesse essere celebrato ai sensi dell'art. 116 c.c., così come disposto dalla legge n. 94/2009, che subordina la capacità dello straniero extracomunitario a contrarre matrimonio in Italia, tra l'altro, al possesso di "un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano".
Con la circolare del Ministero dell'Interno n. 19 del 07 agosto 2009 inoltre, “lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano”. Tra i documenti validi non c'è la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza di rinnovo del permesso, perchè secondo questa circolare la condizione di regolarità deve sussistere all'atto della pubblicazione e al momento della celebrazione del matrimonio. In assenza della suddetta condizione l'ufficiale dello stato civile non potrebbe compiere gli atti richiesti.

Il Tribunale di Ragusa, pertanto, ha accolto il ricorso presentato ed ha considerato illegittimo il comportamento dell'ufficiale di stato civile, in quanto la rigida applicazione di quanto previsto dalla circolare ministeriale determina un'interpretazione irragionevolmente restrittiva e dunque non condivisibile della normativa.

Vedi la sentenza del Tribunale di Ragusa del 16 Aprile 2010

Sostieni le nostre iniziative con almeno 1 € - Inserisci l'importo » €



Mercoledì, 26 Maggio 2010 - a.p.


Per inserire un commento, devi essere registrato. Registrati oppure inserisci username e password in alto.