Espulsione annullata se non c'è richiesta di allontanamento volontario
Rivoluzionaria sentenza sui rimpatri di clandestini - Secondo la direttiva europea 2008/115 gli Stati membri possono trattenere il cittadino di un paese terzo sottoposto a procedure di rimpatrio soltanto per preparare il rimpatrio e/o effettuare l'allontanamento, in particolare quando sussiste un rischio di fuga o il cittadino del paese terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento. Il trattenimento deve avere durata quanto più breve possibile ed è mantenuto solo per il tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di rimpatrio.
E' il caso di un cittadino di un paese terzo che è entrato illegalmente in Italia e privo di permesso di soggiorno. Nei suoi confronti il prefetto di Torino ha emanato un decreto di espulsione in data 8 maggio 2004. Il 21 maggio 2010 gli è stato notificato dal questore di Udine l'ordine di allontanamento dal territorio nazionale.Tale ordine di allontanamento era motivato dall'indisponibilità di un vettore o di altro mezzo di trasporto, dalla mancanza di documenti di identificazione nonchè dall'impossibilità di ospitarlo in un centro di permanenza temporanea per mancanza di posti nelle apposite strutture.
Durante un normalissimo controllo di routine delle forze dell'ordine il cittadino è stato fermato il 29 settembre 2010 è stato constatato che non si era conformato a detto ordine di allontanamento. Il Tribunale monocratico di Trento lo ha condannato alla pena detentiva di un anno per il reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, del Testo unico.
Egli ha impugnato tale decisione dinanzi alla Corte d'appello di Trento che ha deciso di sospendere il procedimento, in quanto la direttiva 2008/115 stabilisce che in questi casi sia applicata una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio sia irregolare, ma che comunque in via prioritaria deve essere chiesto allo straniero se ha la volontà di un allontanamento volontario dal territorio italiano.
Lo straniero dovrà rispondere entro un periodo congruo di durata compresa tra sette e trenta giorni. Solo in circostanze particolari, per esempio se sussiste rischio di fuga, gli Stati membri possono imporre al destinatario di una decisione di rimpatrio l'obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità, di prestare una garanzia finanziaria adeguata, di consegnare i documenti o di dimorare in un determinato luogo oppure, dall’altro, concedere un termine per la partenza volontaria inferiore a sette giorni o addirittura non accordare alcun termine. Solamente in quest'ultimo caso di può adottare una decisione di rimpatrio, valutando comunque la situazione caso per caso.
Naturalmente la direttiva 2008/115 non è stata ancora recepita dall'Italia, e pertanto i singoli sono legittimati a invocare contro detto Stato membro le disposizioni di tale direttiva e quindi fare ricorso. Infatti la direttiva è entrata in vigore il 13 gennaio 2009 e il termine per la trasposizione è scaduto il 24 novembre 2010.
L'obbligo di lasciare il territorio nazionale contenuta nel decreto di espulsione del Prefetto di Torino, integra alcuni articoli della direttiva 2008/115, ma la procedura di allontanamento prevista dalla normativa italiana in discussione nel procedimento principale differisce notevolmente da quella stabilita da detta direttiva. Infatti, mentre detta direttiva prescrive la concessione di un termine per la partenza volontaria, compreso tra i sette e i trenta giorni, il decreto legislativo n. 286/1998 non prevede una tale misura.
Gli Stati membri non possono introdurre una pena detentiva solo perchè un cittadino di un paese terzo, dopo che gli è stato notificato un ordine di lasciare il territorio di uno Stato membro e che il termine impartito con tale ordine è scaduto, permane in maniera irregolare nel territorio nazionale. Essi devono, invece, continuare ad adoperarsi per dare esecuzione alla decisione di rimpatrio. Questo rischierebbe di compromettere la realizzazione dell'obiettivo perseguito da detta direttiva, ossia l'instaurazione di una politica efficace di allontanamento e di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare.
Vedi la sentenza del Tribunale di Varese
Giovedì, 2 Giugno 2011 - a.p.