Cassazione, multa salata per non aver chiesto la conversione della patente
Bocciato ai test, non aveva richiesto l'istanza per i nuovi esami - Il Giudice di pace di Cividale del Friuli ha proposto alla Corte Costituzionale il giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 136, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il cosiddetto "Nuovo Codice della Strada". Tutto nasce quando le autorità hanno bloccato l'auto guidata da un giovane ragazzo bosniaco, che vive nel nostro Paese con regolare permesso di soggiorno in validità e regolare contratto di lavoro con la qualifica di operaio. Lo stesso circolava alla guida della propria autovettura munito di patente di guida bosniaca in corso di validità, ma non aveva ancora richiesto la conversione in quella italiana, pur essendo residente in Italia da oltre un anno.
Il giovane aveva già fatto il test per la conversione della propria patente bosniaca in quella italiana frequentando i prescritti corsi a pagamento, ma non era riuscito a superare la prevista prova scritta a causa della scarsissima conoscenza della lingua italiana.
Nel merito è entrato anche l'Avvocatura di Stato concludendo per la manifesta inammissibilità della sollevata questione per difetto di rilevanza, in quanto, mentre per altri Stati la conversione di un documento di guida extracomunitario si effettua senza esami, nel caso della patente rilasciata dalla Bosnia Erzegovina non è allo stato convertibile, perchè non esiste nessun accordo bilaterale tra i due Paesi.
La questione si è comunque concentrata sulle modalità di svolgimento delle prove per il rilascio della patente di guida in cui non si prevede che l'esame dello straniero si svolga nella sua lingua madre oppure in lingua inglese e comunque la Corte Costituzionale ha infine, manifestato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del Nuovo Codice della Strada.
Vedi la sentenza n. 180 del 7 giugno 2011 della Corte Costituzionale
Lunedì, 13 Giugno 2011 - a.p.