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Guida pratica - Asilo e rifugiati

Accoglimento e rigetto della domanda - Spetta alle Commissioni Territoriali, in Italia, il compito di valutare la domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato.
Accoglimento della domanda. La domanda di riconoscimento viene accolta quando la Commissione Territoriale competente riscontri il possesso di requisiti idonei a dichiarare lo status di rifugiato. In questo caso, la Commissione trasmette alla questura un certificato, che autorizza al rilascio di un permesso di soggiorno per asilo. Questo permesso ha una validità di due anni, può essere prorogato alla scadenza e non può essere revocato, salvo nei casi di cessazione dello status di rifugiato o di espulsione. Insieme al permesso, la questura rilascia anche un documento di viaggio che consente di andare all'estero, ma non nel Paese d'origine.

Nel rispetto di quanto stabilito dalla Convenzione di Ginevra, il cittadino che è stato riconosciuto rifugiato nel nostro Paese gode degli stessi diritti dei cittadini italiani, e riceve lo stesso trattamento in materia di libertà e credo religioso, istruzione, assistenza giuridica, sanitaria ed economica, lavoro, fisco e protezione della proprietà industriale, letteraria, artistica e scientifica.
Il rifugiato gode inoltre di un trattamento particolare per quanto riguarda il servizio militare (non è tenuto a prestarlo), il ricongiungimento familiare (non sono richiesti i requisiti previsti per tutti gli altri stranieri) e l'ottenimento della cittadinanza (può avvenire dopo cinque anni dal riconoscimento dello status).

Per coloro che sono rifugiati in Italia, è inoltre previsto un programma di interventi che prende il nome di Programma Nazionale di Asilo, finanziato dal Governo italiano e dall'Unione Europea per la realizzazione di misure di accoglienza, assistenza e rimpatrio volontario assistito dei rifugiati. Nel suo ambito, rientra l'istituzione di una rete di accoglienza e assistenza rivolta ai rifugiati, promossa dal ministero dell'Interno in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite (Acnur) e l'Associazione dei Comuni Italiani (Anci).

La revoca dello status di rifugiato può essere disposta nei confronti di coloro che sono stati riconosciuti come rifugiati solo se:

- richiedono la restituzione del passaporto nazionale;

- usufruiscono volontariamente della protezione del Paese d'origine;

- riacquistano volontariamente la cittadinanza d'origine o acquistano una nuova cittadinanza;

-ritornano volontariamente nel Paese d'appartenenza;

- rendono dichiarazioni false sulla propria identità e situazione personale per ottenere l'asilo;

- vengono meno nel Paese d'origine le condizioni che hanno permesso il riconoscimento dello status di rifugiato.

Il rifugiato che risiede in Italia, non può essere espulso salvo che per motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale. In questi casi, l'espulsione avviene con decreto del Ministro dell'Interno, contro cui è possibile fare ricorso al Tribunale Ammnistrativo Regionale.
L'espulsione non può essere disposta verso un Paese in cui il cittadino rischia di essere oggetto di persecuzione. Rigetto della domanda. Nel caso la Commissione Territoriale non riscontri il possesso dei requisiti richiesti, essa può disporre un provvedimento di rigetto della domanda, con cui la questura invita il cittadino straniero a lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni dalla notifica. Se la questura accerta che l'interessato non ha lasciato il Paese entro i termini previsti, emette un decreto di espulsione.
Tuttavia, se il cittadino straniero è impossibilitato a lasciare il territorio per il serio rischio di subire discriminazioni nel proprio Paese, la questura può rilasciare un permesso per motivi umanitari. In alternativa, se le condizioni lo consentono, può rilasciare un permesso di soggiorno ad altro titolo.

Contro il rigetto, il richiedente asilo può presentare ricorso al giudice ordinario, entro 60 giorni dalla notifica. Il ricorso non ha comunque un effetto sospensivo nei confronti del provvedimento di allontanamento. E' tuttavia possibile chiedere al Prefetto l'autorizzazione a rimanere sul territorio fino all'esito del ricorso.


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Domenica, 27 Maggio 2007 - a.p.


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