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Comunicato del 13 maggio 2014 Questura di Milano

Possibilità per i titolari di protezione internazionale di poter ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo -

Questura di Milano
Ufficio immigrazione

A TUTTI GLI ENTI INTERESSATI


    Come noto, il Decreto Legislativo n. 12 del 13/02/2014 ha apportato importanti modifiche al Decreto Legislativo n. 286/1998 prevedendo la possibilità per i titolari di protezione internazionale di poter ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

    A tal proposito, nel confermare quanto già indicato in precedenza con nota del 24/03/2014 circa la modalità di presentazione dell’istanza che dovrà avvenire tramite kit postale, si precisa quanto segue.

    Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, lo straniero:

    - deve effettuare il versamento del contributo di € 200,00 ai sensi dell’art. 5 comma 2 ter del D. L.vo n. 286/1998 (che non è stato modificato dal suddetto D. 
      L.vo e che espressamente individua le categorie di stranieri esentati da tale onere);

    - deve essere presente sul territorio nazionale da almeno cinque anni e il computo di tale periodo è effettuato a partire dalla data di presentazione della
      domanda di protezione internazionale;

    - deve dimostrare di possedere un reddito il cui importo non può essere inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale. Tuttavia, se lo straniero rientra
      nella categoria di persone vulnerabili ai sensi dell’art. 8 co. 1 D. L.vo n. 140/2005 (minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con 
      figli minori, persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale) ed ha
      ottenuto la disponibilità di un alloggio a titolo gratuito, a fini assistenziali o caritatevoli, da parte di enti pubblici o privati riconosciuti, tale disponibilità
      concorre figurativamente alla determinazione del reddito nella misura del 15% del relativo importo;

    - non deve sostenere il test di lingua italiana;

    - non deve documentare l’idoneità alloggiativa, ma deve comunque indicare un luogo di residenza ai sensi dell’art. 16 co. 2 D.P.R. 394/1999.

    Si precisa altresì che i familiari (così come definiti dall’art. 29 co. 1 D. L.vo n. 286/1998) dello straniero titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per protezione internazionale che intendano a loro volta richiedere il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per motivi di famiglia sono assoggettati a disciplina parzialmente diversa atteso che:

    - deve essere presente sul territorio nazionale da almeno cinque anni;

    - deve essere effettuato il versamento del contributo di € 200,00;

    - deve essere effettuato il test di lingua italiana;

    - non deve essere documentata l’idoneità alloggiativa, fermo restando la necessità di indicare un luogo di residenza;

    - rimane in vigore la disposizione dell’art. 29 co. 3 lett. b) del D. L.vo n. 286/1998 che enuncia i criteri generali per la determinazione del reddito.

Il Dirigente l’Ufficio Immigrazione
Dr. Giuseppe De Angelis



Martedì, 13 Maggio 2014