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Regolamento (UE) n. 604 del 26 giugno 2013 Parlamento Europeo e del Consiglio (G.U. dell'Unione europea n. L 180/31 del 29.6.2013)

Che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione)

REGOLAMENTO (UE) N. 604/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 giugno 2013

che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione)


IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, lettera e),

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo

visto il parere del Comitato delle regioni

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria

considerando quanto segue:

(1) È necessario apportare una serie di modifiche sostanziali al regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo ( 4 ). È quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla rifusione di tale regolamento.

(2) Una politica comune nel settore dell’asilo, che preveda un sistema europeo comune di asilo (CEAS), costituisce un elemento fondamentale dell’obiettivo dell’Unione europea di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nell’Unione.

(3) Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha deciso di lavorare all’istituzione del CEAS basato sulla piena e completa applicazione della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967 («convenzione di Ginevra»), garantendo in tal modo che nessuno sia rinviato in un paese nel quale rischia di essere nuovamente esposto alla persecuzione, in ottemperanza al principio di «non respingimento» (non-refoulement). Sotto tale profilo, e senza pregiudizio dei criteri di competenza definiti nel presente regolamento, gli Stati membri, tutti rispettosi del principio di non respingimento, sono considerati Stati sicuri per i cittadini di paesi terzi.

(4) Secondo le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, il CEAS dovrebbe prevedere a breve termine un meccanismo per determinare con chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo.

(5) Tale meccanismo dovrebbe essere fondato su criteri oggettivi ed equi sia per gli Stati membri sia per le persone interessate. Dovrebbe, soprattutto, consentire di determinare con rapidità lo Stato membro competente al fine di garantire l’effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale e non dovrebbe pregiudicare l’obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale.

(6) Si è ora completata la prima fase dei lavori per l’istituzione di un CEAS che dovrebbe portare, a più lungo termine, all’instaurazione di una procedura comune e a uno status uniforme valido in tutta l’Unione per coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale. Il 4 novembre 2004 il Consiglio europeo ha adottato il programma dell’Aia, fissando gli obiettivi da conseguire nel periodo 2005-2010 nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Al riguardo, il programma dell’Aia ha invitato la Commissione a concludere la valutazione degli strumenti giuridici adottati nella prima fase e a sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio gli strumenti e le misure relativi alla seconda fase in vista della loro adozione entro il 2010.

(7) Nel programma di Stoccolma il Consiglio europeo ha ribadito il suo impegno per il raggiungimento dell’obiettivo di istituire, entro il 2012, uno spazio comune di protezione e solidarietà per coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale, ai sensi dell’articolo 78 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Ha inoltre sottolineato che il sistema di Dublino resta una pietra miliare nella costruzione del CEAS, poiché ripartisce con chiarezza tra gli Stati membri la competenza per l’esame delle domande di protezione internazionale.

Regolamento (UE) n. 604 del 26 giugno 2013


 

Mercoledì, 26 Giugno 2013