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Ricongiungimento familiare, anche senza lavoro fisso

Risarcimento di duemila euro da parte del Ministero dell'Interno - La Cassazione ha condannato al pagamento di duemila euro il ministero dell’Interno che aveva respinto un ricorso contro la domanda di ricongiungimento familiare presentata da un cittadino senegalese. Per i giudici gli immigrati hanno diritto al ricongiungimento familiare anche se non hanno un lavoro fisso. Basta che dimostrino di guadagnare, anche con lavori occasionali, poco oltre di 4.900 euro l'anno. In pratica l'importo dell'assegno sociale che, per il 2009, è fissato in circa 409 euro mensili. L'articolo 29 della Bossi-Fini, “non richiede la titolarità di un contratto di lavoro, ma soltanto che lo straniero dimostri la disponibilità di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo dell'assegno sociale”. In pratica se l'immigrato può dimostrare di guadagnare, anche con lavori saltuari ma in modo lecito, 4.908 euro l'anno ha tutto il diritto di far venire in Italia un figlio. I giudici precisano inoltre, sempre richiamandosi alla Bossi Fini, che “l'importo annuo deve essere raddoppiato se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari e triplicato per quattro o più familiari”, considerando minori i figli di età inferiore a 18 anni al momento della presentazione dell'istanza.

Vedi la sentenza del 20 maggio 2009

Ricongiungimento familiare, la procedura informatizzata
Nuova procedura di inoltro delle richieste di ricongiungimento familiare di competenza dello Sportello Unico per l’Immigrazione



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Sabato, 23 Maggio 2009 - a.p.


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