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Libera circolazione nell'area Schengen per chi è in attesa del primo rilascio del permesso

Lo prevede il nuovo regolamento UE del 25 marzo 2010 - Il nuovo regolamento (UE) n. 265 del 25 marzo 2010 pubblicato nella gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 31 marzo 2010, ed entrato in vigore in tutta l'Europa il 5 aprile 2010, ha modificato sostanzialmente la convenzione di applicazione dell'accordo Schengen, per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata.

La normativa in questione prevede in particolare che i visti per soggiorni di lunga durata dovranno essere tutti uguali, quindi avranno la stessa efficacia del permesso di soggiorno per quanto riguarda la libera circolazione, con la possibilità di viaggiare liberamente per tre mesi ogni semestre in tutti i Paesi dell'area Schengen. Questo significa che anche quei cittadini extracomunitari in attesa di permesso di soggiorno potranno utilizzare il loro visto nazionale di lunga durata come un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, studio o ricongiungimenti familiari. La norma, quindi, consente agli stranieri di poter fare i turisti per tutta l'Europa, mentre sono in attesa del permesso di soggiorno senza aspettare le lunghe procedure di rilascio (in Italia dopo circa una anno) come di norma era previsto precedentemente.
Con questa nuova procedura, adesso, si può far ritorno nel Paese di origine attraversando qualsiasi frontiera Schengen che sia scalo aereo, terrestre o marittimo.

I visti per soggiorni di lunga durata hanno validità non superiore a un anno e qualora lo Stato membro autorizzi uno straniero a soggiornare sul suo territorio per un periodo superiore a un anno, il visto per soggiorni di lunga durata è sostituito prima della scadenza della sua validità con un titolo di soggiorno.

I Paesi facenti parte dell'area Schengen:
Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Austria, Grecia, Danimarca, Finlandia, Svezia, Islanda, Norvegia, Slovenia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Malta e Svizzera.
Sono esclusi per il momento: Regno Unito, Irlanda e Danimarca.

Domanda di visto per gli Stati Schengen

Dichiarazione di ospitalià

Regolamento UE n. 265 del 25 marzo 2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio (G.U. L.85/1 del 31/03/2010)

Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)

Ottenere il visto di breve durata adesso sarà più facile e rapido

Libera circolazione dei cittadini di paesi terzi titolari di visto per soggiorni di lunga durata nello spazio Schengen

 

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Giovedì, 8 Aprile 2010 - a.p.


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