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Discriminazioni: Dal 2005 in vigore nel Comune di Adro (BS) due regolamenti comunali che prevedono sostegni alle locazioni abitative e l’erogazione di bonus bebè solo ai cittadini italiani o di Paesi dell’Unione europea.

Cinque cittadini stranieri appoggiati dall’ASGI e dalla Fondazione Piccini per i diritti umani inoltrano un ricorso al Tribunale di Brescia per far cessare la discriminazione. - Dal 2005 sono in vigore nel Comune di Adro (prov. di Brescia), due regolamenti comunali che contengono disposizioni discriminatorie a danno dei cittadini di Paesi terzi non appartenenti all'Unione europea. Il primo regolamento istituisce un Fondo integrativo comunale per il sostegno alle locazioni a favore di nuclei familiari a basso reddito. Possono beneficiare del contributo soltanto i conduttori di immobili e quindi i titolari di contratti di locazione che siano cittadini di uno Stato facente parte dell'Unione europea.

Il secondo regolamento prevede l'erogazione di un contributo economico alla famiglia per i nuovi nati e i minori adottati. Condizione per l'accesso a tale beneficio, oltre alla residenza del neonato o dell'adottato nel comune di Adro, sono il rapporto di coniugio dei genitori e la cittadinanza di entrambi i genitori di uno Stato dell'Unione europea, oltreché la residenza nel comune di Adro da almeno cinque anno di almeno uno dei genitori.

Cinque cittadini stranieri residenti nel Comune di Adro hanno presentato, assieme all'ASGI e alla Fondazione Piccini per i diritti umani ONLUS di Brescia, un ricorso ex art. 44 del T.U. immigrazione (azione giudiziaria anti-discriminazione). I legali dei ricorrenti, avv. Guariso e Zucca, ritengono che la clausola di nazionalità, che esclude dai suddetti benefici i cittadini extracomunitari, sia in violazione di norme costituzionali (art. 2 e 3 Cost) in quanto priva di una ragionevole causa giustificatrice, nonché di norme di legge sovraordinate quali gli artt. 2 c. 2 e 3 d.lgs. n. 286/98 (principio di uguaglianza tra lavoratori italiani e stranieri), l'art. 43 del d.lgs. n. 286/98 (divieto di discriminazioni), l'art. 41 del d.lgs. n. 286/98 (parità di trattamento in materia di prestazioni di assistenza sociale), nonché di norme di diritto internazionali relative al trattamento dei minori (Convenzione di New York sui diritti del fanciullo).

I ricorrenti hanno dunque richiesto al Tribunale di Brescia di accertare la discriminazione e di ordinare al Comune di Adro di rimuovere la condizione discriminatoria di cittadinanza, anche retroattivamente, in relazione ai bandi già definiti negli anni precedenti, consentendo alle persone escluse di parteciparvi.



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Mercoledì, 12 Maggio 2010 - www.asgi.it


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