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Ecco i casi speciali per l'ingresso per motivi di lavoro cittadini extracomunitari

Per la presentazione della domanda è utile allegare i diplomi professionali - E' stato presentato il 27 giugno 2011 l'interpello fatto dalla Confindustria al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che riguarda l'ingresso in Italia dei cittadini extracomunitari per lavoro. Com'è noto l'ingresso in Italia di cittadini extracomunitari per motivi di lavoro subordinato o autonomo è consentito solo attraverso le quote stabilite dai vari decreti flussi e divise per nazionalità e provincia.

L'art. 27 del Testo Unico, invece, disciplina l'ingresso per lavoro, in casi particolari, di cittadini stranieri extracomunitari ed è riservato nei confronti di determinate categorie di lavoratori stranieri.

Il chiarimento che è stato chiesto al Ministero riguarda proprio l'art. 27 del Testo Unico, riguarda i "lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l’Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati".

Per la presentazione dell'istanza per la concessione dell'autorizzazione all'ingresso non serve allegare nessun contratto di appalto tra la società estera e la filiale italiana.

E' invece indispensabile presentare idonea documentazione attestante sia il rapporto contrattuale di natura commerciale intercorrente tra il distaccante e il distaccatario, sia il limite temporale di svolgimento dell'attività lavorativa specializzata, nonché il rispetto di tutte le condizioni previste dalla contrattazione collettiva e dalla legislazione italiana.

L'interpello del Ministero specifica che il nulla osta al lavoro può essere richiesto:

- solo da organizzazione o impresa, italiana o straniera, operante nel territorio italiano, con proprie sedi, rappresentanze o filiali;
- può riguardare soltanto prestazioni qualificate di lavoro subordinato, intendendo per tali quelli riferite all'esecuzione di opere o servizi particolari per i quali occorre esperienza specifica nel contesto complessivo dell’opera o del servizio stesso, per un numero limitato di lavoratori.

Infine, i diplomi di qualifica professionale, di perfezionamento aziendale o da abilitazione ad una specifica prestazione lavorativa, sono indicati titoli adeguati ad una efficace qualificazione del lavoratore, che potrebbero anche essere allegati alla domanda, a condizione che la specializzazione raggiunta da quest'ultimo sia coerente con l'esecuzione di opere o servizi particolari che lo stesso è tenuto a svolgere.

Vedi l'interpello n. 28 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali


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Sabato, 2 Luglio 2011 - a.p.


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