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Guida pratica - L'uscita dal territorio dello Stato

Diritto di difesa - Il cittadino straniero che è sottoposto ad un procedimento penale o che risulti parte offesa in un processo, può rientrare in Italia per partecipare al giudizio e per esercitare il suo diritto di difesa, così come riconosce l'art. 24 della Costituzione Italiana che tutela il diritto di difesa dell'imputato.

Per entrare sul territorio, deve tuttavia essere autorizzato dalla Rappresentanza diplomatica e consolare italiana nel suo Paese, facendo una richiesta d'ingresso anche attraverso il proprio difensore. La domanda, con allegata la documentazione che certifica la data dell'udienza, deve in seguito essere presentata al Questore competente in Italia per la sede in cui ha luogo il procedimento.

Quest'ultimo provvederà ad emettere un decreto di reingresso che stabilisce il periodo di permanenza dell'imputato in Italia e ne autorizza il rientro solo per partecipare al giudizio penale che lo riguarda. Tale decreto viene notificato all'interessato tramite la Rappresentanza diplomatica di riferimento.

Nel caso di un rinvio dell'udienza, il cittadino straniero dovrà comunque rientrare nel Paese d'appartenenza e ripetere la procedura per ottenere una nuova autorizzazione all'ingresso in Italia.



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Sabato, 26 Maggio 2007 - a.p.


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