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Indennità di accompagnamento: illegittimo negarla all'immigrato sprovvisto di carta

La Corte Costituzionale ha deciso che anche gli stranieri sprovvisti di carta di soggiorno, in linea con quanto previsto nel caso dei cittadini italiani, abbiano il diritto di vedersi riconosciuta l'indennità di accompagnamento - D'ora in poi l'indennità di accompagnamento deve essere garantita anche all'immigrato extracomunitario sprovvisto di carta di soggiorno. Lo ha deciso l'ordinanza 26380 pubblicata il 26 novembre 2013 dalla Corte di Cassazione, la quale non ha fatto altro che rigettare il ricorso mosso dall'Inps alla Corte d'Appello de L'Aquila.

L'ente previdenziale, infatti, non intendeva riconoscere il diritto alla pensione di inabilità né concedere l'indennità di accompagnamento agli stranieri privi del permesso di soggiorno di lungo periodo. Questa decisione ha quindi stravolto le intenzioni dell'Inps, che fino a pochi giorni fa rigettava questa ed istanze simili affinché non si creasse la fila di immigrati pronti nel richiedere un beneficio assistenziale.

Eppure la decisione della Suprema Corte, in linea con quanto stabilito dai giudici d'appello, ha sentenziato che sia costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117 primo comma, escludere dal campo dell'assistenza pubblica gli stranieri sprovvisti della carta di soggiorno.

"Il suddetto assegno - attribuibile ai soli invalidi civili - costituisce una provvidenza destinata non già ad integrare il minor reddito dipendente dalle condizioni soggettive, ma a fornire alla persona un minimo di sostentamento, atto ad assicurarne la sopravvivenza."

L'ordinamento italiano prevede in sostanza che non debba esistere una disparità di trattamento tra cittadini e stranieri nella possibilità di beneficiare dell'assistenza sociale. Anche quanto descritto dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, d'altronde, risulta piuttosto chiaro:

"Qualsiasi discrimine tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi dalle condizioni soggettive, finirebbe per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dall'art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Pertanto, la norma in questione, che interviene direttamente e restrittivamente sui presupposti di legittimazione al conseguimento delle provvidenze assistenziali discrimina irragionevolmente gli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato nel godimento di diritti fondamentali della persona riconosciuti ai cittadini."

http://www.immigrazione.biz/img/ico_allegato.gifVedi la sentenza n. 26380 del 26 novembre 2013 della Corte di Cassazione


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Domenica, 1 Dicembre 2013 - Cosimo Laneve


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