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Conoscere il nuovo decreto immigrazione

Domande e risposte pubblicate dal Ministero dell'Interno - Il Ministero dell'Interno ha pubblicato on line il dossier con domande e risposte per conoscere le novità introdotte dal decreto legge 4 ottobre 2018, n.113, coordinato con la Legge di conversione 1 dicembre 2018, n.132.

  • Perché queste nuove norme in materia di immigrazione?
Le nuove norme sono un importante tassello di una più ampia riforma della gestione del fenomeno migratorio, in un’ottica di rinnovato approccio alle evidenti criticità di questi ultimi anni caratterizzati dai consistenti arrivi .
Nonostante l’attuale riduzione dei flussi (oggi -80% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno), è infatti significativo il numero di immigrati che insiste nel nostro territorio, sia per l’elevato numero di sbarchi del passato che per la prolungata presenza di richiedenti asilo, con un forte impatto sui territori.
Ad oggi sono accolte più di 140.000 persone e sono in trattazione circa 110.000 domande di asilo.
La strategia attuata a livello internazionale, volta al contenimento dei flussi migratori –  con azioni di sostegno per lo sviluppo delle condizioni di vita nei Paesi d’origine – andava opportunamente accompagnata, a livello interno, da una serie di misure, sempre nel rispetto delle garanzie riconosciute dalla nostra Costituzione e dalle tutele europee, per definire in modo puntuale e concreto l’accesso alla protezione internazionale, le regole dell’accoglienza e dare effettività ai rimpatri per coloro che non hanno diritto a rimanere nel territorio nazionale.

  • Che cosa cambia per chi sbarca in Italia?
Restano invariate le tutele per chi fugge perché perseguitato o discriminato, per chi corre il rischio di condanne a morte o di tortura, per chi rischia la vita per conflitti armati nel proprio Paese.
Continua comunque ad essere tutelato chi versa in una condizione di  particolare esigenza umanitaria.
Oggi vengono infatti previste e tipizzate specifiche situazioni che danno diritto, per quelle motivazioni, al soggiorno nel territorio nazionale.

  • Quindi la protezione umanitaria è stata abolita o esiste ancora?
Continua ad esistere ma viene ora concessa in presenza di ben definite circostanze, a differenza del passato laddove veniva riconosciuta sulla base della generica previsione di “seri motivi di carattere umanitario” dai contorni indefiniti .
L’ampia discrezionalità, insieme ad una interpretazione estensiva della giurisprudenza, aveva portato ad una applicazione così eterogenea che contrastava addirittura con la stessa ratio giuridica della tutela, che comunque presupponeva casi di eccezionale e temporanea gravità.
Nel tempo si era così determinata una situazione paradossale: un altissimo numero di permessi di soggiorno per c.d.  motivi umanitari, comprensivi delle più svariate ipotesi, che comunque non hanno portato all’inclusione sociale e lavorativa dello straniero.
infatti, su circa 40.000 tutele umanitarie riconosciute dalle commissioni territoriali negli ultimi tre anni poco più di 3.200 sono state le conversioni in permessi di lavoro e circa 250 in ricongiungimenti familiari.
La gran parte degli immigrati sono rimasti in Italia inoperosi, senza concrete prospettive di stabilizzazione e di inclusione sociale, con il forte rischio di cadere in percorsi di illegalità .
I diritti che invece oggi vengono assicurati sono concreti e reali : restano legittimamente le vittime di tratta, le vittime di violenza domestica o di grave sfruttamento lavorativo, chi versa in condizioni di salute di eccezionale gravità, chi non può rientrare nel proprio Paese perché colpito da gravi calamità, chi compie atti di particolare valore civile, nonché coloro i quali, pur non avendo i requisiti per il riconoscimento di una forma di protezione internazionale, corrono comunque il rischio, in caso di rimpatrio, di subire gravi persecuzioni o di essere sottoposti a torture.

  • Qual è la sorte di chi è già in possesso di un permesso di soggiorno per motivi umanitari?
Chi lo ha già ricevuto, o è in attesa di riceverlo, continua a rimanere legittimamente nel territorio fino alla scadenza del titolo, potendo usufruire di tutti i benefici derivanti dalla sua condizione a partire dalla possibilità di convertirlo in permesso per lavoro o per ricongiungimento familiare, laddove ne ricorrano le circostanze.
È evidente quindi l’opportunità, nonostante il cambio di normativa, che viene offerta allo straniero e che questi dovrà cogliere se davvero ha interesse a rimanere nel nostro Paese, rendendosi protagonista attivo dell’integrazione a cui tende.
In caso contrario, alla scadenza, ove non sussistano le condizioni per il rilascio di uno dei permessi speciali umanitari previsti dalla nuova normativa, dovrà lasciare l’Italia.

  • Che incidenza hanno le nuove norme sul diritto di asilo?
Innanzitutto è bene precisare che il diritto di asilo rimane integro nel suo valore costituzionale.
Le commissioni territoriali, in presenza delle condizioni previste dalla legge, che non sono state modificate, potranno riconoscere lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria; il questore potrà rilasciare il permesso di soggiorno per esigenze di carattere umanitario nelle circostanze precedentemente illustrate.
Non ci sono mutamenti per quanto concerne la possibilità e i modi di presentazione della domanda di asilo, né sono cambiate le garanzie assicurate al richiedente per l’intero procedimento; anzi le innovazioni apportate rendono più veloce il riconoscimento dello status in  favore di chi ne ha diritto.
Infatti, la previsione di procedure accelerate per chi proviene da Paesi di origine sicuri, nei quali è garantito il rispetto delle Convenzioni internazionali sui diritti umani, ovvero per chi presenta o ripresenta la domanda di asilo al solo scopo di impedire o ritardare il rimpatrio, rende possibile definire immediatamente le situazioni di coloro che hanno presentato domande pretestuose, con i connessi provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale.
Conseguentemente, riducendosi il numero dei richiedenti asilo in attesa di valutazione, le commissioni potranno velocizzare la trattazione e quindi la decisione, riconoscendo l’asilo a chi ne ha diritto in tempi decisamente più brevi rispetto i circa due anni attuali .
Ulteriore positivo effetto è sul sistema di accoglienza, che va quindi decongestionandosi : ancora oggi sono attive oltre 9.000 strutture, con una spesa di oltre 2,7 miliardi di euro a carico dell’erario, non tutti utili ai fini di una reale possibilità di integrazione in favore di chi ha titolo per permanere sul territorio nazionale.
Sono interventi chiave che potranno consentire nel prossimo anno di definire, anche grazie alle ulteriori disposizioni tese ad aumentare temporaneamente il numero delle Commissioni territoriali, le richieste di asilo pendenti, riportando il sistema nella sua ordinarietà, con l’obiettivo di riconoscere il diritto in pochi mesi dall’istanza.

  • Chi ha commesso un reato ha diritto all’asilo?
Già oggi non può ricevere asilo politico chi costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato o per l’ordine e la sicurezza pubblica, ovvero sia stato condannato con sentenza definitiva per reati di particolare gravità.
Con la nuova normativa è stato ampliato il novero dei reati che, per la loro gravità o per il particolare allarme sociale che ne deriva, comportano il diniego o la revoca della protezione internazionale, quali la violenza, l’omicidio, lo spaccio di stupefacenti, il furto, la rapina, ecc.
Nella stessa ottica, si è inteso intervenire sul richiedente asilo che, per gli stessi reati, è stato sottoposto a procedimento penale ed è considerato pericoloso ovvero è stato condannato in primo grado . È stata quindi delineata una procedura per direttissima che consente alla Commissione di valutare immediatamente l’istanza : in caso di rigetto lo straniero sarà espulso dal territorio nazionale.
Diverse le finalità : allontanare immediatamente chi, pur godendo di una confacente ospitalità, si rende protagonista di gravi comportamenti illeciti a danno della comunità; conseguire un effetto di deterrenza per i numerosi richiedenti asilo accolti in Italia ; dare, nel contempo, una risposta in termini di sicurezza ai territori.

  • La protezione internazionale è concessa in maniera permanente?
Da sempre sono previste cause di cessazione e di revoca della protezione internazionale : il diritto è mantenuto fino alla permanenza delle condizioni che ne avevano giustificato il riconoscimento .
In tale ottica è stata rivista, ai fini della cessazione del beneficio, la posizione di chi rientra nel Paese di origine in cui, in un primo momento, correva rischi per la propria incolumità e dal quale è fuggito . È infatti del tutto evidente che, ove non sussistano seri e comprovati motivi, il rientro stesso contraddice la situazione di pericolo inizialmente riconosciuta o, comunque, la rende non più attuale .
Negli ultimi anni sono stati segnalati da parte della Commissione Nazionale per il diritto di asilo frequenti rientri, anche più volte nell’anno, di rifugiati nei Paesi di origine . Da settembre 2017 a metà dell’anno in corso sono stati monitorati oltre 1.400 casi di rientri da parte di titolari di protezione internazionale.
Al più generale fine di tutela della sicurezza è stata poi ampliata la casistica dei reati che danno luogo alla revoca della protezione internazionale, comprendendo tra gli altri quelli di particolare allarme sociale.

  • Che fine fa lo SPRAR?
Lo SPRAR continua ad esistere, con la sua nuova denominazione : Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI). Viene infatti mantenuta e confermata la sperimentata e proficua modalità di accoglienza integrata che vede i sindaci protagonisti nella proposizione e definizione delle progettualità . La rete degli enti locali aderenti allo SPRAR è notevolmente cresciuta e, ad oggi, il SIPROIMI conta su 877 progetti finanziati, per 35. 881 posti, con 1.825 comuni interessati e con più di 27 mila persone in accoglienza.
I cambiamenti oggi previsti si inquadrano nell'ambito di una rivisitazione complessiva del sistema di accoglienza, in un’ottica di ottimizzazione e di razionalizzazione dei servizi da assicurare ai richiedenti asilo, riservando le attività di integrazione e di inclusione sociale ai soli beneficiari di protezione internazionale .
Le modifiche introdotte sono peraltro in linea con le raccomandazioni formulate dalla Corte dei Conti al termine dell'indagine conoscitiva sul sistema della prima accoglienza, tese a evitare, per gli immigrati che non hanno un titolo stabile di permanenza nel territorio, l'accesso indiscriminato ai percorsi di formazione finalizzati all'integrazione, con oneri gravosi a carico dell'erario.
Proprio in considerazione della più completa e avanzata accoglienza attuata nello SPRAR, oggi trasformato in SIPROIMI, oltre ai beneficiari di protezione internazionale destinati a rimanere nel nostro Paese, sono state individuate alcune categorie di stranieri che, in ragione delle specifiche necessità, vi possono comunque accedere. Rientra in tale ambito chi deve essere sottoposto a urgenti o indispensabili cure mediche, chi risulta vittima di tratta, di violenza domestica, di grave sfruttamento lavorativo, chi non può rientrare nel proprio Paese a causa di calamità o chi ha compiuto atti di particolare valore civile, oltre che i minori stranieri non accompagnati per i quali vengono riservati percorsi dedicati in ragione della loro condizione.

  • Vi è quindi un impoverimento del sistema SPRAR, ora SIPROIMI?
Tutt'altro. Il sistema non subirà un ridimensionamento né in termini quantitativi, né qualitativi, anzi si consoliderà ulteriormente come struttura specialistica, dedicata ai percorsi di integrazione e inclusione sociale, volti a consentire a chi rimane in Italia di raggiungere una propria autonomia, e a offrire a chi gode di un permesso di soggiorno per esigenze umanitarie una qualificata assistenza.
Nel SIPROIMI, di cui sono note talune best practices a livello nazionale, continueranno infatti ad essere assicurati un complesso di servizi e di attività, con una più strutturata assistenza integrata sul territorio. Oggi paradossalmente, stante la presenza di richiedenti asilo nello SPRAR, i beneficiari di protezione internazionale spesso rimangono per periodi prolungati nei centri di prima accoglienza, senza poter accedere a quelle possibilità inclusive garantite dallo status ricoperto.
Si è inteso regolare quindi in modo più chiaro e coerente l’accoglienza : il richiedente asilo, fino alla definizione del suo status, è ospitato nelle diverse strutture di accoglienza con l’assistenza essenziale ; il beneficiario di protezione internazionale potrà godere della qualificata ospitalità offerta dal SIPROIMI .
Dalla nuova organizzazione non conseguirà una riduzione del numero di presenze nel SIPROIMI, atteso che la nuova normativa ha aumentato temporaneamente il numero delle commissioni territoriali per definire velocemente le domande di asilo pendenti . Quindi, nel più breve tempo possibile, un maggior numero di potenziali beneficiari di protezione internazionale potrà sostituire nel SIPROIMI i richiedenti asilo oggi ospiti, man mano che termineranno il loro percorso.
Non solo, nel SIPROIMI potranno confluire i minori stranieri non accompagnati – in aggiunta ai 2.467 già ospitati - che oggi sono accolti, con molte difficoltà, innanzitutto dai comuni (circa 8.860 ) e, in via residuale, nei centri di prima accoglienza FAMI (circa 326) o nei centri temporanei attivati dalle prefetture circa 185) .

  • Le persone oggi accolte nello SPRAR che fine fanno?
I richiedenti asilo che hanno già avviato il loro percorso nello SPRAR continueranno a rimanere in accoglienza fino all’eventuale rigetto della domanda, ovvero fino alla scadenza del progetto avviato dagli enti locali ed in cui sono stati inseriti, così come vi rimarranno gli stranieri titolari di un permesso umanitario in corso di validità rilasciato sulla base della precedente normativa.
Gli enti locali potranno quindi portare a naturale scadenza i progetti già finanziati, senza subire interruzioni ; ove il richiedente asilo veda definita positivamente la sua posizione in merito alla richiesta di protezione internazionale, ovvero ottenga un permesso di soggiorno per i casi speciali previsti dalle nuove disposizioni, potrà rimanere nel SIPROIMI.

  • È fondato il timore che la nuova legge determinerà un allontanamento dal sistema di accoglienza dei titolari di permesso umanitario, che si troveranno senza dimora?
Le nuove norme non hanno apportato modifiche in ordine alla possibilità di permanenza nel sistema della prima accoglienza (CARA, CAS, ecc. ) dei titolari di permesso umanitario . Infatti, già prima gli immigrati lasciavano la struttura all’atto della consegna materiale del permesso di soggiorno per motivi umanitari, avviando un autonomo percorso di inserimento socio-lavorativo .
Le uniche novità, come detto in precedenza, riguardano – per l’avvenire – la sola possibilità per gli “umanitari” di accedere ai percorsi integrativi del SIPROIMI, peraltro già prima limitati, comunque, ai posti disponibili, che ora viene riservata ai titolari di protezione internazionale nonché agli stranieri in possesso di permessi speciali .
Ovviamente, coloro che hanno proposto un ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di diniego di riconoscimento dello status di protezione internazionale continueranno, come per il passato, a permanere in accoglienza fino alla decisione definitiva.

  • Sarà più facile l’allontanamento di chi non ha titolo per restare in Italia?
Sarà sicuramente più facile l'allontanamento dal territorio per chi reitera in maniera strumentale una identica domanda di asilo già denegata, al solo fine di permanere in territorio nazionale pur non avendo titolo. Verrà, del pari, subito rimpatriato chi presenta una nuova domanda di asilo mentre sta per essere allontanato dal territorio, al solo fine di evitare o ritardare l'esecuzione di un provvedimento di espulsione. È previsto poi un esame più veloce  tutte quelle altre volte in cui è fondato ritenere la pretestuosità della domanda : è il caso di chi chiede asilo subito dopo essersi sottratto ai controlli  di frontiera o proviene da un Paese di origine sicuro in cui è garantito il rispetto delle Convenzioni internazionali sui diritti umani o ha sollevato solo questioni che non hanno attinenza con la protezione internazionale, ovvero rifiuta di farsi identificare .
D'altra parte, è previsto un procedimento immediato per chi durante  l'esame della domanda compie reati di particolare gravità che ne evidenziano la pericolosità sociale .
Nella stessa ottica è previsto il proseguimento del trattenimento nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio, durante l'esame della domanda, se non è stato possibile procedere all'accertamento dell'identità o della cittadinanza a seguito di trattenimento del richiedente asilo nell'hot-spot nonché il prolungamento del periodo di trattenimento nei CPR, fino a 180 giorni, per assicurare lo svolgimento di tutte le attività propedeutiche all'allontanamento.

  • Cambia qualcosa in materia di cittadinanza?
La concessione della cittadinanza italiana si fonda sul possesso di determinati requisiti, tra cui quelli relativi alla condotta dello straniero e alla valutazione del suo grado di integrazione nel tessuto sociale e di condivisione dei valori dello Stato . In quest’ottica è oggi prevista la revoca della cittadinanza concessa per naturalizzazione, per matrimonio o al raggiungimento della maggiore età per il minore straniero nato in Italia, nei confronti di chi, successivamente all’acquisizione dello status, è stato condannato con sentenza definitiva per gravi delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale che mettono a rischio la sicurezza della Repubblica.

Cosa prevede il nuovo decreto immigrazione


Le risposte del Ministero dell'Interno



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Giovedì, 27 Dicembre 2018 - interno.gov.it


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