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Circolare n.4550 del 10 agosto 2023 Ministero dell'Interno

D.P.CM. 19 luglio 2023 concernente “Integrazione della programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2022 -

MINISTERO DELL'INTERNO

MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Il 19 luglio 2023 è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, concernente l’integrazione ad incremento delle quote di lavoro subordinato stagionale, stabilite con il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2022 (all. 1).

Il provvedimento tiene conto dei fabbisogni evidenziati dal mondo economico e produttivo nazionale relativi al lavoro subordinato stagionale, per le esigenze del settore agricolo e del settore turistico alberghiero.

L’avvenuta pubblicazione del decreto medesimo sulla Gazzetta Ufficiale verrà comunicata sui siti istituzionali del Ministero dell’Interno (www.interno.gov.it), del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali AI riguardo, acquisito l’avviso del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, si adottano le seguenti disposizioni attuative.

A) Quote di lavoro subordinato stagionale integrative incremento nei settori agricolo e turistico alberghiero (art.1)

Le quote di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico alberghiero, relative ai cittadini non comunitari residenti all’estero di cui all’art. 6, comma 1, del d.P.C.M. 29 dicembre 2022, sono incrementate, fino alla concorrenza di complessive n. 40.000 unità e in deroga alla quota complessiva di cui all’art. 1 del citato decreto, da ripartire tra le Regioni e le Province autonome a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a valere sulle domande già presentate alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto in oggetto.

Le quote per lavoro subordinato stagionale integrative previste dal d.P.C.M. 19 luglio 2023 saranno ripartite, con apposita e successiva circolare tra gli Ispettorati territoriali del lavoro, le Regioni e le Province autonome dalla Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - tramite il sistema informatizzato SILEN - sulla base delle domande pervenute agli Sportelli Unici per l’immigrazione e del fabbisogno segnalato a livello territoriale.

Trascorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione del d.P.C.M. sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate, le stesse possono essere diversamente ripartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro.

1. LAVORO STAGIONALE (combinato disposto art. 1 del d.P.C.M._19 luglio 2023 e art. 6 d.P.C.M. 29 dicembre 2022)

La quota integrativa di cui all’art. 1, riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

Nell’ambito della quota indicata all’art. 1 del d.P.C.m. 19 luglio 2023, è riservata una quota di 1.000 unità per i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi sopra indicati, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro abbia presentato richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

Con riferimento alle istanze pervenute dalle Organizzazioni datoriali, per conto ed in nome dei datori di lavoro di cui all’articolo 6, comma 4, del d.P.C.m. 29 dicembre 2022, e rientranti nella quota di 15.000 unità in ordine cronologico, si richiamano le disposizioni già emanate con circolare interministeriale del 30.01.2023, prot. n. 648.

AI riguardo, si precisa che, nell'ambito delle medesime quote, è confermata la possibilità che le domande siano rivolte a favore di lavoratori già entrati in Italia per lavoro stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti (anche appartenenti a nazionalità non comprese nell’elenco indicato nell’art. 3, comma 1, lett. a) del decreto in oggetto) in virtù di quanto disposto dall’art. 24, comma 9, del T.U.I.

2. ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE

Le istanze che verranno trattate fino a concorrenza delle quote integrative previste dal d.P.C.M. 19 luglio 2023, sono quelle già presentate alla data di Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del predetto decreto.

Il sistema informatico SPI 2.0 procederà come già indicato nella circolare n. Pprot. n. 2709 del 15 marzo 2023, anche in relazione all'impegno delle quote messe a disposizione dal SILEN.

Si rammenta, infatti, che, come già disposto in occasione del decreto flussi 2021 a seguito dell’emanazione del decreto legge n. 73/2022 (convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122), trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del d.P.C.M. senza che siano emerse le ragioni ostative di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 286/1998, il nulla osta, rilasciato automaticamente, verrà inviato — in via telematica -, come di consueto, anche alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine che, nel tempo di venti giorni dalla relativa domanda (art. 42, comma 3, decreto legge n. 73/2022), rilasceranno il visto di ingresso.

Si rammenta, altresì, che gli Ispettorati Territoriali del Lavoro, pur mantenendo visibilità, tramite il sistema informatico SPI 2.0, su tutte le istanze di nulla osta al lavoro stagionale pervenute, non sono più tenuti ad esprimere il proprio parere su tali fattispecie, fatti salvi eventuali controlli a campione in collaborazione con l’Agenzia delle entrate.

Le verifiche relative agli ingressi per lavoro subordinato stagionale, già rimesse agli Ispettorati del lavoro sono demandate, in via esclusiva ai professionisti di cui all'art. 1 della legge n. 12/1979 e cioè a coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro, in quelli degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili, fermo restando, per tali ultime due categorie di professionisti, l’assolvimento dell’obbligo di comunicazione agli Ispettorati del lavoro ai sensi dello stesso art. 1 della legge n. 12/1979 ed alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. In caso di esito positivo di dette verifiche gli stessi rilasceranno apposita asseverazione (sulla base delle linee guida emanate dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con circolare n. 3/2022), che sarà allegata all’istanza di nulla osta al lavoro ex art. 44, comma 2, decreto legge n. 73/2022 convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.

L’asseverazione non è richiesta nel caso in cui le domande siano state inviate, in nome e per conto dei propri associati, dalle Organizzazioni di categoria firmatarie dei Protocolli d’Intesa col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali come stabilito dall’art. 44 — comma 5 del citato decreto legge (cfr. https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Flussi-firmato-il-Protocollo-con-le-organizzazioni-datoriali-per-la-semplificazione-delle-procedure.aspx).

Si fa, altresì, presente che la verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto flussi 2022 non è richiesta ai fini dell’istanza di nulla osta al lavoro per l’ingresso di lavoratori stagionali, di cui all’articolo 24 T.U.L (ndr articolo 24 T.U.I.), nei settori agricolo e turistico-alberghiero, come previsto dall’articolo 30-quinquies, del D.P.R. n. 394/1999.

Le domande saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione. Nell’area del singolo utente sarà, inoltre, possibile visualizzare l’elenco delle domande regolarmente inviate.

Allo stesso indirizzo https://portaleservizi.dici.interno.it, nell’area privata dell’utente, sarà possibile visualizzare lo stato della trattazione della pratica presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione.

Riguardo all’istruttoria delle domande di lavoro stagionale nonché di lavoro stagionale pluriennale, si ribadiscono le istruzioni già diramate agli Uffici territoriali del lavoro con la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16.12.2016, con riferimento, in particolare, all’individuazione sia dei settori occupazionali “agricolo e turistico alberghiero” (articolo 24, comma 1 T.U.L. (ndr articolo 24, comma 1 T.U.I.) ), che delle ulteriori ipotesi di rifiuto del nulla osta al lavoro (articolo 24, comma 12, T.U.L) (ndr articolo 24, comma 12 T.U.I.) .

Si precisa che nel settore occupazionale “agricolo” rientrano anche le istanze relative all’ingresso di lavoratori non comunitari stagionali/pluriennali inquadrati quali “operai florovivaisti” e “personale addetto all’allevamento di animali”, come previsto dalla contrattazione collettiva di settore, in particolare, dal CCNL operai agricoli e florovivaisti di riferimento del 19 giugno 2018. Resta salvo che occorrerà verificare l’espressa previsione della stagionalità da parte della contrattazione collettiva di settore.

Si richiama, inoltre, la procedura del silenzio assenso per le richieste di nulla osta al lavoro stagionale e stagionale pluriennale a favore degli stranieri già autorizzati almeno una volta nei cinque anni precedenti a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro, nonché l’obbligo della comunicazione obbligatoria di assunzione generata in automatico dal sistema, dopo la sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Si richiama, infine, l’attenzione sulla disposizione contenuta nell’art. 44, comma 5, del decreto legge n. 73/2022 (convertito dalla legge n. 122/2022), che stabilisce l’applicabilità della procedura semplificata - analogamente a quanto previsto per le ipotesi richiamate all’art. 27, comma 1-ter, del d.lgs. n. 286/1998, anche alle Organizzazioni dei datori di lavoro firmatarie dei Protocolli d’Intesa col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Per tali istanze, la comunicazione della proposta di contratto di soggiorno, per lavoro subordinato stagionale; sarà trasmessa per via telematica direttamente alle Rappresentanze diplomatico consolari ai fini del successivo rilascio del visto.

Nel fare rinvio per quanto non previsto alla circolare n. 648 del 30 gennaio 2023, si pregano le SS.LL. di voler informare i rispettivi Dirigenti degli Sportelli Unici nonché di dare la più ampia diffusione, anche per il tramite dei Consigli Territoriali per l’immigrazione, delle indicazioni sopra riportate.

Il Dipartimento della pubblica sicurezza è pregato di voler informare le Questure della Repubblica.




Giovedì, 10 Agosto 2023