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Il matrimonio dello straniero in Italia

Una guida su come contrarre matrimonio in Italia

Con la circolare n. 19 del 7 Agosto 2009 il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno fornisce precise indicazioni nel caso in cui lo straniero volesse contrarre matrimonio in Italia. La circolare va a modificare anche l'articolo 116 del codice civile, alla voce "Matrimonio dello straniero nella Repubblica".

Lo straniero deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che nulla osta al matrimonio e un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano. Pertanto dalla data dell' 8 Agosto 2009, il matrimonio dell'extracomunitario è subordinato alla condizione che lo stesso sia regolarmente soggiornante sul territorio nazionale. Tale condizione deve sussistere all'atto della pubblicazione e al momento della celebrazione del matrimonio. In assenza della suddetta condizione l'ufficiale dello stato civile non può compiere gli atti richiesti.

I documenti validi che attestano la regolarità del soggiorno sono:
- permesso di soggiorno;
- permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione.

Per lo straniero che si trovasse nella situazione di soggiorno di breve durata (non superiore a tre mesi), non è richiesto il permesso di soggiorno ma il timbro Schengen apposto sul documento di viaggio dall'Autorità di frontiera o dalla copia della dichiarazione di presenza resa al Questore entro 8 giorni dall'ingresso o dalla copia della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 109 del R.D. n. 773/1931 ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive.

Per gli stranieri in attesa di rilascio di permesso di soggiorno ci sono da specificare tre distinti situazioni. Ecco i documenti necessari.

Straniero in attesa del rilascio del permesso di soggiorno:
- la ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno;
- il permesso da rinnovare, al fine di verificare che la presentazione dell'istanza sia avvenuta nei termini di legge.

Straniero in attesa del rilascio del pds per lavoro subordinato:
- il contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello unico per l'immigrazione;
- la domanda di rilascio del permesso di soggiorno presentata allo Sportello unico per l'immigrazione;
- la ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta del permesso di soggiorno.

Straniero in attesa del rilascio del pds per ricongiungimento familiare:
- il visto d'ingresso;
- la copia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo Sportello unico dell'immigrazione;
- la ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta del permesso di soggiorno.

Caso in cui il coniuge straniero è stato espulso dall'Italia
Prima di aver celebrato il matrimonio in uno Stato estero, è necessario richiedere il nulla osta rilasciato dal consolato italiano in Brasile, ad esempio, a cui occorrerà portare un estratto di nascita con genitori ed un certificato cumulativo comprendente lo stato libero, la cittadinanza e la residenza, ma si potrebbero anche autocertificare sul posto.

Successivamente al matrimonio occorrerà portare il relativo certificato al consolato italiano per la registrazione (dovrà essere apostillato/legalizzato e tradotto) al comune italiano.

Contemporaneamente si chiederà il visto d'ingesso per l'Italia per il coniuge.

Avendo il coniuge subito una espulsione, si dovrà chiederne la revoca che verrà chiesta al Consolato. Bisognerà chiedere una diffida ad adempiere se passano 90 giorni, altrimenti si rischia di dover aspettare anche un anno.

Vedi la circolare n. 19 del 7 Agosto 2009

 

Aggiornato al 19/06/2011