Mercoledì, 1 Maggio 2024| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
username   password [?]
 
 

Circolare n. 4518 del 10 agosto 2023 Ministero dell'Interno

Agenzia di somministrazione di lavoro- indicazioni operative per le istanze di nulla osta al lavoro relative all'ingresso di cittadini non comunitari residenti all'estero -

Ministero dell'Interno
Ministero del Lavoro e delle Polictiche Sociali


Con la presente circolare congiunta si forniscono chiarimenti operativi in tema di richieste di nulla osta al lavoro, ai sensi degli articoli 22, 23 e 24, 27 (ove compatibili) e 27 quater del d.lgs. n. 286/98 (TUI) e articoli 30-bis, 34, 40 (ove compatibili) del D.P.R. n. 394/1999 (Regolamento di attuazione), presentate agli Sportelli Unici per l’Immigrazione da Agenzie di somministrazione di lavoro ed Associazioni nazionali rappresentative, finalizzate all’ingresso di lavoratori residenti all’estero sul territorio nazionale per lo svolgimento di attività lavorativa subordinata (a tempo determinato e indeterminato).

In particolare si chiarisce che le agenzie di somministrazione di lavoro previste dall’art. 4, comma 1, lett. a) e b) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, regolarmente iscritte all'Albo informatico delle Agenzie per il lavoro (APL) disciplinate dal medesimo  articolo, con sede legale o dipendenza (sede operativa) nel territorio dello Stato, possono presentare le richieste nominative di nulla osta al lavoro per l’ingresso di lavoratori non comunitari residenti all’estero, ai fini dell’instaurazione in Italia di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, tra la medesima APL richiedente ed il predetto personale. Resta fermo il rispetto delle condizioni previste dalle richiamate disposizioni del d.lgs. n. 286/1998 e del DPR n. 394/1999.

Giova, al riguardo, evidenziare gli aspetti caratterizzanti del rapporto tra Agenzia di somministrazione, lavoratore ed utilizzatore alla luce del quadro delineato dal decreto legislativo n. 81/2015, che al capo IV ha razionalizzato la disciplina normativa in materia di somministrazione del lavoro.

Tra l’Agenzia di somministrazione ed il lavoratore viene, in sostanza, stipulato un contratto di lavoro subordinato con instaurazione del relativo rapporto. Allo stesso si applica uno specifico CCNL, quello di somministrazione delle agenzie per il lavoro, opportunamente integrato dal CCNL applicato dal soggetto utilizzatore, in attuazione del principio di non discriminazione di cui all’articolo 35, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015, in virtù del quale i lavoratori in somministrazione, a parità di mansioni svolte, hanno diritto a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle riconosciute ai dipendenti di pari livello dell’utilizzatore.

Sulla base del contratto commerciale di somministrazione, l’agenzia di somministrazione mette a disposizione dell’utilizzatore “uno o più lavoratori suoi dipendenti” che sono inviati in “missione” e svolgono la propria attività presso l'utilizzatore” (art. 30 decreto legislativo n. 81/2015).

Il rapporto di lavoro subordinato con le agenzie può essere a tempo indeterminato o determinato. Pertanto, ai sensi dell’articolo 34 del d.lgs. 81/2015, come modificato dall’art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 87/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 96/2018, in caso di assunzione a tempo indeterminato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III (ovvero la disciplina dei contratti a termine), con esclusione delle sole disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24 relative a:
➢ periodo di intervallo tra due contratti a termine;
➢ numero complessivo di contratti a tempo determinato (limite del 20%);
➢ diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato.

Per quanto sopra, le agenzie di somministrazione vengono considerate datori di lavoro e pertanto possono presentare istanze di nulla osta al lavoro per l’ingresso di cittadini non comunitari, ai sensi degli artt. 22, 23, 24, 27, comma 1, lett. r), 27, comma 1, lett. r-bis, 27-quater, d.lgs. n. 286/1998, attraverso le consuete procedure di inoltro telematico predisposte dal Ministero dell’Interno (https://portaleservizi.dlci.interno.it/), utilizzando l’apposita modulistica in uso appositamente adeguata.

Si riportano di seguito i requisiti necessari per la corretta presentazione dell’istanza da parte dell’agenzia per il lavoro richiedente:
- sede legale e dipendenza (sede operativa) nel territorio dello Stato, codice fiscale/Partita IVA, Matr. INPS, Codice INAIL;
- iscrizione all’Albo informatico nazionale delle Agenzie di somministrazione di lavoro presso ANPAL;
- proposta contrattuale con indicazione del CCNL delle agenzie di somministrazione applicato - mansioni - inquadramento - livello - tipologia contrattuale - durata del contratto - orario di lavoro settimanale;
- retribuzione mensile lorda (non inferiore a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria applicato);
- luogo di lavoro;
- autocertificazione della capacità reddituale;
- regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nel rispetto degli obblighi previsti dal CCNL delle agenzie di somministrazione;
- impegno a comunicare l’instaurazione ed ogni variazione concernente il rapporto di lavoro con le modalità previste per le comunicazioni obbligatorie da inviare ai servizi competenti (modulo Unificato Somm.), ai sensi del Decreto Interministeriale del 30.10.2007;
- impegno alla trasmissione del modulo Unificato Somm anche allo Sportello Unico per l’Immigrazione;
- impegno alla sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato presso lo Sportello Unico per l’immigrazione, di cui all’articolo 5-bis del TUI, contenente: a) indicazione della sistemazione alloggiativa del lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero sia  fornita dei requisiti di abitabilità e idoneità igienico-sanitaria; b) impegno al pagamento delle spese del viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza nel caso di espulsione coattiva.
- nella specifica ipotesi di assunzione dall’estero di personale non comunitario, rientrante nelle quote determinate dal D.P.C.M. di programmazione dei flussi di ingresso (ex art. 1, co. 1, del decreto legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito dalla legge 5 maggio 2023, n. 50), l’Agenzia di somministrazione dovrà produrre il contratto di somministrazione di lavoro dei lavoratori assunti, relativo a ciascuna istanza presentata, verso utilizzatori rientranti nei settori produttivi come individuati dal c.d. Decreto flussi medesimo.

Si fa, inoltre, presente che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - attraverso il Rapporto (semestrale ed annuale) su "Gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia" procede, comunque, al monitoraggio ed alla rilevazione dei dati riferiti alle informazioni sui rapporti di lavoro in somministrazione con personale non comunitario, contenute nel "Modulo Unificato Somm", utilizzando i dati del Sistema Informativo Statistico delle Comunicazioni Obbligatorie. Nella rilevazione sono considerate, oltre l'inizio del rapporto di lavoro in somministrazione, anche le "missioni" che descrivono la destinazione dei rapporti di lavoro in somministrazione da parte delle aziende utilizzatrici. Viene, quindi, considerato, come luogo di lavoro, la sede della ditta utilizzatrice, come attivazione l’inizio della missione presso la ditta utilizzatrice, come settore economico quello della ditta utilizzatrice.

Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 22 e 24 bis, del d.lgs n. 286/1998, come modificate dall’art. 2 del decreto legge n. 20/2023, convertito dalla legge n. 50/2023, che stabilizzando le previsioni normative di cui agli artt. 42, 43 e 44 del decreto legge n. 73/2022, convertito dalla legge n. 122/2022, prevedono percorsi di semplificazione per l’ingresso in Italia per motivi di lavoro di personale non comunitario, anche mediante il coinvolgimento dei professionisti di cui all’art. 1 della legge n.12/1979 e delle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nella verifica dei presupposti richiesti dal d.lgs. n. 286/1998 e dal d.P.R. n. 394/1999, alla luce delle linee guida relative all’asseverazione che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato con circolare n. 3/2022 del 5.07.2022, come richiamate dalla successiva circolare prot. 2066 del 21.03.2023.

La presentazione dell’asseverazione - in fase di sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione - non è richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni datoriali ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato, che abbiano sottoscritto un apposito Protocollo di Intesa con  il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il quale si impegnano a garantire il rispetto da parte dei propri associati dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni dei contratti collettivi e la congruità delle richieste in ambito decreto flussi in relazione alla capacità economica, ai fini della concessione del nulla osta al lavoro subordinato relativo a cittadini non comunitari. Il Protocollo sottoscritto il 3 agosto 2022 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con alcune organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevede la possibilità di successive adesioni anche di altre organizzazioni datoriali.

Nell’ipotesi di sottoscrizione del citato Protocollo, trova applicazione l’art. 27, comma 1-ter, del d.lgs. n. 286/1998 secondo il quale, “il nulla osta al lavoro per gli stranieri è sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato”. Tale procedura semplificata prevede, quindi, una mera comunicazione allo Sportello Unico per l’immigrazione della proposta di contratto di lavoro con il rilascio del parere della sola Questura.

Si confida nella puntuale attuazione di quanto sin qui illustrato.

                    IL VICE CAPO DIPARTIMENTO                                      IL DIRETTORE GENERALE DELL’IMMIGRAZIONE
DIRETTORE CENTRALE POLITICHE MIGRATORIE                          E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE
                             AUTORITA’ F.A.M.I.                                                                                  S. Congia
                                   M. Forte





Giovedì, 10 Agosto 2023