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Circolare n. 2778 del 27 gennaio 2013 Regione Lombardia

D.Lgs. n. 160 del 3.10.2008: assisitenza sanitaria a genitore ricongiunto ultrasessantacinquenne. Nuove disposiziono applicative -

Regione Lombardia
Giunta Regionale
Direzione Generale Sanità
U.O. Governo dei Servizi sanitari territoriali e politiche
di appropriatezza e controllo


                                                                                                                    Ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali                         Loro Sedi

OGGETTO: D.Lgs. n. 160 del 3.10.2008: assisitenza sanitaria a genitore ricongiunto ultrasessantacinquenne.
                  Nuove disposiziono applicative.

    Si fa rifermento alle note del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, rispettivamente prot. DGRUERI n. 4537 del 24.2.2009 e n. 9682 del 4.5.2009, con le quali si informava che il D.Lgs. n. 160 del 3.10.2008 recante modifiche ed integrazioni al decreto legisltivo 8.1.2007, n. 5 in materia di ricongiungimento familiare, nel ridefinire i requisiti soggettivi ed oggettivi. ha previsto, nel caso di ricongiungimento richiesto per il genitore ultrassessantacinquenne la dimostrazione del possesso di un'assicurazione saniatria o di altro titolo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente ultrassessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al SSN, previo pagamento di un contributo il cui importo è da determinarsi con decreto del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali.

    Nelle more dell'emanazione del decreto di dterminazione del contributo, il Ministero dell'Interno, con circolare del 17.2.2009, ha stabilito che il richiedente è tenuto a stipulare, per i genitori, una polizza assicurativa contro il rischio di malattia con un Istituto assicurativo.

    In proposito sono pervenute a questa Direzione Generale numerose segnalazioni riguardo alla difficoltà (o addirittura all'impossibilità) da parte dei suddetti cittadini stranieri di stipulare una assicurazione sanitaria con Istituti assicurativi.

    Anche alla luce di quanto sopra, e considerato che a tutt'oggi non sono ancora state definite dai Ministeri competenti le tariffe da applicarsi per l'iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale, questa categoria di persone, regolarmente soggiornante in Italia, si trova di fatto priva di copertura sanitaria.

    Si ritiene pertanto che nelle more della emanazione degli opportuni provvedimenti ministeriali (ed in particolare la tariffa da applicarsi per l'iscrizione volontaria), anche sulla scorta di analoga decisione assunta da diverse regioni italiane si possa procedere all'iscrizione volontaria di tali soggetti mediante il versamento del contributo forfettario già previsto dalla norme vigenti (Euro 387,34), salvo eventuale conguaglio qualora vengano definite da parte dei Ministeri competenti tariffe di iscrizione diverse da Euro 387,34.

    Si ricorda altresì che anche il genitore straniero ultrassessantacinquenne di cittadino che ha acquisito la cittadinanza italiana ha diritto all'iscrizione a titolo obbligatorio al SSN.

    Distinti saluti.

Il Direttore Generale
Carla Lucchina



Domenica, 27 Gennaio 2013