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Messaggio n. 1661 del 15 aprile 2016 Istituto Nazione Previdenza Sociale

Prestazioni a favore degli stranieri extracomunitari. Adeguamenti interpretativi dell’Istituto -

INPS
Istituto Nazione Previdenza Sociale


La Corte Costituzionale - con sentenza n. 230 dell’11/11/2015 - è tornata a pronunciarsi sull’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), sancendone l’incostituzionalità «nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione di invalidità civile per sordi e della indennità di comunicazione».

La Corte, in sostanza, riconosce ai cittadini stranieri extracomunitari sordi, anche se sprovvisti del permesso di lungo soggiorno, il diritto alla pensione non riversibile e all’indennità di comunicazione.

Si tratta dell’ultimo di una serie di interventi con cui la Corte ha ampliato la portata della norma, estendendo ai cittadini extracomunitari, regolarmente soggiornanti, il diritto all’assegno mensile di invalidità, all’indennità di accompagnamento, all’indennità di frequenza, alla pensione di inabilità, alla pensione e all’indennità speciale in favore dei ciechi civili (cfr. sentt. nn. 306/2008, 11/2009, 187/2010, 329/2011, 40/2013, 22/2015).

Pertanto, come già avvenuto in precedenza con le prestazioni di invalidità civile e cecità civile (cfr. messaggio n. 13983/2013 e messaggio n. 6456/2015) si estende il diritto alle prestazioni previste per i sordi nei confronti degli stranieri extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 TU immigrazione, anche se sprovvisti di permesso di lungo soggiorno.

Nei confronti di questi soggetti la prestazione andrà riconosciuta fino alla relativa data di scadenza e prorogata alla consegna della ricevuta della richiesta di rinnovo rilasciata dalla Questura competente. Tale documentazione dovrà naturalmente essere acquisita nel fascicolo dell’istruttoria.

Si chiarisce, infine, che i programmi di calcolo sono stati aggiornati per riconoscere e gestire la presenza del codice "5" (individuato per i sordi) nel campo DB GPAV31 e per azzerare la prestazione dal mese successivo alla scadenza del permesso di soggiorno riportata nel campo GP1AV71N.

Nel TE08 sarà riportata la scadenza della prestazione come da valore indicato nel campo GP1AV71N con la seguente dicitura:

"La prestazione è stata concessa fino al mese di MM/AAAA (i valori di GP1AV71N), data di scadenza del suo permesso di soggiorno".

Si invitano i destinatari del presente messaggio a garantirne la più ampia diffusione con le consuete modalità.



Venerdì, 15 Aprile 2016