Venerdì, 29 Marzo 2024| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
username   password [?]
 
 

Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2022, n. 191 (GU n.290 del 13-12-2022)

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in attuazione dell'articolo 22 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il testo unico delle disposizioni concernenti  la  disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  Vista la legge 7  aprile  2017,  n.  47,  recante  disposizioni  in materia  di  misure  di   protezione   dei   minori   stranieri   non accompagnati;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante il regolamento  di  attuazione  del  testo  unico  delle disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1,  comma  6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  Acquisito  il  parere  dell'Autorita'  garante  per  l'infanzia   e l'adolescenza in data 16 luglio 2019;
  Vista la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri adottata nella riunione del 21 dicembre 2019;
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella seduta del 20 febbraio 2020;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione consultiva per gli atti normativi  nella  adunanza  del  27  febbraio 2020;
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni del  Senato  della Repubblica e della Camera dei deputati in data 7 luglio 2020;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella riunione del 16 settembre 2022;
  Su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro  per  la  pubblica amministrazione, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro  della giustizia, il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  il  Ministro dello sviluppo economico, il Ministro delle  infrastrutture  e  della mobilita' sostenibili, il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'universita'  e della ricerca e il Ministro della salute;  
                              
E m a n a
il seguente regolamento:
 
Art. 1
 
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1999, n. 394
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 9, comma 6, le parole «e all'articolo  11,  comma 1, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «e agli  articoli  11, comma 1, lettera c), e 28, comma 1, lettere a) e a-bis)»;
    b) all'articolo 11, comma 1, la lettera c-sexies)  e'  sostituita dalla seguente:
      «c-sexies)  per  integrazione,  previo  decreto  motivato   del tribunale per i minorenni, nei casi di cui all'articolo 13, comma  2, della  legge  7  aprile  2017,  n.  47,   per   la   durata   fissata dall'autorita' giudiziaria e comunque non  oltre  il  compimento  del ventunesimo anno di eta'.»;
    c) all'articolo 14, comma 1:
      1) alla lettera c) le parole «ovvero  per  integrazione  minore nei confronti dei minori che  si  trovino  nelle  condizioni  di  cui all'articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico e per  i  quali il Comitato per i minori stranieri ha  espresso  parere  favorevole,» sono soppresse;
      2) dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
        «c-bis) i permessi  di  soggiorno  di  cui  all'articolo  28, lettere a) e a-bis), consentono l'esercizio  del  lavoro  autonomo  e subordinato  nonche'  lo  svolgimento  di  attivita'   lavorativa   e formativa  finalizzata  all'accesso  al  lavoro  nel  rispetto  delle disposizioni in materia  di  lavoro  minorile.  Al  compimento  della maggiore eta' si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  32, commi 1 e 1-bis, del testo unico;»;
      3) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
        «1-bis.  Il  permesso  di  soggiorno  per   richiesta   asilo rilasciato  al   minore   straniero   non   accompagnato   ai   sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,  puo' essere convertito, ai sensi dell'articolo 32, commi 1  e  1-bis,  del testo unico, in caso  di  diniego  della  protezione  internazionale, anche dopo il raggiungimento della maggiore eta'.  In  tal  caso,  la richiesta e'  presentata  entro  trenta  giorni  dalla  scadenza  del termine per l'impugnazione del diniego della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione  internazionale  ovvero  entro trenta giorni dalla notifica del  decreto  non  impugnabile  con  cui l'autorita'  giudiziaria  nega  la  sospensione   del   provvedimento impugnato, ovvero entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di rigetto del ricorso ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 4  e  13, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.»;
      d) dopo l'articolo 14, e' inserito il seguente:
        «Art. 14-bis  (Conversione  del  permesso  di  soggiorno  del minore straniero non accompagnato).  -  1.  Al  raggiungimento  della maggiore eta', al minore  straniero  non  accompagnato  titolare  del permesso di soggiorno di cui all'articolo 28, comma 1, lettere  a)  e a-bis), puo' essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato  o  autonomo,  ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis, del testo unico.  Per  i  minori stranieri non accompagnati affidati ai sensi  dell'articolo  2  della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, ai fini  del rilascio del permesso di  soggiorno  di  cui  al  primo  periodo,  e' richiesto il parere favorevole  del  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali.
        2. La richiesta del parere di cui al comma  1  e'  presentata non prima di novanta giorni antecedenti il compimento della  maggiore eta' e, comunque,  non  oltre  sessanta  giorni  dalla  scadenza  del permesso di soggiorno, ed e' corredata da:
          a) copia  del  passaporto  o  dell'attestato  di  identita' rilasciato o convalidato dalla  rappresentanza  diplomatico-consolare del Paese di origine;
          b) copia del permesso di soggiorno o della  ricevuta  della richiesta di rilascio;
          c) documentazione attestante il  percorso  di  integrazione sociale svolto dall'interessato  durante  la  minore  eta'  e  quello eventualmente da realizzare successivamente;
          d) ogni altra documentazione utile  ai  fini  dell'adozione del parere.
        3. Fatta salva la valutazione  del  caso  concreto,  ai  fini dell'espressione del parere di cui al comma 1, si tiene  conto  della durata  della  permanenza  del  minore  nel  territorio  nazionale  e dell'avvio di un percorso di integrazione.»;
    e) all'articolo 28, comma 1:
      1) alla linea dopo  le  parole  «divieto  di  espulsione»  sono aggiunte le seguenti «o di respingimento»;
      2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
        «a) per minore eta' al minore straniero non accompagnato  nei casi di cui all'articolo 10, comma  1,  lettera  a),  della  legge  7 aprile 2017, n. 47, fino al compimento della maggiore eta', salvo che ricorrano i presupposti per il rilascio  del  permesso  di  cui  alla lettera a-bis) e al minore di quattordici  anni  affidato,  anche  ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184,  o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante;  
      3) la lettera a-bis e' sostituita dalla seguente:
        «a-bis)  per  motivi  familiari  al  minore   straniero   non accompagnato  infra   quattordicenne   affidato,   anche   ai   sensi dell'articolo 9, comma 4, della  legge  4  maggio  1983,  n.  184,  o sottoposto alla  tutela  di  un  cittadino  italiano  con  lo  stesso convivente ovvero al minore ultraquattordicenne,  affidato  anche  ai sensi del medesimo articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184,  o  sottoposto  alla  tutela  di  uno   straniero   regolarmente soggiornante o di un cittadino italiano con lo stesso convivente;».
     

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione elle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

e)».

- Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, reca:

«Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero».

- La legge 7 aprile 2017, n. 47 reca: «Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati».

- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 258, S.O.

- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali):

«Art. 9 (Funzioni). - 1. La Conferenza unificata assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi, esprime pareri, designa rappresentanti in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunita' montane.

2. La Conferenza unificata e' comunque competente in tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunita' montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi su un medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:

a) esprime parere:

1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di legge collegati;

2) sul documento di programmazione economica e finanziaria;

3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane. Nel caso di mancata intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4;

c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attivita' di interesse comune;

d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle autonomie locali indicati, rispettivamente, dai presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti dalla legge;

e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane nei casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e locali secondo le modalita' di cui all'articolo 6;

f) e' consultata sulle linee generali delle politiche del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e mobilita' del personale connessi al conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;

g) esprime gli indirizzi per l'attivita' dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane.

4. Ferma restando la necessita' dell'assenso del Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza ella Conferenza unificata, l'assenso delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane e' assunto con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. L'assenso e' espresso di regola all'unanimita' dei membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia raggiunta l'assenso e' espresso dalla maggioranza dei rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.

5. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha compiti di:

a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali;

b) studio, informazione e confronto nelle problematiche connesse agli indirizzi di politica generale che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di province e comuni e comunita' montane.

6. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in particolare, e' sede di discussione ed esame:

a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle risorse umane e strumentali, nonche' delle iniziative legislative e degli atti generali di governo a cio' attinenti;

b) dei problemi relativi alle attivita' di gestione ed erogazione dei servizi pubblici;

c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui al presente comma che venga sottoposto, anche su richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente delegato.

7. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha inoltre il compito di favorire:

a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;

b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

c) le attivita' relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono piu' comuni o province da celebrare in ambito nazionale.»

Note all'art. 1:

- Si riporta il testo degli articoli 9, 11, 14 e 28, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal presente regolamento:

«Art. 9 (Richiesta del permesso di soggiorno). - 1. La richiesta del permesso di soggiorno e' presentata, entro il termine previsto dal testo unico, al questore della provincia nella quale lo straniero intende soggiornare, ovvero allo Sportello unico in caso di ricongiungimento familiare, di cui all'articolo 6, comma 1, ed in caso d'ingresso per lavoro subordinato, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, mediante scheda conforme al modello predisposto dal Ministero dell'interno, sottoscritta dal richiedente e corredata della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari: uno da apporre sulla scheda di domanda, uno da apporre sul permesso di soggiorno, il terzo da conservare agli atti d'ufficio e il quarto da trasmettere al sistema informativo di cui all'articolo 49 del testo unico. In luogo della fotografia in piu' esemplari, allo straniero puo' essere richiesto di farsi ritrarre da apposita apparecchiatura per il trattamento automatizzato dell'immagine, in dotazione all'ufficio.

1-bis. Le modalita' di richiesta del permesso di soggiorno, diverse da quelle previste dal comma 1, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno di attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, di cui all'articolo 5, comma 8, del testo unico.

1-ter. In caso di ricongiungimento familiare, lo straniero, entro otto giorni dall'ingresso nel territorio nazionale, si reca presso lo Sportello unico che, a seguito di verifica del visto rilasciato dall'autorita' consolare e dei dati anagrafici dello straniero, consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale e fa sottoscrivere il modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno, tramite procedura telematica. Si applica quanto previsto dagli articoli 11, comma 2-bis, e 36, comma 2.

1-quater. Lo sportello unico competente richiede l'annullamento dei codici fiscali non consegnati nel termine di diciotto mesi dal rilascio del nullaosta, ovvero conferma l'avvenuta consegna, con la contestuale comunicazione del dato relativo al domicilio fiscale dello straniero, secondo le modalita' determinate con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 11, comma 2.

2. Nella richiesta di cui al comma 1 lo straniero deve indicare:

a) le proprie generalita' complete, nonche' quelle dei figli minori conviventi, per i quali sia prevista l'iscrizione nel permesso di soggiorno del genitore;

b) il luogo dove l'interessato dichiara di voler soggiornare;

c) il motivo del soggiorno.

3. Con la richiesta di cui al comma 1 devono essere esibiti:

a) il passaporto o altro documento equipollente da cui risultino la nazionalita', la data, anche solo con l'indicazione dell'anno, e il luogo di nascita degli interessati, nonche' il visto di ingresso, quando prescritto;

b) la documentazione, attestante la disponibilita' dei mezzi per il ritorno nel Paese di provenienza, nei casi di soggiorno diversi da quelli per motivi di famiglia e di lavoro.

4. L'ufficio trattiene copia della documentazione esibita e puo' richiedere, quando occorre verificare la sussistenza delle condizioni previste dal testo unico, l'esibizione della documentazione o di altri elementi occorrenti per comprovare:

a) l'esigenza del soggiorno, per il tempo richiesto;

b) la disponibilita' dei mezzi di sussistenza sufficienti commisurati ai motivi e alla durata del soggiorno, in relazione alle direttive di cui all'articolo 4, comma 3, del testo unico, rapportata al numero delle persone a carico;

c) la disponibilita' di altre risorse o dell'alloggio, nei casi in cui tale documentazione sia richiesta dal testo unico o dal presente regolamento.

5. Gli stranieri autorizzati al lavoro stagionale ai sensi dell'articolo 24 del testo unico per un periodo non superiore a trenta giorni sono esonerati dall'obbligo di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del medesimo testo unico.

6. La documentazione di cui ai commi 3 e 4 non e' necessaria per i richiedenti asilo e per gli stranieri ammessi al soggiorno per i motivi di cui agli articoli 18 e 20 del testo unico e gli articoli 11, comma 1, lettera c), e 28, comma 1, lettere a) e a-bis).

7. L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti esibiti, ed accertata l'identita' dei richiedenti, rilascia un esemplare della scheda di cui al comma 1, munita di fotografia dell'interessato e del timbro datario dell'ufficio e della sigla dell'addetto alla ricezione, quale ricevuta, indicando il giorno in cui potra' essere ritirato il permesso di soggiorno, con l'avvertenza che all'atto del ritiro dovra' essere esibita la documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi in materia sanitaria di cui all'articolo 34, comma 3, del testo unico.»

«Art. 11 (Rilascio del permesso di soggiorno). - 1. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, quando ne ricorrono i presupposti, per i motivi e la durata indicati nel visto d'ingresso o dal testo unico, ovvero per uno dei seguenti altri motivi:

a) per richiesta di asilo, per la durata della procedura occorrente, e per asilo;

b) per emigrazione in un altro Paese, per la durata delle procedure occorrenti;

c) per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello straniero gia' in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, per la durata del procedimento di concessione o di riconoscimento;

c-bis) per motivi di giustizia, su richiesta dell'Autorita' giudiziaria, per la durata massima di tre mesi prorogabili per lo stesso periodo, nei casi in cui la presenza dello straniero sul territorio nazionale sia indispensabile in relazione a procedimenti penali in corso per uno dei reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, nonche' per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;

c-ter)

c-quater) per residenza elettiva a favore dello straniero titolare di una pensione percepita in Italia; c-quinquies) per cure mediche a favore del genitore di minore che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 31, comma 3, del testo unico;

c-sexies) per integrazione, previo decreto motivato del tribunale per i minorenni, nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n. 47, per la durata fissata dall'autorita' giudiziaria e comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di eta'.

1-bis.

2. Il permesso di soggiorno e' rilasciato in conformita' al Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, di istituzione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi e contiene l'indicazione del codice fiscale. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 17, rilasciati in formato elettronico, possono altresi' contenere i soli dati biometrici individuati dalla normativa. A tale fine, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalita' di comunicazione, in via telematica, dei dati per l'attribuzione allo straniero del codice fiscale e per l'utilizzazione dello stesso codice come identificativo dello straniero, anche ai fini degli archivi anagrafici dei lavoratori extracomunitari. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalita' di consegna del permesso di soggiorno.

2-bis. La questura, sulla base degli accertamenti effettuati, procede al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricongiungimento familiare, dandone comunicazione, tramite procedura telematica, allo Sportello unico che provvede alla convocazione dell'interessato per la successiva consegna del permesso o dell'eventuale diniego, di cui all'articolo 12, comma 1.

3. La documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi in materia sanitaria di cui all'articolo 34, comma 3, del testo unico deve essere esibita al momento del ritiro del permesso di soggiorno."

«Art. 14 (Conversione del permesso di soggiorno). -

1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari puo' essere utilizzato anche per le altre attivita' consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validita' dello stesso. In particolare:

a) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non stagionale consente l'esercizio di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto e sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attivita' lavorativa in forma autonoma, nonche' l'esercizio di attivita' lavorativa in qualita' di socio lavoratore di cooperative;

b) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente l'esercizio di lavoro subordinato, per il periodo di validita' dello stesso, previo inserimento nell'elenco anagrafico o, se il rapporto di lavoro e' in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro;

c) il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore consente l'esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo alle condizioni di cui alle lettere a) e b);

c-bis) i permessi di soggiorno di cui all'articolo 28, lettere a) e a-bis), consentono l'esercizio del lavoro autonomo e subordinato nonche' lo svolgimento di attivita' lavorativa e formativa finalizzata all'accesso al lavoro nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro minorile. Al compimento della maggiore eta' si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 1-bis, del testo unico;

d) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato, autonomo e per motivi di famiglia puo' essere convertito in permesso di soggiorno per residenza elettiva di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c-quater).

1-bis. Il permesso di soggiorno per richiesta asilo rilasciato al minore straniero non accompagnato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, puo' essere convertito, ai sensi dell'articolo 32, commi 1 e 1-bis, del testo unico, in caso di diniego della protezione internazionale, anche dopo il raggiungimento della maggiore eta'. In tal caso, la richiesta e' presentata entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'impugnazione del diniego della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ovvero entro trenta giorni dalla notifica del decreto non impugnabile con cui l'autorita' giudiziaria nega la sospensione del provvedimento impugnato, ovvero entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di rigetto del ricorso ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 4 e 13 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

2. L'ufficio della pubblica amministrazione che rilascia il titolo autorizzatorio o abilitativo, nei casi previsti dal comma 1, lettera a), e la Direzione provinciale del lavoro, nei casi previsti dal comma 1, lettera b), comunicano alla questura, per le annotazioni di competenza, i casi in cui il permesso di soggiorno e' utilizzato per un motivo diverso da quello riportato nel documento.

3. Con il rinnovo, e' rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per l'attivita' effettivamente svolta.

4. Il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validita' dello stesso, l'esercizio di attivita' lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore.

5. Fermi restando i requisiti previsti dall'articolo 6, comma 1, del testo unico, le quote d'ingresso definite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico, per l'anno successivo alla data di rilascio sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione, convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro nei confronti di stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore eta'. La stessa disposizione si applica agli stranieri che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio in Italia.

6. Salvo che sia diversamente stabilito dagli accordi internazionali o dalle condizioni per le quali lo straniero e' ammesso a frequentare corsi di studio in Italia, il permesso di soggiorno per motivi di studio puo' essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivo di lavoro, nei limiti delle quote fissate a norma dell'articolo 3 del testo unico, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro presso lo Sportello unico, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, o, in caso di lavoro autonomo, previo rilascio della certificazione di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico da parte dello Sportello unico, che cura gli ulteriori adempimenti previsti dall'articolo 39, comma 9. La disposizione si applica anche agli stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione ovvero a svolgere tirocini formativi in Italia.

In tali casi la conversione e' possibile soltanto dopo la conclusione del corso di formazione frequentato o del tirocinio svolto.»

«Art. 28 (Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l'espulsione o il respingimento). - 1. Quando la legge dispone il divieto di espulsione o di respingimento, il questore rilascia il permesso di soggiorno:

a) per minore eta' al minore straniero non accompagnato nei casi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 7 aprile 2017, n. 47, fino al compimento della maggiore eta', salvo che ricorrano i presupposti per il rilascio del permesso di cui alla lettera a-bis) e al minore di quattordici anni affidato, anche ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante;

a-bis) per motivi familiari al minore straniero non accompagnato infra quattordicenne affidato, anche ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente ovvero al minore ultraquattordicenne, affidato anche ai sensi del medesimo articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante o di un cittadino italiano con lo stesso convivente;

b) per motivi familiari, nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) del testo unico;

c) per cure mediche, per il tempo attestato mediante idonea certificazione sanitaria, nei confronti delle donne che si trovano nelle circostanze di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d) del testo unico;

d)»

Art. 2

Disposizioni di aggiornamento

1. Le parole «Comitato per i minori stranieri» ovunque presenti nel decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 4 ottobre 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri

Lamorgese, Ministro dell'interno

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione

Gelmini, Ministro per gli affari regionali e le autonomie

Bonetti, Ministro per le pari opportunita' e la famiglia

Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Cartabia, Ministro della giustizia

Franco, Ministro dell'economia e delle finanze

Giorgetti, Ministro dello sviluppo economico

Giovannini, Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili

Orlando, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Bianchi, Ministro dell'istruzione

Messa, Ministro dell'universita' e della ricerca

Speranza, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Nordio


Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2022 Foglio n. 2869



 

Martedì, 4 Ottobre 2022