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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2013 (GU n.71 del 25-3-2013)

Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali, nel territorio dello Stato, per l'anno 2013

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 febbraio 2013  

Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei  lavoratori  non comunitari stagionali, nel territorio dello Stato, per  l'anno  2013.
 

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e  successive modificazioni  ed  integrazioni,  recante  il   Testo   unico   delle disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme sulla condizione dello straniero;
  Visto, in particolare, l'art. 3 del Testo unico  sull'immigrazione, il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  sulla  base  dei  criteri generali per la definizione dei  flussi  d'ingresso  individuati  nel Documento   programmatico   triennale,   relativo    alla    politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che «in caso di  mancata  pubblicazione  del  decreto  di  programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' provvedere  in via transitoria, con proprio  decreto,  entro  il  30  novembre,  nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, e successive modificazioni ed integrazioni, «Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico sull'immigrazione»;
  Considerato che il Documento programmatico triennale non  e'  stato emanato;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie  generale  -  n.  92  del  19  aprile  2012,   concernente   la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei  lavoratori  non comunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per  l'anno  2012,  che  prevede  una  quota  di  35.000  unita'  per l'ingresso  di  lavoratori  non  comunitari  per  motivi  di   lavoro stagionale;
  Rilevato che e' necessario prevedere una quota  di  lavoratori  non comunitari stagionali da ammettere in Italia per l'anno 2013, al fine di rendere disponibili i lavoratori indispensabili - in  particolare, per   le   esigenze   del   settore   agricolo    e    del    settore turistico-alberghiero - e che, allo scopo, puo' provvedersi,  in  via di  programmazione  transitoria  e  come  anticipazione  dei   flussi d'ingresso in Italia dei lavoratori non comunitari per  l'anno  2013, con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  nel  limite della quota stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 2012, in  quanto  ultimo  decreto emanato  per  la tipologia dei lavoratori non comunitari stagionali;
  Rilevato,  inoltre,  che  -  avuto  riguardo   ai   dati   relativi all'andamento degli ingressi in Italia nell'anno 2012  di  lavoratori non comunitari per motivi di lavoro stagionale,  che  evidenziano  un notevole divario tra la quota  complessivamente  autorizzata  con  il citato decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  13  marzo 2012 e la sua effettiva utilizzazione - e'  opportuno  prevedere  una quota di cui al precedente capoverso in misura ridotta rispetto  alla corrispondente quota complessiva di  35.000  unita'  autorizzata  per l'anno 2012;
  Considerato  che,  allo  scopo  di  semplificare   ed   ottimizzare procedure e tempi per l'impiego da parte dei  datori  di  lavoro  dei lavoratori non comunitari stagionali,  e'  opportuno  incentivare  le richieste  di  nulla  osta  al  lavoro  pluriennale,  riservando  una specifica quota all'interno della  quota  complessiva  stabilita  per lavoro stagionale;
 
Decreta:
 
Art. 1
 
  1. A  titolo  di  anticipazione  della  programmazione  dei  flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali per l'anno  2013, sono ammessi in Italia, in  via  di  programmazione  transitoria  per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini  non  comunitari residenti all'estero entro una quota di 30.000 unita',  da  ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  2. La quota di cui al comma 1  riguarda  i  lavoratori  subordinati stagionali non comunitari di  Albania,  Algeria,  Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine,  Gambia,  Ghana,  India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava  di  Macedonia,  Marocco,  Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia,  Sri Lanka, Ucraina, Tunisia.
  3. Nell'ambito della quota di cui al comma 1 e' riservata una quota di 5.000 unita' per i lavoratori non comunitari, cittadini dei  Paesi indicati al comma  2,  che  abbiano  fatto  ingresso  in  Italia  per prestare  lavoro  subordinato  stagionale   per   almeno   due   anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti  richiesta  di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

Art. 2
 
  Le disposizioni attuative relative  all'applicazione  del  presente decreto - con particolare riferimento al nulla osta al  lavoro,  alla sottoscrizione del  contratto  di  soggiorno  ed  alla  comunicazione obbligatoria di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, con  legge 28 novembre 1996, n. 608 - saranno definite, in un'ottica di semplificazione, con apposita  circolare  congiunta  del  Ministero  dell'interno  e   del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
 
    Roma, 15 febbraio 2013
 
Il Presidente: Monti
 

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2013 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 351

 

Venerdì, 15 Febbraio 2013