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Decisione di Esecuzione (UE) 2016/408 del Consiglio del 10 marzo 2016 (G.U. dell'Unione europea n. L 74/36 del 19.3.2016)

Relativa alla sospensione temporanea della ricollocazione del 30 % dei richiedenti assegnati all'Austria a norma della decisione (UE) 2015/1601 che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (1), in particolare l'articolo 4, paragrafi 5 e 7,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Sulla base dell'articolo 78, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) il Consiglio ha adottato due decisioni che istituiscono misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia. A norma della decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio (2), 40 000 richiedenti protezione internazionale devono essere ricollocati dall'Italia e dalla Grecia negli altri Stati membri. A norma della decisione (UE) 2015/1601, 120 000 richiedenti protezione internazionale devono essere ricollocati dall'Italia e dalla Grecia in altri Stati membri.

(2) La decisione (UE) 2015/1601 è stata adottata a causa di una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi in Italia e in Grecia e della necessità di venire tempestivamente in soccorso di tali Stati membri, conformemente ai principi di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra Stati membri. Ne consegue che ogni Stato membro di ricollocazione dovrebbe garantire che la ricollocazione si svolga regolarmente, senza indugio e a un livello sufficiente.

(3) A norma dell'articolo 4, paragrafo 5, della decisione (UE) 2015/1601, in circostanze eccezionali uno Stato membro può notificare al Consiglio e alla Commissione, entro il 26 dicembre 2015, la propria incapacità temporanea a partecipare al processo di ricollocazione fino al 30 % dei richiedenti a esso assegnati ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo, per motivi debitamente giustificati e compatibili con i valori fondamentali dell'Unione sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE). La Commissione dovrebbe valutare i motivi addotti e presentare proposte al Consiglio in merito alla sospensione temporanea della ricollocazione fino al 30 % dei richiedenti assegnati allo Stato membro interessato conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, di tale decisione. Ove giustificato, la Commissione può proporre di prorogare il termine per ricollocare i richiedenti nella quota restante fino a 12 mesi oltre la data di cui all'articolo 13, paragrafo 2, di tale decisione.

(4) L'Austria si trova a dover affrontare circostanze eccezionali, con una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi nel suo territorio.

(5) Il considerevole aumento degli attraversamenti irregolari delle frontiere dell'Unione e dei movimenti secondari attraverso l'Unione ha causato un'impennata del numero dei richiedenti protezione internazionale in Austria.

(6) I dati Eurostat confermano che c'è stato un netto aumento dei richiedenti protezione internazionale in Austria. Il numero dei richiedenti protezione internazionale è aumentato di oltre il 230 %, passando da 23 835 richiedenti per il periodo 1o gennaio-30 novembre 2014 a 80 880 richiedenti per il periodo 1o gennaio-30 novembre 2015 e superando i 10 000 richiedenti protezione internazionale dal mese di settembre 2015. Sebbene i dati dell'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo (EASO) indichino per dicembre 2015 e gennaio 2016 una diminuzione del numero di richiedenti rispetto ai mesi precedenti, il numero dei richiedenti rimane a livelli elevati.

(7) Nel 2015 l'Austria si è collocata al secondo posto, dopo la Svezia, tra i paesi dell'Unione per numero di richiedenti protezione internazionale pro capite (9 421 richiedenti per milione di abitanti secondo i dati Eurostat disponibili).

(8) L'attuale situazione ha messo a dura prova il sistema di asilo austriaco, con gravi conseguenze pratiche sul terreno per quanto riguarda le condizioni di accoglienza e la capacità del sistema di asilo di trattare le domande.

(9) L'attuale situazione migratoria in Austria e la pressione sulla capacità di tale paese di trattare le domande di protezione internazionale e di fornire condizioni di accoglienza adeguate alle persone con evidente bisogno di protezione internazionale giustificano pertanto una sospensione temporanea della ricollocazione del 30 % dei richiedenti assegnati all'Austria a norma della decisione (UE) 2015/1601, vale a dire 1 065 richiedenti, per un periodo di un anno.

(10) Durante il periodo di sospensione temporanea, l'Austria rimane obbligata a continuare a ricollocare rapidamente e regolarmente la quota rimanente dei richiedenti.

(11) La sospensione per un anno della ricollocazione del 30 % dei richiedenti costituisce una misura sufficiente e proporzionata in risposta alla situazione dell'Austria. Una proroga del termine per ricollocare i richiedenti nella quota restante oltre la data di cui all'articolo 13, paragrafo 2, della decisione (UE) 2015/1601 non sarebbe giustificata. È essenziale che la ricollocazione dall'Italia e dalla Grecia avvenga rapidamente e regolarmente entro il 26 settembre 2017, in modo da sostenere efficacemente l'Italia e la Grecia con riguardo all'attuale situazione di emergenza.

(12) Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(13) La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(14) Il Regno Unito non partecipa alla decisione (UE) 2015/1601. Pertanto, il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(15) L'Irlanda è vincolata dalla decisione (UE) 2015/1601, pertanto partecipa all'adozione e all'applicazione della presente decisione, che attua la decisione (UE) 2015/1601.

(16) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(17) Vista l'urgenza della situazione, la presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La ricollocazione in Austria dei 1 065 richiedenti assegnati a questo Stato membro ai sensi della decisione (UE) 2015/1601 è sospesa fino all'11 marzo 2017.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2016

Per il Consiglio

Il presidente

K.H.D.M. DIJKHOFF

(1)  GU L 248 del 24.9.2015, pag. 80.

(2)  Decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GU L 239 del 15.9.2015, pag. 146).

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.

 

Giovedì, 10 Marzo 2016