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Regolamento (CE) n. 562/2006 del 15 marzo 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U. n..L105/1 del 13-4-2006)

Istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)

REGOLAMENTO (CE) N. 562/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 marzo 2006

che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)



IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, punti 1) e 2), lettera a),

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [1],

considerando quanto segue:

(1) L'adozione di misure a norma dell'articolo 62, punto 1), del trattato volte a garantire che non vi siano controlli sulle persone all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne è un elemento costitutivo dell'obiettivo dell'Unione, enunciato nell'articolo 14 del trattato, di instaurare uno spazio senza frontiere interne nel quale sia assicurata la libera circolazione delle persone.

(2) A norma dell'articolo 61 del trattato, la creazione di uno spazio di libera circolazione delle persone deve essere accompagnata da altre misure. La politica comune in materia di attraversamento delle frontiere esterne, quale prevista nell'articolo 62, punto 2), del trattato, fa parte di tali misure.

(3) L'adozione di misure comuni in materia di attraversamento delle frontiere interne da parte delle persone nonchè di controllo di frontiera alle frontiere esterne dovrebbe tener conto dell'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea e, in particolare, delle disposizioni pertinenti della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni [2], nonchè del manuale comune [3].

(4) Per ciò che riguarda il controllo di frontiera alle frontiere esterne, la realizzazione di un corpus legislativo comune, in particolare attraverso il consolidamento e lo sviluppo dell'acquis esistente in materia, è una delle componenti essenziali della politica comune di gestione delle frontiere esterne definita nella comunicazione della Commissione, del 7 maggio 2002, dal titolo "Verso una gestione integrata delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea". Questo obiettivo è stato incluso nel "Piano per la gestione delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea", approvato dal Consiglio il 13 giugno 2002 e avallato dal Consiglio europeo di Siviglia del 21 e 22 giugno 2002 nonchè dal Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003.

(5) La definizione di un regime comune in materia di attraversamento delle frontiere da parte delle persone non mette in discussione nè pregiudica i diritti in materia di libera circolazione di cui godono i cittadini dell'Unione e i loro familiari nonchè i cittadini dei paesi terzi e i loro familiari che, in virtù di accordi conclusi tra la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e detti paesi terzi, dall'altro, beneficiano di diritti in materia di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione.

(6) Il controllo di frontiera è nell'interesse non solo dello Stato membro alle cui frontiere esterne viene effettuato, ma di tutti gli Stati membri che hanno abolito il controllo di frontiera interno. Il controllo di frontiera dovrebbe contribuire alla lotta contro l'immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani nonchè alla prevenzione di qualunque minaccia per la sicurezza interna, l'ordine pubblico, la salute pubblica e le relazioni internazionali degli Stati membri.

(7) Le verifiche di frontiera dovrebbero essere effettuate nel pieno rispetto della dignità umana. Il controllo di frontiera dovrebbe essere eseguito in modo professionale e rispettoso ed essere proporzionato agli obiettivi perseguiti.

(8) Il controllo di frontiera comprende non soltanto le verifiche sulle persone ai valichi di frontiera e la sorveglianza tra tali valichi, ma anche l'analisi dei rischi per la sicurezza interna e l'analisi delle minacce che possono pregiudicare la sicurezza delle frontiere esterne. è pertanto necessario stabilire le condizioni, i criteri e le regole dettagliate volti a disciplinare sia le verifiche ai valichi di frontiera sia la sorveglianza.

(9) Al fine di evitare eccessivi tempi di attesa ai valichi di frontiera occorrerebbe prevedere, in presenza di circostanze eccezionali ed imprevedibili, possibilità di snellimento delle verifiche alle frontiere esterne. La sistematica apposizione di un timbro sui documenti dei cittadini di paesi terzi rimane un obbligo in caso di snellimento delle verifiche di frontiera. L'apposizione del timbro consente di determinare con certezza la data e il luogo dell'attraversamento della frontiera, senza accertare in tutti i casi se siano state eseguite tutte le misure di controllo dei documenti di viaggio prescritte.

(10) Al fine di ridurre i tempi di attesa dei beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione, occorrerebbe prevedere, se le circostanze lo consentono, corsie separate ai valichi di frontiera segnalate da indicazioni uniformi in tutti gli Stati membri. Corsie separate dovrebbero essere previste negli aeroporti internazionali. Se ritenuto opportuno e se le circostanze locali lo consentono, gli Stati membri dovrebbero considerare l'allestimento di corsie separate ai valichi delle frontiere marittime e terrestri.

(11) Gli Stati membri dovrebbero evitare che le procedure di controllo alle frontiere esterne costituiscano un ostacolo maggiore agli scambi economici, sociali e culturali. A tal fine, dovrebbero predisporre personale e risorse appropriati.

(12) Gli Stati membri dovrebbero designare il servizio o i servizi nazionali incaricati, ai sensi della legislazione nazionale, dei compiti di controllo di frontiera. Ove in uno stesso Stato membro più servizi siano incaricati dei compiti di controllo di frontiera, dovrebbe essere garantita una cooperazione stretta e permanente.

(13) La cooperazione operativa e l'assistenza tra Stati membri in materia di controllo di frontiera dovrebbero essere gestite e coordinate dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri, istituita dal regolamento (CE) n. 2007/2004 [4].

(14) Il presente regolamento non pregiudica i controlli effettuati nell'ambito delle competenze generali di polizia, nè i controlli di sicurezza sulle persone identici a quelli effettuati per i voli interni, nè la facoltà degli Stati membri di sottoporre i bagagli a controlli di carattere eccezionale a norma del regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari nonchè ai bagagli delle persone che effettuano una traversata marittima intracomunitaria [5], nè le legislazioni nazionali relative al possesso di documenti di viaggio e d'identità o all'obbligo di dichiarare la propria presenza nel territorio dello Stato membro interessato.

(15) Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la facoltà , in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, di ripristinare temporaneamente il controllo di frontiera alle frontiere interne. è opportuno stabilire le pertinenti condizioni e procedure, al fine di garantire che tale provvedimento è eccezionale e che è rispettato il principio di proporzionalità . L'estensione e la durata del controllo di frontiera temporaneamente ripristinato alle frontiere interne dovrebbero essere limitate allo stretto necessario per rispondere a tale minaccia.

(16) In uno spazio di libera circolazione delle persone, il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne dovrebbe costituire un'eccezione. Non si dovrebbero effettuare controlli di frontiera o imporre formalità a causa del solo attraversamento della frontiera.

(17) E' opportuno prevedere una procedura che consenta alla Commissione di adeguare talune modalità pratiche del controllo di frontiera. In tal caso, sono adottate le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [6].

(18) E' altresì opportuno prevedere una procedura che consenta agli Stati membri di notificare alla Commissione le modifiche apportate ad altre modalità pratiche del controllo di frontiera.

(19) Poichè l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di norme applicabili all'attraversamento delle frontiere da parte delle persone, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(20) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Dovrebbe essere attuato nel rispetto degli obblighi degli Stati membri in materia di protezione internazionale e di non respingimento.

(21) In deroga all'articolo 299 del trattato, il presente regolamento si applica esclusivamente ai territori europei della Francia e dei Paesi Bassi. Esso non pregiudica il regime specifico applicato a Ceuta e Melilla, quale definito nell'accordo di adesione del Regno di Spagna alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 [7].

(22) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è vincolata da esso o tenuta ad applicarlo. Poichè il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen in forza delle disposizioni del titolo IV della parte terza del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca dovrebbe decidere, a norma dell'articolo 5 di detto protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla data di adozione del presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(23) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'™Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen [8], che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio [9], relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo.

(24) E' necessario definire un regime per permettere a rappresentanti dell'Islanda e della Norvegia di essere associati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze d'esecuzione. Tale regime è¨ stato previsto nello scambio di lettere fra il Consiglio dell'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sui comitati che coadiuvano la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi [10], allegato al summenzionato accordo.

(25) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto A, della decisione 1999/437/CE in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, delle decisioni del Consiglio 2004/849/CE [11] e 2004/860/CE [12].

(26) E' necessario definire un regime per permettere a rappresentanti della Svizzera di essere associati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze d'esecuzione. Tale regimeè stato previsto nello scambio di lettere tra la Comunità e la Svizzera allegato al summenzionato accordo.

(27) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'™acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen [13]. Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione e non è vincolato da esso o tenuto ad applicarlo.

(28) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen [14]. L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione e non è vincolata da esso o tenuta ad applicarlo.

(29) Nel presente regolamento l'articolo 1, prima frase, l'articolo 5, paragrafo 4, lettera a), il titolo III e le disposizioni del titolo II e relativi allegati riguardanti il sistema d'informazione Schengen (SIS) sono disposizioni basate sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesse ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Regolamento n. 562/2006

 

Mercoledì, 15 Marzo 2006