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Direttiva (UE) 2021/1883 del 20 ottobre 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio

Sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio

DIRETTIVA (UE) 2021/1883 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 20 ottobre 2021

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 79, paragrafo 2, lettere a) e b),
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:

(1) La comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 intitolata «Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» fissa l’obiettivo di trasformare l’Unione in un’economia basata sulla conoscenza e sull’innovazione, che riduce gli oneri amministrativi per le imprese e concilia meglio l’offerta e la domanda di manodopera. Tale comunicazione individua la necessità di una politica globale in materia di migrazione della forza lavoro e di una migliore integrazione dei migranti. Le misure intese ad agevolare l’ammissione di lavoratori di paesi terzi altamente qualificati devono essere considerate in tale contesto più ampio.

(2) Le conclusioni del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno 2014 affermano che, per restare una destinazione attrattiva per talenti e competenze, l’Europa deve competere nella corsa mondiale ai talenti. È opportuno pertanto sviluppare strategie intese a sfruttare al massimo le opportunità offerte dalla migrazione legale, compresa la razionalizzazione delle norme in vigore.

(3) La comunicazione della Commissione del 13 maggio 2015 intitolata «Agenda europea sulla migrazione» invoca un programma a livello dell’Unione per attirare cittadini di paesi terzi altamente qualificati e precisa che è necessario sottoporre a riesame la direttiva 2009/50/CE del Consiglio (4), per permettere all’Unione di attirare in modo più efficace talenti e affrontare in tal modo sia le sfide demografiche dell’Unione che le carenze di manodopera e di competenze in settori chiave dell’economia dell’Unione. L’invocazione di una revisione di tale direttiva è stata ribadita nella comunicazione della Commissione del 23 settembre 2020«Nuovo patto sulla migrazione e l’asilo», che afferma che la riforma della Carta blu UE «deve apportare un reale valore aggiunto dell’UE nell’attirare persone qualificate attraverso uno strumento efficace e flessibile a livello di UE».

(4) Il Parlamento europeo, nella risoluzione del 12 aprile 2016 (5), ha chiesto una revisione ambiziosa e mirata della direttiva 2009/50/CE, compreso il suo ambito di applicazione.

(5) È necessario rispondere alle sfide individuate nella comunicazione della Commissione del 22 maggio 2014 sull’attuazione della direttiva 2009/50/CE. L’Unione dovrebbe mirare a creare un regime più attraente ed efficace su scala dell’Unione per i lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi. L’approccio dell’Unione di attirare tali lavoratori altamente qualificati dovrebbe essere maggiormente armonizzato e la Carta blu UE dovrebbe esserne lo strumento principale, con procedure più rapide, criteri di ammissione flessibili e inclusivi e diritti più ampi che comprendano una mobilità agevole all’interno dell’Unione. Poiché ciò comporterebbe modifiche sostanziali alla direttiva 2009/50/CE, questa dovrebbe essere abrogata e sostituita da una nuova direttiva.

(6) È opportuno istituire un regime di ammissione a livello dell’Unione chiaro e trasparente per attirare e trattenere al suo interno i lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi e promuoverne la mobilità. La presente direttiva dovrebbe applicarsi indipendentemente dal fatto che lo scopo iniziale del soggiorno del cittadino di paese terzo sia un lavoro altamente qualificato o altro scopo che successivamente si tramuti nello scopo di un lavoro altamente qualificato. È necessario tener conto delle priorità degli Stati membri, delle esigenze dei loro mercati del lavoro e delle loro capacità di accoglienza. La presente direttiva dovrebbe fare salva la competenza degli Stati membri di rilasciare permessi di soggiorno nazionali diversi dalla Carta blu UE ai fini di un lavoro altamente qualificato. La presente direttiva inoltre non dovrebbe pregiudicare la possibilità del titolare di una Carta blu UE di beneficiare dei diritti e privilegi supplementari ai sensi del diritto nazionale che sono compatibili con la presente direttiva.

(7) Ai fini di un lavoro altamente qualificato, gli Stati membri dovrebbero assicurare condizioni di parità tra la Carta blu UE e i permessi di soggiorno nazionali in termini di diritti procedurali e diritto alla parità di trattamento, nonché di procedure e accesso alle informazioni. In particolare, gli Stati membri dovrebbero fare in modo che il livello di garanzie procedurali e diritti riconosciuti ai titolari di una Carta blu UE e i loro familiari non sia inferiore a quello di cui godono i titolari di permessi di soggiorno nazionali. Gli Stati membri dovrebbero inoltre provvedere affinché i richiedenti una Carta blu UE non si trovino in una posizione meno favorevole rispetto ai richiedenti un permesso di soggiorno nazionale per quanto riguarda le procedure di riconoscimento dei datori di lavoro e che non siano tenuti a pagare tasse più elevate per il trattamento della loro domanda. Infine, gli Stati membri dovrebbero intraprendere le stesse attività informative, promozionali e pubblicitarie relativamente alla Carta blu UE che intraprendono relativamente ai titoli di soggiorno nazionali, ad esempio riguardo a informazioni sui siti web nazionali dedicati alla migrazione legale, campagne di informazione e programmi di formazione per le autorità competenti in materia di migrazione.

(8) Al fine di rafforzare e promuovere il regime della Carta blu UE e attirare lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi, si incoraggiano gli Stati membri a rafforzare le attività pubblicitarie e le campagne di informazione riguardanti la Carta blu UE comprese, se del caso, attività e campagne rivolte ai paesi terzi.

(9) Nell’attuare la presente direttiva, gli Stati membri non devono operare discriminazioni fondate su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale, come richiesto in particolare dalle direttive 2000/43/CE (6) e 2000/78/CE (7) del Consiglio. Affinché il principio di non discriminazione sia efficace, i titolari di una Carta blu UE dovrebbero avere la possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso e di presentare denuncia, secondo quanto stabilito dal diritto nazionale, qualora subiscano una discriminazione di qualsiasi tipo, anche sul mercato del lavoro.

(10) Alla luce della relazione Eurostat del 21 febbraio 2020 intitolata «Hard to fill ICT vacancies: an increasing challenge» (Posti vacanti TIC di difficile copertura: una sfida crescente) e delle relative conclusioni nelle quali si rileva la penuria generalizzata di lavoratori altamente specializzati nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) sui mercati del lavoro degli Stati membri, è opportuno considerare le competenze professionali superiori equivalenti ai titoli d’istruzione superiore ai fini della presentazione di una domanda di Carta blu UE per due posizioni superiori: dirigenti nei servizi delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (classificazione internazionale tipo delle professioni ISCO-08, gruppo 133) e specialisti delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (classificazione ISCO-08, gruppo 25). Tenuto conto del fatto che il completamento di un ciclo di laurea di primo livello richiede almeno tre anni, il periodo pertinente di esperienza professionale richiesta dovrebbe essere di tre anni. Tale durata è inoltre giustificata dalla rapidità dell’evoluzione tecnologica nel settore delle TIC e dalle mutevoli esigenze dei datori di lavoro.

(11) Gli Stati membri sono incoraggiati a facilitare la valutazione e la convalida delle competenze professionali superiori ai fini della Carta blu UE.

(12) Si prevede che l’elenco delle professioni di cui a un allegato della presente direttiva possa essere modificato, in particolare sulla scorta delle valutazioni realizzate a tal fine dalla Commissione sulla base, tra l’altro, delle informazioni fornite dagli Stati membri per quanto riguarda le esigenze dei rispettivi mercati del lavoro, ai fini del riconoscimento dell’esperienza professionale ai sensi della presente direttiva in altri ambiti di attività. La Commissione dovrebbe effettuare tali valutazioni ogni due anni.

(13) Per le professioni non elencate nell’allegato, gli Stati membri dovrebbero poter accettare domande di Carta blu UE a fronte di comprovate competenze professionali superiori attestate da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d’istruzione superiore pertinenti nella professione o nel settore specificato nel contratto di lavoro o nell’offerta vincolante di lavoro.

(14) Il concetto di lavoro altamente qualificato implica non solo che la persona occupata abbia un elevato livello di competenza, comprovato da qualifiche professionali superiori, ma anche che il lavoro da svolgere sia intrinsecamente considerato tale da richiedere detta competenza. Sebbene nel moderno mercato del lavoro non si richieda sempre e necessariamente un legame diretto tra le qualifiche e il posto di lavoro, i compiti e le funzioni relativi al contratto di lavoro altamente qualificato dovrebbero essere così specializzati e complessi che il livello di competenza richiesto per esercitare tali funzioni sia generalmente associato al completamento di programmi di istruzione e all’ottenimento delle corrispondenti qualifiche al livello 6, 7 e 8 della classificazione internazionale tipo dell’istruzione (ISCED) 2011 o, se del caso, ai livelli 6, 7 e 8 del quadro europeo delle qualifiche (EQF), grossomodo equivalente, conformemente al diritto dello Stato membro interessato, oppure, per professioni specifiche, a competenze professionali superiori equivalenti.

(15) La presente direttiva non dovrebbe incidere sul diritto degli Stati membri di determinare i volumi di ingresso nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi, provenienti da paesi terzi, allo scopo di cercarvi un lavoro, in conformità all’articolo 79, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Su questa base, gli Stati membri dovrebbero poter giudicare una domanda di Carta blu UE inammissibile o respingerla.

(16) I beneficiari di protezione internazionale ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) godono di un’ampia serie di diritti, compreso, in particolare, l’accesso al mercato del lavoro nello Stato membro che ha concesso protezione internazionale. Per migliorare le opportunità dei beneficiari di protezione internazionale sul mercato del lavoro in tutta l’Unione, è opportuno accordare a coloro che sono altamente qualificati il diritto di richiedere una Carta blu UE in Stati membri diversi da quelli che hanno loro concesso protezione internazionale. In tali altri Stati membri essi dovrebbero essere soggetti alle stesse norme che si applicano a qualsiasi altro cittadino di paese terzo che rientri nell’ambito di applicazione della presente direttiva, e la presente direttiva non dovrebbe incidere sul loro status nello Stato membro che ha concesso loro protezione internazionale. I beneficiari di protezione internazionale possono altresì presentare domanda di Carta blu UE nello Stato membro che ha concesso loro protezione internazionale. In tal caso, per motivi di chiarezza e coerenza del diritto, le disposizioni della presente direttiva sulla parità di trattamento e sul ricongiungimento familiare non dovrebbero applicarsi. Tali diritti dovrebbero continuare ad essere disciplinati nell’ambito dell’acquis sull’asilo e, se del caso, della direttiva 2003/86/CE del Consiglio (9).

(17) Il trasferimento di responsabilità per i beneficiari di protezione internazionale esula dall’ambito di applicazione della presente direttiva. Lo status di protezione e i diritti associati alla protezione internazionale non dovrebbero essere trasferiti a un altro Stato membro quando è rilasciata una Carta blu UE.

(18) Per favorire una mobilità indipendente all’interno dell’UE e attività professionali indipendenti dei cittadini di paesi terzi altamente qualificati che sono beneficiari del diritto alla libera circolazione, dovrebbe essere consentito loro di accedere alla Carta blu UE in conformità delle stesse norme che si applicano a qualsiasi altro cittadino di paese terzo che rientri nell’ambito di applicazione della presente direttiva. Tale facoltà riguarda le persone che beneficiano dei diritti di libera circolazione sulla base di legami familiari con un cittadino dell’Unione in conformità del diritto pertinente e dovrebbe applicarsi a prescindere dal fatto che il cittadino dell’Unione di riferimento abbia esercitato il diritto fondamentale di circolare e di soggiornare liberamente ai sensi dell’articolo 21 TFUE e a prescindere dal fatto che il cittadino di paese terzo in questione sia diventato prima titolare di Carta blu UE o beneficiario del diritto di libera circolazione. Tali titolari di Carta blu UE dovrebbero pertanto essere autorizzati a svolgere un lavoro altamente qualificato, a compiere viaggi d’affari e a stabilire la residenza in Stati membri diversi, a prescindere dal fatto che il cittadino di paese terzo accompagni o meno il cittadino dell’Unione di riferimento. I diritti che tali cittadini di paesi terzi acquisiscono in quanto titolari di Carta blu UE dovrebbero lasciare impregiudicati i diritti di cui essi possono godere in virtù della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10). Per motivi di chiarezza e coerenza del diritto, in termini di ricongiungimento familiare e di parità di trattamento dovrebbero prevalere le disposizioni della direttiva 2004/38/CE. Tutte le disposizioni della presente direttiva riguardanti i beneficiari del diritto alla libera circolazione dovrebbero applicarsi ai cittadini di paesi terzi che godono di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell’Unione in virtù di accordi tra l’Unione e gli Stati membri da un lato, e paesi terzi dall’altro, o tra l’Unione e paesi terzi.

(19) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai cittadini di paesi terzi che chiedono di soggiornare in uno Stato membro in qualità di ricercatori per svolgere un progetto di ricerca, in quanto rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) che ha introdotto una procedura specifica per l’ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca. Tuttavia, i cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente ammessi a norma della direttiva (UE) 2016/801 dovrebbero poter presentare domanda di Carta blu UE a norma della presente direttiva. I titolari di una Carta blu UE che soggiornano legalmente dovrebbero anche poter chiedere di soggiornare in qualità di ricercatori a norma della direttiva (UE) 2016/801. Al fine di garantire tale possibilità, è opportuno modificare di conseguenza la direttiva (UE) 2016/801.

(20) Benché la presente direttiva non si applichi ai cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi nell’Unione in qualità di lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario ai sensi della direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (12), i lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario che soggiornano legalmente nell’Unione dovrebbero poter presentare domanda di Carta blu UE a norma della presente direttiva per fini diversi da quelli indicati nella direttiva 2014/66/UE.

(21) È necessario prevedere un sistema flessibile, chiaro ed equilibrato di ammissione, basato su criteri obiettivi, quali il fatto che il richiedente abbia un contratto di lavoro o un’offerta vincolante di lavoro per una durata di almeno sei mesi, il rispetto delle leggi applicabili, dei contratti collettivi o delle prassi nazionali nei pertinenti settori occupazionali, una soglia di retribuzione che gli Stati membri possano adattare alla situazione del mercato del lavoro e il fatto che il richiedente abbia qualifiche professionali superiori o, se del caso, competenze professionali superiori.

(22) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le procedure nazionali di riconoscimento dei diplomi. Per valutare se il cittadino di paese terzo interessato possieda titoli di istruzione superiore o equivalenti, è opportuno fare riferimento ai livelli 6, 7 e 8 dell’ISCED 2011 o, se del caso, ai livelli 6, 7 e 8 dell’EQF, grossomodo equivalente, conformemente al diritto dello Stato membro interessato.

(23) Gli Stati membri sono incoraggiati a facilitare il riconoscimento dei documenti che attestano il possesso delle qualifiche professionali superiori pertinenti del cittadino di paese terzo interessato e, per quanto riguarda i beneficiari di protezione internazionale che potrebbero non possedere i documenti necessari, a stabilire adeguate modalità di valutazione e di convalida dei loro titoli di istruzione superiore precedenti o, se del caso, delle competenze professionali superiori.

(24) Per garantire un livello sufficiente di armonizzazione delle condizioni di ammissione in tutta l’Unione, è opportuno determinare un fattore minimo e uno massimo per la soglia di retribuzione. I limiti minimo e massimo per la determinazione della soglia di retribuzione nazionale dovrebbero essere calcolati moltiplicando tali fattori minimo e massimo per la retribuzione media annuale lorda dello Stato membro interessato. La soglia di retribuzione dovrebbe essere scelta nell’intervallo compreso tra i limiti minimo e massimo, previa consultazione delle parti sociali secondo le prassi nazionali. Tale soglia di retribuzione dovrebbe determinare la retribuzione minima che deve percepire un titolare di Carta blu UE. Pertanto, ai fini dell’ottenimento di una Carta blu UE, i richiedenti dovrebbero percepire una retribuzione pari o superiore alla soglia di retribuzione scelta dallo Stato membro interessato.

(25) Gli Stati membri dovrebbero poter prevedere una soglia minima di retribuzione per determinate professioni, per le quali lo Stato membro interessato ritenga che vi sia una carenza di lavoratori disponibili siano e laddove le suddette professioni rientrino nei gruppi principali 1 o 2 della classificazione ISCO. In ogni caso, tale soglia di retribuzione non dovrebbe essere inferiore a 1,0 volte la retribuzione media annuale lorda nello Stato membro interessato.

(26) In linea con le priorità della nuova agenda per le competenze per l’Europadi cui alla comunicazione della Commissione del 10 giugno 2016, in particolare per migliorare la corrispondenza delle competenze e per affrontare le carenze in termini di competenze, gli Stati membri sono incoraggiati, se del caso e previa consultazione delle parti sociali, a compilare elenchi di settori occupazionali che presentano carenze di lavoratori altamente qualificati.

(27) Gli Stati membri dovrebbero poter prevedere una soglia minima di retribuzione a favore dei cittadini di paesi terzi per un determinato periodo successivo alla laurea. Tale periodo dovrebbe essere accordato ogni volta che il cittadino di paese terzo raggiunge un livello di formazione pertinente ai fini della presente direttiva, vale a dire il livello 6, 7 o 8 dell’ISCED 2011 o, se del caso, il livello 6, 7 od 8 dell’EQF, conformemente al diritto dello Stato membro interessato. Tale periodo si dovrebbe applicare laddove il cittadino di paese terzo presenti domanda di Carta blu UE, per la prima volta o per un rinnovo, nei tre anni successivi alla data in cui ha conseguito le pertinenti qualifiche e, in aggiunta, laddove detto cittadino di paese terzo richieda un rinnovo della Carta blu UE entro 24 mesi dal rilascio della Carta blu UE iniziale. Trascorsi tali periodi di tolleranza – che potrebbero trascorrere in parallelo – si può ragionevolmente presumere che i giovani professionisti abbiano acquisito sufficiente esperienza per raggiungere la normale soglia di retribuzione. In ogni caso, tale soglia minima di retribuzione non dovrebbe essere inferiore a 1,0 volte la retribuzione media annuale lorda nello Stato membro interessato.

(28) È opportuno definire le condizioni d’ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi ai fini dell’esercizio di un lavoro altamente qualificato, compresi i criteri di ammissibilità legati a una soglia di retribuzione. La soglia di retribuzione stabilita dallo Stato membro non dovrebbe essere diretta a fissare le retribuzioni e pertanto non dovrebbe derogare alle regole o prassi a livello di Stati membri né ai contratti collettivi e non dovrebbe essere usata per costituire un’armonizzazione in tale campo. La retribuzione corrisposta al titolare di Carta blu UE non dovrebbe essere inferiore alla soglia di retribuzione applicabile; può tuttavia essere superiore, come concordato tra il datore di lavoro e il cittadino di paese terzo, in linea con le condizioni di mercato, il diritto del lavoro, i contratti collettivi e le prassi applicabili nello Stato membro interessato. La presente direttiva dovrebbe rispettare pienamente le competenze degli Stati membri, in materia di occupazione, lavoro e questioni sociali.

(29) Gli Stati membri dovrebbero poter esigere che il cittadino di paese terzo indichi il proprio indirizzo al momento della domanda. Qualora il cittadino di paese terzo non conosca ancora il proprio indirizzo futuro, gli Stati membri dovrebbero accettare un indirizzo temporaneo, che potrebbe essere l’indirizzo del datore di lavoro.

(30) Il periodo di validità della Carta blu UE dovrebbe essere di almeno 24 mesi. Tuttavia, qualora la durata del contratto di lavoro sia più breve, la Carta blu UE dovrebbe essere rilasciata almeno per la durata del contratto più tre mesi, per un periodo massimo di 24 mesi. Qualora il cittadino di paese terzo sia in possesso di un documento di viaggio, il cui periodo di validità è inferiore a 24 mesi o alla durata del contratto di lavoro, la Carta blu UE dovrebbe essere rilasciata almeno per il periodo di validità del documento di viaggio. I cittadini di paesi terzi dovrebbero essere autorizzati a rinnovare il proprio documento di viaggio mentre sono titolari della Carta blu UE.

(31) Gli Stati membri dovrebbero respingere le domande di Carta blu UE e avere la possibilità di revocare la Carta blu UE o rifiutarne il rinnovo in caso di minaccia per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica. Una minaccia per la salute pubblica deve essere intesa quale definita all’articolo 2, punto 21), del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (13). Il rigetto della domanda per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza dovrebbe basarsi sul comportamento personale dell’interessato, nel rispetto del principio di proporzionalità. La malattia o l’infermità incorse dal cittadino di paese terzo dopo l’ammissione nel territorio del primo Stato membro non dovrebbero costituire l’unico motivo di revoca o rifiuto di rinnovo della Carta blu UE o di mancato rilascio della Carta blu UE nel secondo Stato membro. Inoltre gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di non revocare o di non rifiutarsi di rinnovare la Carta blu UE qualora l’obbligo di presentare un contratto di lavoro valido o la soglia di retribuzione applicabile non siano temporaneamente rispettati a causa di una malattia, una disabilità o un congedo parentale.

(32) Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di revocare la Carta blu UE o rifiutarne il rinnovo se il titolare non si è conformato alle condizioni di mobilità della presente direttiva, anche in caso di esercizio abusivo dei diritti alla mobilità, per esempio qualora il titolare non abbia rispettato il periodo concesso per l’esercizio di un’attività professionale, non abbia presentato una domanda di mobilità di lunga durata entro il termine richiesto nel secondo Stato membro, o abbia presentato domanda di Carta blu UE in un secondo Stato membro e abbia iniziato a lavorare prima di quanto consentito pur essendo chiaro che le condizioni di mobilità non erano soddisfatte e che la domanda sarebbe stata respinta.

(33) La decisione di respingere una domanda di Carta blu UE, o di revocare la Carta blu UE o rifiutarne il rinnovo, dovrebbe tenere conto delle circostanze specifiche del caso ed essere proporzionata. In particolare, se il motivo di rifiuto, revoca o rifiuto del rinnovo è collegato alla condotta del datore di lavoro, una negligenza di lieve entità del datore di lavoro non dovrebbe in alcun caso costituire l’unico motivo per il rifiuto di una domanda di Carta blu UE, o per la revoca o il rifiuto di rinnovare una Carta blu UE.

(34) La decisione di respingere una domanda di Carta blu UE non incide sul diritto di un cittadino di paese terzo interessato di presentare un’altra domanda. La presentazione di tale nuova domanda non autorizza il cittadino di paese terzo interessato a rimanere nel territorio dello Stato membro in questione, salvo ove previsto dal diritto nazionale.

(35) Una volta soddisfatte tutte le condizioni di ammissione, gli Stati membri dovrebbero rilasciare la Carta blu UE entro un determinato limite di tempo. Se uno Stato membro rilascia solo permessi di soggiorno sul suo territorio e tutte le condizioni di ammissione previste dalla presente direttiva sono soddisfatte, lo Stato membro dovrebbe rilasciare il visto richiesto al cittadino di un paese terzo interessato. È opportuno garantire che le autorità competenti cooperino efficacemente a tal fine. Nel caso in cui non rilasci visti, lo Stato membro dovrebbe concedere al cittadino di paese terzo un permesso equivalente che ne consenta l’ingresso.

(36) Le norme sui tempi di trattamento delle domande di Carta blu UE dovrebbero garantire il rapido rilascio dei permessi in tutti i casi. Il tempo per esaminare la domanda di Carta blu UE non dovrebbe comprendere il periodo di tempo necessario per il riconoscimento delle qualifiche professionali, se pertinente, o il tempo necessario per il rilascio eventuale del visto. Qualora la validità della Carta blu UE scada durante la procedura di rinnovo, il cittadino di paese terzo dovrebbe avere il diritto di soggiornare, lavorare e godere dei diritti previsti dalla presente direttiva nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato la Carta blu UE finché le autorità competenti non abbiano deciso in merito alla domanda, ma tale cittadino di paese terzo non dovrebbe avere il diritto di spostarsi in un secondo Stato membro.

(37) Qualora uno Stato membro abbia stabilito che il datore di lavoro deve presentare una domanda di Carta blu UE o di mobilità all’interno dell’Unione, non dovrebbe limitare le garanzie procedurali di cui gode il cittadino di paese terzo interessato durante la procedura di domanda né i diritti di cui gode il titolare della Carta blu UE durante il periodo di occupazione o la procedura di rinnovo della Carta blu UE.

(38) Il modello della Carta blu UE dovrebbe osservare il regolamento (CE) n. 1030/2002 (14), in modo che gli Stati membri possano fare riferimento alle informazioni sulle condizioni in base alle quali il titolare è autorizzato a lavorare. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di fornire informazioni supplementari in formato cartaceo o di archiviare tali informazioni in formato elettronico in conformità dell’articolo 4 di detto regolamento e del punto 16, lettera a), del relativo allegato, per dare informazioni più precise sull’attività lavorativa in questione. La fornitura di tali informazioni supplementari dovrebbe essere facoltativa per gli Stati membri e non dovrebbe costituire un requisito aggiuntivo che comprometta il permesso unico e la procedura unica di domanda.

(39) Lo Stato membro interessato dovrebbe assicurare che i richiedenti abbiano il diritto di impugnare dinanzi a un tribunale la decisione di respingere la domanda di Carta blu UE o la decisione di non rinnovare la Carta blu UE o di revocarla. Ciò non dovrebbe pregiudicare la possibilità di designare un’autorità amministrativa che proceda a un riesame amministrativo preliminare delle suddette decisioni.

(40) Poiché la presente direttiva è intesa a eliminare le carenze di manodopera e di competenze in settori chiave dei mercati del lavoro, uno Stato membro dovrebbe poter verificare se un posto vacante che un richiedente di Carta blu UE intende coprire possa invece essere coperto dalla forza lavoro nazionale o dell’Unione, o da cittadini di paesi terzi che soggiornano già legalmente nello Stato membro e che fanno già parte del suo mercato del lavoro interno in virtù del diritto nazionale o dell’Unione ovvero da soggiornanti di lungo periodo UE che intendano trasferirsi in detto Stato membro per svolgervi un lavoro altamente qualificato conformemente al capo III della direttiva 2003/109/CE del Consiglio (15). Gli Stati membri che decidano di avvalersi di tale possibilità dovrebbero comunicarlo in modo chiaro, accessibile e trasparente ai richiedenti e ai datori di lavoro, anche attraverso i media online. Tali verifiche non dovrebbero far parte della procedura di rinnovo della Carta blu UE. In caso di mobilità di lunga durata, uno Stato membro dovrebbe poter prendere in considerazione la situazione del mercato del lavoro solo se detto Stato membro abbia introdotto anche controlli sui richiedenti provenienti da paesi terzi.

(41) Nell’attuazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero astenersi da politiche attive di assunzione nei paesi in via di sviluppo in settori che soffrono di carenze di risorse di personale. Nei settori chiave, ad esempio nella sanità, è opportuno sviluppare politiche e principi di assunzioni etiche che si applichino ai datori di lavoro dei settori pubblico e privato; tale principio è coerente con l’impegno dell’Unione a favore del codice globale di condotta dell’Organizzazione mondiale della salute del 2010 per il reclutamento internazionale di personale sanitario, nonché con le conclusioni del Consiglio e degli Stati membri del 14 maggio 2007 sul programma d’azione europeo per ovviare alla grave carenza di operatori sanitari nei paesi in via di sviluppo (2007-2013) e a favore del settore dell’istruzione. È opportuno rafforzare tali principi e politiche mediante la definizione e applicazione di meccanismi, orientamenti e altri strumenti destinati ad agevolare, secondo i casi, la migrazione circolare e temporanea, nonché altre misure dirette a ridurre gli effetti negativi dell’immigrazione di lavoratori altamente qualificati sui paesi in via di sviluppo e ad aumentare quelli positivi, al fine di trasformare la fuga dei cervelli in un afflusso di cervelli.

(42) Gli Stati membri dovrebbero avere l’opzione di applicare una procedura semplificata per i datori di lavoro. Tale procedura dovrebbe consentire ai datori di lavoro riconosciuti di beneficiare di procedure e condizioni di ammissione semplificate ai sensi della presente direttiva. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero prevedere garanzie sufficienti contro gli abusi. In conformità del principio di proporzionalità, tali garanzie devono considerare la gravità e la natura della negligenza. Se al momento del rinnovo della Carta blu UE il datore di lavoro ha cessato di essere riconosciuto, al rinnovo della Carta blu UE si dovrebbero applicare le normali condizioni di ammissione, a meno che il cittadino di paese terzo interessato sia assunto da un altro datore di lavoro riconosciuto.

(43) Per garantire che i criteri di ammissione continuino ad essere soddisfatti, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a richiedere che, durante i primi dodici mesi di occupazione legale in qualità di titolare di Carta blu UE, un mutamento di datore di lavoro o altre variazioni significative siano comunicate alle competenti autorità e che queste effettuino una verifica della situazione del mercato del lavoro. Dopo tale periodo di dodici mesi, gli Stati membri dovrebbero poter soltanto richiedere al titolare di Carta blu UE di informare le autorità competenti di un mutamento di datore di lavoro o di una variazione che influisca sul rispetto dei criteri di ammissione di cui all’articolo 5 della presente direttiva, compreso, se necessario, il nuovo contratto di lavoro. Non dovrebbe essere effettuata una verifica della situazione del mercato del lavoro. La valutazione effettuata dagli Stati membri dovrebbe limitarsi agli elementi che hanno subito variazioni.

(44) Per promuovere l’imprenditorialità innovativa, gli Stati membri dovrebbero poter dare ai cittadini di paesi terzi ammessi in virtù della presente direttiva la possibilità di esercitare un’attività autonoma in parallelo con la propria attività ai sensi della presente direttiva senza che ciò incida sul diritto di soggiorno dei titolari di Carta blu UE. Ciò dovrebbe far salvo l’obbligo costante di rispettare le condizioni di ammissione previste dalla presente direttiva e il titolare di carta blu UE dovrebbe quindi restare in un’attività altamente qualificata. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di stabilire le condizioni per l’accesso a un’attività autonoma nel loro diritto nazionale. Gli Stati membri dovrebbero anche essere autorizzati a limitare la portata dell’attività autonoma consentita. Gli Stati membri dovrebbero concedere ai titolari di Carta blu UE l’accesso alle attività autonome a condizioni non meno favorevoli di quelle previste dai regimi nazionali esistenti. Qualsiasi reddito derivante dal lavoro autonomo non dovrebbe contribuire al raggiungimento della soglia di retribuzione richiesta per ottenere la qualifica di titolare di Carta blu UE.

(45) Per migliorare il contributo che il titolare di Carta blu UE può apportare con le sue qualifiche professionali superiori, gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la possibilità di stabilire disposizioni nel loro diritto nazionale che permettano ai titolari di Carta blu UE di svolgere altre attività professionali complementari alla loro attività principale quali titolari di Carta blu UE. Qualsiasi reddito derivante da tali attività professionali non dovrebbe contribuire al raggiungimento della soglia di retribuzione richiesta per ottenere la qualifica di titolare di Carta blu UE.

(46) La parità di trattamento dovrebbe essere garantita ai titolari di Carta blu UE per quanto riguarda i settori di sicurezza sociale elencati all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (16). La presente direttiva non armonizza il diritto in materia di sicurezza sociale degli Stati membri. Essa si limita ad applicare il principio della parità di trattamento nel settore della sicurezza sociale ai cittadini di paesi terzi che rientrano nel suo ambito d’applicazione.

(47) Nel caso di mobilità tra gli Stati membri, si applica il regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (17). La presente direttiva non dovrebbe conferire ai titolari di Carta blu UE che si trasferiscono diritti superiori a quelli che il diritto vigente dell’Unione già prevede in materia di sicurezza sociale per i cittadini di paesi terzi che svolgono attività di interesse transfrontaliero tra Stati membri.

(48) Le qualifiche professionali acquisite da un cittadino di paese terzo in un altro Stato membro dovrebbero essere riconosciute allo stesso modo di quelle di un cittadino dell’Unione. Le qualifiche acquisite in un paese terzo dovrebbero essere prese in considerazione conformemente alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (18). La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le condizioni stabilite dal diritto nazionale per l’esercizio delle professioni regolamentate. Non dovrebbe impedire a uno Stato membro di mantenere le limitazioni nazionali all’accesso a posti di lavoro che comportano una partecipazione almeno occasionale all’esercizio dell’autorità pubblica e la responsabilità della salvaguardia dell’interesse generale dello Stato, o di mantenere norme nazionali relative alle attività riservate ai cittadini di detto Stato membro, dell’Unione o di un altro paese dello Spazio economico europeo (cittadino SEE), anche in caso di mobilità verso altri Stati membri, qualora tali limitazioni o norme esistessero al momento dell’entrata in vigore della presente direttiva.

(49) I diritti acquisiti dal beneficiario di protezione internazionale in quanto titolare di Carta blu UE dovrebbero lasciare impregiudicati i diritti di cui tale persona fruisce a norma della direttiva 2011/95/UE e della convenzione relativa allo stato dei rifugiati del 28 luglio 1951 modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 («convenzione di Ginevra») nello Stato membro che ha concesso la protezione internazionale. Al fine di evitare conflitti di norme, nel suddetto Stato membro non dovrebbero applicarsi le disposizioni della presente direttiva relative alla parità di trattamento e al ricongiungimento familiare. Le persone che sono beneficiarie di protezione internazionale in uno Stato membro e titolari di Carta blu UE in un altro dovrebbero godere degli stessi diritti di qualsiasi altro titolare di Carta blu UE in quest’ultimo Stato membro, inclusi la parità di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano e i diritti di ricongiungimento familiare. Lo status di un beneficiario di protezione internazionale non prescinde dal fatto che il beneficiario sia anche titolare di Carta blu UE e dalla validità di tale Carta blu UE.

(50) Condizioni favorevoli al ricongiungimento familiare e all’accesso per il coniuge al mercato del lavoro dovrebbero costituire un elemento fondamentale della presente direttiva, per meglio attirare lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi. A tale scopo è opportuno prevedere deroghe specifiche alla direttiva 2003/86/CE, che può essere applicata nel primo e nel secondo Stato membro di residenza. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di limitare la portata delle attività autonome che il coniuge può svolgere alle stesse condizioni che si applicano ai titolari di Carta blu UE. Non è opportuno applicare condizioni relative all’integrazione o a periodi di attesa prima di concedere il ricongiungimento familiare, in quanto i lavoratori altamente qualificati e i loro familiari fruiranno probabilmente di condizioni di partenza favorevoli per quanto riguarda l’integrazione nella comunità ospitante. Nell’intento di offrire un ingresso rapido ai lavoratori altamente qualificati, i permessi di soggiorno accordati ai loro familiari dovrebbero essere rilasciati contemporaneamente alla Carta blu UE, se le condizioni del caso sono soddisfatte e se le domande sono state presentate simultaneamente.

(51) Dovrebbero essere previste deroghe alla direttiva 2003/109/CE al fine di attirare lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi e incoraggiarne il soggiorno ininterrotto nell’Unione, consentendo nel contempo la mobilità all’interno dell’Unione e la migrazione circolare. Ai titolari di Carta blu UE che si sono avvalsi della possibilità di spostarsi da uno Stato membro a un altro dovrebbe essere concesso un accesso più agevole allo status di soggiornante di lungo periodo UE in uno Stato membro, in particolare consentendo loro di cumulare periodi di soggiorno in diversi Stati membri, a condizione che possano dimostrare il numero di anni di soggiorno legale e ininterrotto richiesto a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/109/CE in qualità di titolari di una Carta blu UE, di un permesso nazionale per un lavoro altamente qualificato o di un’autorizzazione come studente o ricercatore a norma della direttiva (UE) 2016/801, o in qualità di beneficiari di protezione internazionale. Essi dovrebbero altresì dimostrare due anni di soggiorno legale e ininterrotto come titolari di Carta blu UE, immediatamente prima della presentazione della pertinente domanda nel territorio dello Stato membro in cui è stata presentata la domanda per lo status di soggiornante di lungo periodo UE in uno Stato membro. Come previsto dalla direttiva 2003/109/CE, i periodi di soggiorno per motivi di studio possono essere computati soltanto per metà nel calcolo dei cinque anni di soggiorno legale e ininterrotto, negli Stati membri in cui i periodi di soggiorno a fini di studio sono computati nel calcolo del soggiorno ininterrotto.

(52) Per favorire la mobilità dei lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi tra l’Unione e i paesi d’origine, è opportuno prevedere deroghe alla direttiva 2003/109/CE, in modo da consentire periodi di assenza più lunghi di quelli previsti dalla suddetta direttiva una volta che i lavoratori altamente qualificati di paesi terzi abbiano acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo UE in uno Stato membro.

(53) La mobilità occupazionale e geografica dei lavoratori altamente qualificati provenienti dapaesi terzi dovrebbe essere riconosciuta in quanto fattore importante per aumentare l’efficienza del mercato del lavoro in tutta l’Unione, eliminare le carenze di competenze e compensare gli squilibri regionali. La mobilità all’interno dell’UE dovrebbe essere agevolata.

(54) La presente direttiva non pregiudica le disposizioni delle direttive 96/71/CE (19) e 2014/67/UE (20) del Parlamento europeo e del Consiglio.

(55) È opportuno affrontare l’incertezza giuridica che attualmente circonda gli spostamenti professionali intrapresi dai lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi, definendo il concetto di spostamenti professionali e stilando un elenco delle attività che, in ogni caso, dovrebbero essere considerate attività professionali in tutti gli Stati membri. Tali attività devono essere direttamente collegate agli interessi del datore di lavoro nel primo Stato membro e dovrebbero riguardare le funzioni svolte dal titolare di Carta blu UE nell’attività lavorativa per la quale è stata rilasciata la Carta blu UE. Al secondo Stato membro non dovrebbe essere consentito richiedere ai titolari di Carta blu UE che svolgono attività professionali di essere muniti di visto, permesso di lavoro o autorizzazione diversi dalla Carta blu UE. Se la Carta blu UE è rilasciata da uno Stato membro che non applica integralmente l’acquis di Schengen, il titolare dovrebbe avere il diritto, in virtù della Carta blu UE, di entrare e soggiornare in uno o più secondi Stati membri per esercitarvi attività professionali per un periodo non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

(56) I titolari di Carta blu UE dovrebbero essere autorizzati a spostarsi in un secondo Stato membro a condizioni semplificate qualora intendano richiedere una nuova Carta blu UE in base a un contratto di lavoro in essere o a un’offerta di lavoro vincolante. Al secondo Stato membro non dovrebbe essere consentito richiedere ai titolari di Carta blu UE di essere muniti di autorizzazioni diverse dalla Carta blu UE rilasciata dal primo Stato membro. Il secondo Stato membro dovrebbe avere la possibilità di autorizzare il titolare di Carta blu UE a iniziare il lavoro non appena abbia presentato una domanda completa di nuova Carta blu UE in tale Stato membro nei termini previsti nella presente direttiva. I titolari di Carta blu UE dovrebbero essere autorizzati a iniziare il lavoro al più tardi 30 giorni dopo la presentazione della domanda di nuova Carta blu UE. La mobilità dovrebbe basarsi sulla domanda e, di conseguenza, un contratto di lavoro dovrebbe sempre essere richiesto nel secondo Stato membro, tutte le condizioni previste dalla normativa applicabile, dai contratti collettivi o dalle prassi stabilite nei pertinenti settori occupazionali dovrebbero essere soddisfatte e la retribuzione dovrebbe rispettare la soglia stabilita dal secondo Stato membro a norma della presente direttiva.

(57) Qualora i titolari di Carta blu UE intendano presentare domanda di Carta blu UE in un secondo Stato membro per esercitare una professione regolamentata, le loro qualifiche professionali dovrebbero essere riconosciute allo stesso modo di quelle dei cittadini dell’Unione che esercitano il diritto alla libera circolazione, conformemente alla direttiva 2005/36/CE e ad altre normative nazionali e dell’Unione applicabili.

(58) Sebbene la presente direttiva preveda alcune norme speciali riguardanti l’ingresso e il soggiorno in un secondo Stato membro ai fini di attività professionali e lo spostamento verso un secondo Stato membro per soggiornarvi e lavorarvi in virtù della Carta blu UE, tutte le altre norme che disciplinano l’attraversamento delle frontiere da parte delle persone, stabilite nelle disposizioni pertinenti dell’acquis di Schengen, sono d’applicazione.

(59) Se la Carta blu UE è rilasciata da uno Stato membro che non applica integralmente l’acquis di Schengen e il titolare di Carta blu UE, nei casi di mobilità di cui alla presente direttiva, attraversa una frontiera esterna ai sensi del regolamento (UE) 2016/399 nel territorio di uno Stato membro, tale Stato membro dovrebbe poter esigere la prova che il titolare di Carta blu UE si appresta ad entrare nel suo territorio per esercitarvi un’attività professionale o per soggiornarvi e lavorarvi in virtù della Carta blu UE in base a un contratto di lavoro o a un’offerta di lavoro vincolante. In caso di mobilità per l’esercizio dell’attività professionale, tale secondo Stato membro dovrebbe poter esigere prove della finalità professionale del soggiorno, ad esempio inviti, biglietti d’ingresso, documentazione che illustri l’attività della pertinente società e la posizione del titolare di Carta blu UE in tale società.

(60) Se il titolare di Carta blu UE si sposta in un secondo Stato membro per chiedere una Carta blu UE ed è accompagnato dai familiari, tale Stato membro dovrebbe poter esigere che tali familiari presentino il loro permesso di soggiorno rilasciato nel primo Stato membro. Inoltre, in caso di attraversamento di una frontiera esterna ai sensi del regolamento (UE) 2016/399, gli Stati membri che applicano integralmente l’acquis di Schengen dovrebbero consultare il sistema d’informazione Schengen e rifiutare l’ingresso o opporsi alla mobilità delle persone per le quali in tale sistema sia stata effettuata una segnalazione ai fini del rifiuto d’ingresso o di soggiorno, secondo quanto previsto nel regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (21).

(61) Qualora un titolare di Carta blu UE si trasferisca in un secondo Stato membro sulla base di una Carta blu UE rilasciata dal primo Stato membro e il secondo Stato membro rigetti la domanda di una nuova Carta blu EU di tale titolare di Carta blu EU, la presente direttiva dovrebbe consentire al secondo Stato membro di chiedere che il titolare di Carta blu EU lasci il suo territorio. Qualora il titolare di Carta blu UE disponga ancora di una Carta blu UE valida rilasciata dal primo Stato membro, il secondo Stato membro dovrebbe poter chiedere al titolare di Carta blu UE di tornare nel primo Stato membro, ai sensi della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22). Qualora la Carta blu UE rilasciata dal primo Stato membro sia stata revocata o sia scaduta nel corso dell’esame della domanda, il secondo Stato membro dovrebbe avere la possibilità di decidere di rimpatriare il titolare di Carta blu UE in un paese terzo ai sensi della direttiva 2008/115/CE o di chiedere al primo Stato membro di permettere il rientro del titolare di Carta blu UE nel suo territorio senza inutili formalità o ritardi. In quest’ultimo caso, il primo Stato membro dovrebbe rilasciare al titolare di Carta blu UE un documento che ne consenta il rientro nel suo territorio.

(62) Ai fini del soggiorno dei beneficiari di protezione internazionale, è necessario garantire che quando tali beneficiari si spostano verso uno Stato membro diverso da quello che ha concesso loro protezione internazionale, l’altro Stato membro sia informato della situazione anteriore in materia di protezione internazionale delle persone interessate per essere in grado di adempiere agli obblighi inerenti al principio di non respingimento.

(63) Se uno Stato membro intende allontanare una persona che ha ottenuto una Carta blu UE in detto Stato e che è beneficiaria di protezione internazionale in un altro Stato membro, tale persona dovrebbe beneficiare della protezione contro il respingimento conformemente alla direttiva 2011/95/UE e all’articolo 33 della convenzione di Ginevra.

(64) Qualora l’allontanamento di un beneficiario di protezione internazionale dal territorio degli Stati membri sia consentito a norma della direttiva 2011/95/UE, gli Stati membri dovrebbero assicurare che tutte le informazioni siano ottenute da fonti pertinenti, incluso, se del caso, lo Stato membro che ha accordato protezione internazionale, e che siano valutate accuratamente al fine di garantire che la decisione di allontanare tale beneficiario rispetti l’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»).

(65) È opportuno prevedere disposizioni specifiche per quanto riguarda la presentazione di relazioni, al fine di sorvegliare l’attuazione della presente direttiva, per individuare ed eventualmente compensare le sue eventuali conseguenze in termini di fuga dei cervelli nei paesi in via di sviluppo ed evitare così lo spreco di cervelli.

(66) Dal momento che gli obiettivi della presente direttiva, ossia l’istituzione di una speciale procedura di ammissione e l’adozione di condizioni di ingresso e soggiorno, applicabili ai cittadini di paesi terzi che intendano esercitare un lavoro altamente qualificato e ai loro familiari, e la previsione dei relativi diritti, non possono essere realizzati in maniera sufficiente dagli Stati membri, specialmente per quanto riguarda la loro mobilità tra gli Stati membri e l’offerta di una serie chiara e unica di criteri di ammissione per tutti gli Stati membri – in modo da sfruttare meglio il potenziale globale di attrattiva dell’Unione – ma, a motivo della portata e degli effetti della presente direttiva, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(67) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta, in conformità all’articolo 6 TUE.

(68) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(69) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(70) A norma degli articoli 1 e 2 e dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(71)  È pertanto opportuno abrogare la direttiva 2009/50/CE,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto
La presente direttiva stabilisce:

a) le condizioni di ingresso e di soggiorno per periodi superiori a tre mesi nel territorio degli Stati membri, e i diritti dei cittadini di paesi terzi che intendono esercitare un lavoro altamente qualificato e dei loro familiari;

b) le condizioni di ingresso e di soggiorno e i diritti dei cittadini di paesi terzi e dei loro familiari di cui alla lettera a) in Stati membri diversi dallo Stato membro che per primo ha concesso una Carta blu UE.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) «cittadino di paese terzo», chiunque non sia cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, TFUE;

2) «lavoro altamente qualificato», il lavoro di una persona che:

a) nello Stato membro interessato sia tutelata in quanto lavoratore dal diritto nazionale del lavoro o in conformità alla prassi nazionale, indipendentemente dal rapporto giuridico, al fine di esercitare un lavoro reale ed effettivo per conto o sotto la direzione di un’altra persona;

b) sia retribuita per tale lavoro; e

c) possieda le qualifiche professionali superiori necessarie;

3) «Carta blu UE», il permesso di soggiorno recante il termine «Carta blu UE» che consente al titolare di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro ai sensi della presente direttiva;

4) «primo Stato membro», lo Stato membro che per primo concede una Carta blu UE a un cittadino di paese terzo;

5) «secondo Stato membro», lo Stato membro, diverso dal primo Stato membro, in cui il titolare di Carta blu UE intende esercitare o esercita il diritto alla mobilità ai sensi della presente direttiva;

6) «familiari», i cittadini di paesi terzi che sono familiari ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE;

7) «qualifiche professionali superiori», qualifiche attestate da titoli d’istruzione superiore o competenze professionali superiori;

8) «titoli d’istruzione superiore», qualsiasi diploma, certificato o altro titolo di qualifica formale rilasciato da un’autorità competente che attesti il completamento di un’istruzione superiore post-secondaria o di un ciclo d’istruzione terziaria equivalente, ossia di un insieme di corsi offerti da un istituto d’istruzione riconosciuto come istituto d’istruzione superiore o istituto d’istruzione terziaria equivalente dallo Stato in cui è situato, in cui gli studi necessari per ottenere i detti titoli hanno durata almeno triennale e corrispondono almeno al livello 6 dell’ISCED 2011 o, se del caso, al livello 6 dell’EQF, conformemente al diritto nazionale;

9) «competenze professionali superiori»:

a) per quanto riguarda le professioni elencate nell’allegato I, le conoscenze, capacità e competenze attestate da un’esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d’istruzione superiore, che sono pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o nell’offerta vincolante di lavoro, e che sono state acquisite nel corso del periodo stabilito all’allegato I per ciascuna professione pertinente;

b) per quanto riguarda le altre professioni, solo se previsto dal diritto nazionale o dalle procedure nazionali, le conoscenze, capacità e competenze attestate da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d’istruzione superiore, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all’offerta vincolante di lavoro;

10) «esperienza professionale», l’esercizio effettivo e legittimo della professione in questione;

11) «professione regolamentata», una professione regolamentata quale definita all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36/CE;

12) «professione non regolamentata», una professione che non è regolamentata;

13) «attività professionale», un’attività temporanea collegata direttamente agli interessi professionali del datore di lavoro e ai doveri professionali del titolare di Carta blu UE sulla base del contratto di lavoro nel primo Stato membro, che comprende la partecipazione a riunioni professionali interne o esterne, a conferenze o seminari, la negoziazione di accordi commerciali, le attività di vendita o marketing, la ricerca di opportunità professionali, la partecipazione ad una formazione;

14) «protezione internazionale», la protezione internazionale quale definita all’articolo 2, lettera a), della direttiva 2011/95/UE.

Articolo 3
Ambito di applicazione

1.   La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi, o che sono stati ammessi, nel territorio di uno Stato membro per esercitarvi un lavoro altamente qualificato ai sensi della presente direttiva.

2.   La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi:

a) che chiedono protezione internazionale e sono in attesa di una decisione sul loro status o che sono beneficiari di protezione temporanea in conformità della direttiva 2001/55/CE (23) del Consiglio in uno Stato membro;

b) che chiedono protezione in conformità del diritto nazionale, di obblighi internazionali o della prassi di uno Stato membro e sono in attesa di una decisione sul loro status, o che sono beneficiari di protezione in conformità del diritto nazionale, id obblighi internazionali o della prassi di uno Stato membro;

c) che fanno domanda di soggiorno in uno Stato membro in qualità di ricercatori ai sensi della direttiva (UE) 2016/801 al fine di svolgere un progetto di ricerca;

d) che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo UE in uno Stato membro ai sensi della direttiva 2003/109/CE ed esercitano il loro diritto di soggiornare in un altro Stato membro per svolgere un’attività economica subordinata o autonoma;

e) che entrano in uno Stato membro in virtù di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l’ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli investimenti, ad eccezione dei cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro nell’ambito di trasferimenti intra-societari ai sensi della direttiva 2014/66/UE;

f) la cui espulsione è stata sospesa per motivi di fatto o di diritto;

g) che rientrano nell’ambito della direttiva 96/71/CE per la durata del distacco sul territorio dello Stato membro interessato; o

h) che, in virtù di accordi conclusi tra l’Unione e gli Stati membri, da un lato, e paesi terzi, dall’altro, e in quanto cittadini di tali paesi terzi, godono di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell’Unione.

3.   La presente direttiva fa salvo il diritto degli Stati membri di rilasciare permessi di soggiorno diversi dalla Carta blu UE ai fini dello svolgimento di lavori altamente qualificati. Tali permessi non danno diritto di soggiornare negli altri Stati membri come previsto nella presente direttiva.

Articolo 4
Disposizioni più favorevoli

1.   La presente direttiva fa salve le disposizioni più favorevoli:

a) del diritto dell’Unione, inclusi gli accordi bilaterali o multilaterali tra l’Unione, o l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e uno o più paesi terzi, dall’altra; e

b) di accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi.

2.   La presente direttiva fa salva la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli rispetto all’articolo 8, paragrafo 5, all’articolo 11, all’articolo 15, paragrafo 4, agli articoli 16 e 17 e all’articolo 18, paragrafo 4.


 

Mercoledì, 20 Ottobre 2021