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Circolare n. 40356 del 27 febbraio 2018 Ministero dio Grazia e Giustizia

Minori stranieri non accompagnati - istituzione presso i Tribunali per i minorenni del registro delle tutele dei minori -

Ministero dio Grazia e Giustizia


La legge 7 aprile 2017, n. 47 ha introdotto disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati modificando, tra l’altro, il d.lgs. n. 142 del 2015. Successivamente, il d.lgs. 22 dicembre 2017, n. 220 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 2018, n. 12) ha introdotto disposizioni integrative e correttive del cennato decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (cd. “correttivo”). Per quanto qui di interesse, tale ultima decretazione ha sostituito il disposto dell’art. 19, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, realizzando un trasferimento di competenza giurisdizionale dal giudice ordinario – in persona del giudice tutelare – al giudice minorile: il Tribunale per i minorenni, in particolare, è dunque divenuto l’autorità giudiziaria competente per l’apertura e la gestione delle tutele aperte in favore dei minori non accompagnati (articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 2 del d.lgs. n. 220 del 2017). Il “correttivo” (d.lgs. n. 220 del 2017), tuttavia, nulla ha espressamente previsto quanto all’attività di registrazione delle tutele aperte in favore dei minori dall’ufficio minorile. Giova al riguardo ricordare che la legge 2 dicembre 1991, n. 399 ha “delegificato” le norme concernenti i registri che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari.

Il regolamento sulla tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari (d.m. 27 marzo 2000, n. 264) prevede che i registri de quibus siano tipici (quelli previsti da codici, leggi speciali, regolamenti: v. art. 1, comma 1, lett. a)) e il «registro delle tutele dei minori» è espressamente previsto dall’art. 13, comma 1, n. 32.

Ai sensi dell’art. 47 disp att. c.c., «presso l’ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei minori e degli interdetti, un registro delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati ed un registro delle amministrazioni di sostegno» (norma così modificata dalla legge 9 gennaio 2004 n. 6). Presso il giudice tutelare è, quindi, espressamente istituito un apposito registro delle tutele dei minori (richiamato dal d.m. 27 marzo 2000, n. 264). Come detto, in occasione del trasferimento al Tribunale per i minorenni della competenza sulle tutele dei minori non accompagnati, il Legislatore non ha però previsto l’istituzione di registro di cancelleria ad hoc presso il Tribunale per i minorenni.

Al riguardo deve ricordarsi che, ai sensi del nuovo art. 19, comma 5, d.lgs. n. 142 del 2015, l’autorità di pubblica sicurezza dà immediata comunicazione della presenza di un minore non accompagnato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni «per l’apertura della tutela e la nomina del tutore ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione del medesimo codice, in quanto compatibili». Le disposizioni di attuazione del codice civile sono dunque richiamate come applicabili, in quanto compatibili, e tra tali disposizioni vi è anche quella del citato art. 47 disp. att. c.c. A questa conclusione si perviene non solo sulla base della norma di rinvio di cui si è detto, ma anche valorizzando la finalità del “correttivo”, che è quella di trasferire all’ufficio minorile la gestione delle tutele dei minori non accompagnati, realizzando un sistema giuridico equivalente a quello garantito, per il passato, dal giudice tutelare. L’equivalenza di garanzie si traduce in una equivalenza di “servizio” che, di fatto, sarebbe carente in assenza di un registro pubblico tenuto dall’ufficio giudiziario. Vi è anche da dire che il richiamo alle disposizioni di attuazione non avrebbe altrimenti senso se non fosse inteso come rinvio a tutte le norme ivi previste, che danno una ossatura all’istituto della tutela del minore.

Che il registro delle tutele, ex art. 47 disp. att. c.c., si applichi anche al Tribunale per i minorenni è evidenziato anche nella relazione allo schema del citato decreto legislativo, nel quale si legge che: “le novelle introdotte non prevedono norme speciali sulla tutela da parte del tribunale dei minorenni, in quanto resta fermo il rinvio alle disposizioni contenute negli articoli 343 e seguenti del codice civile (libro primo- titolo X - Capo I - Della tutela dei minori). Tuttavia si specifica che tali disposizioni si applicano «in quanto compatibili»: tale precisazione appare conseguente al fatto che le citate norme del codice fanno testuale riferimento alla competenza del tribunale ordinario (giudice tutelare)”. A medesime conclusioni è inoltre pervenuta la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati che, per quanto di competenza, ha implementato il registro informatico delle tutele dei minori ex art. 47 disp. att. c.c. nell’ambito del sistema SIGMA civile, ed è in procinto di diramare le proprie istruzioni sulla tenuta del registro sopra indicato.

A quanto fin qui esposto preme soltanto aggiungere che, essendo il d.lgs. n. 220 del 2017 entrato in vigore in data 31 gennaio 2018, e prevedendo l’art. 4, comma 2, che “le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 2, si applicano in relazione alle comunicazioni effettuate dopo il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto”, il registro delle tutele dei minori dovrà essere operativo con decorrenza dal prossimo 2 marzo 2018.

Si invitano gli Uffici in indirizzo a dare pronta esecuzione a quanto di competenza.



Martedì, 27 Febbraio 2018