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Circolare n. K.60.1/86 del 7 novembre 1996 Ministero dell'Interno

Procedimenti di concessione della cittadinanza italiana D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, concernente il regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana. Competenze delle autorità riceventi le istanze -

Ministero dell'Interno


OGGETTO: Procedimenti di concessione della cittadinanza italiana D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, concernente il regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana. Competenze delle autorità riceventi le istanze.

Com’è noto, il D.P.R. 18/4/94, n.362, concernente il regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana, ha attribuito nuove competenze alle Prefetture nella succitata materia sia per quanto concerne la ricezione delle istanze per l'acquisto del nostro status civitatis sia per quanto attiene la verifica della regolarità e completezza degli atti alle stesse allegati. A quasi due anni dall'entrata in vigore del predetto Regolamento si ritiene opportuno attirare l’attenzione in ordine alla esatta applicazione delle istruzioni già diramate con circolare pari numero in data 23.12.1994, con riferimento ai sottoelencati adempimenti di particolare rilevanza per il corretto avvio del procedimento.
Inoltre, si tiene ad evidenziare che per taluni di questi (invio immediato di copia dell'istanza, dichiarazione dell'inammissibilità della stessa), gli Uffici riceventi, ove dispongano di attrezzature idonee, vorranno esaminare la possibilità di procedere alla diretta memorizzazione dei dati contenuti nelle istanze e di quelli concernenti le ulteriori determinazioni adottate riempiendo i relativi campi della maschera, per la trasmissione degli stessi per via Telematica al CED di questa Direzione Generale, in sostituzione dell'invio cartaceo.
Ciò consentirà la ricezione in tempo reale dei dati afferenti il richiedente ed il conseguente avvio immediato della rituale istruttoria, con sensibile contrazione dei tempi procedimentali nel rispetto di quelli assegnati per legge.
A tal fine, pertanto, si vorranno rappresentare a questa Direzione Generale le difficoltà incontrate nell'avvio di tali procedure (carenza di apparecchiature HARDWARES, collegamenti telefonici, istruzione del personale da adibirsi alle suddette operazioni, ecc.).
Ciò premesso, si richiamano schematicamente gli adempimenti di particolare rilevanza per gli Uffici riceventi le domande di acquisto della cittadinanza italiana:

1) INVIO IMMEDIATO DI COPIA DELL'ISTANZA
(art. 2, comma 1, D.P.R. 362/94):
dovrà essere effettuato, esclusivamente, a questa Direzione Generale per l’Amministrazione Generale e per gli Affari del Personale, Servizio Cittadinanza, Affari Speciali e Patrimoniali -Divisione Cittadinanza, evidenziando l’eventuale carenza, in capo all'interessato, dei presupposti legittimanti la proposizione della domanda. Ciò al fine di consentire una rapida adozione delle successive determinazioni di spettanza della scrivente.
L'adempimento di che trattasi, come detto, sarà da ritenersi assorbito dalla trasmissione in via telematica dei dati afferenti l’istanza.

2) SUCCESSIVO INVIO DELL'ORIGINALE DELL'ISTANZA CORREDATA DELLA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE
(art. 2, comma 1 D.P.R. 362/94):
dovrà essere effettuato, se l'istanza è regolare e completa, entro 30 giorni dalla data della sua presentazione, a questa Direzione Generale, Servizio Cittadinanza, Affari Speciali e Patrimoniali, corredata di tutta la prescritta documentazione, parimenti in originale. Contestualmente dovrà essere trasmessa copia informale dell'istanza e della documentazione allegata, al MINISTERO DELL’INTERNO, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli Affari Generali Servizio Stranieri, nonchè al MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, Direzione Generale per l’Emigrazione e gli Affari Sociali-Ufficio VIII.

3) INCOMPLETEZZA O IRREGOLARITA' DELL'ISTANZA E/O DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE
(art. 2, comma 2 D.P.R. n.. 362/94):
gli Uffici riceventi dovranno evidenziare all'interessato la riscontrata incompletezza o irregolarità della domanda e/o della relativa documentazione entro 30 giorni dalla data di presentazione.
Al riguardo, non può non rilevarsi come l’espletamento del predetto adempimento, entro il termine assegnato per legge agli Uffici riceventi , è in stretta aderenza alla “ratio legis” del DPR n. 362/94 diretta al rispetto dei principi i tradotti nell’ordinamento in ordine alla trasparenza ed alla certezza dei tempi di definizione dei procedimenti amministrativi.
Pertanto, in relazione a quanto sopra detto, la massima attenzione dovrà essere posta nella disamina della completezza dei documenti e della loro regolarità, al fine di rilevarne eventuali vizi ed invitare l’interessato alle necessarie integrazioni.
Al riguardo, si ritiene opportuno integrare le osservazioni gia formulate con la precedente circolare p.n. del 23.12.1994 (allegato 1) in ordine alla regolarità e completezza dei seguenti documenti:

a) l’istanza, debitamente sottoscritta con firma autenticata, sulla quale dovrà essere apposto il timbro datario di ricezione della Prefettura, dovrà contenere l’indicazione dei presupposti in base ai quali l’interessato ritenga di chiedere la cittadinanza specificando la relativa norma di legge invocata oltre, ovviamente, tutti i dati evidenziati nello schema che si trasmette (allegati 2 e 3), integrato in taluni punti rispetto a quello già inviato con la circolare in data 23.12.1994.
Il nuovo modello appare idoneo a soddisfare le esigenze dettate dall’inderogabile necessità di pervenire alla progressiva sostituzione della documentazione cartacea mediante la citata trasmissione per via telematica dei dati afferenti le istanze di naturalizzazione.
Pertanto, gli interessati dovranno essere invitati ad utilizzare preferibilmente il nuovo modello allegato, da compilarsi con cura in ogni sua parte, la cui struttura appare di fondamentale rilievo in relazione alle esigenze di informatizzazione del procedimento. Si rammenta che l’istanza dovrà essere corredata di tutta la documentazione regolare e completa gia indicata nella succitata circolare, il cui elenco, allegato al modello di domanda di che trattasi, si unisce alla presente.

b) le generalità del richiedente riportate nei documenti tanto italiani quanto stranieri forniti a corredo dell’istanza, dovranno risultare esattamente coincidenti in tutti detti atti.
Nei casi di gravi ed insanabili discordanze riguardanti le generalità contenute nei documenti formati all'estero dalle competenti Autorità straniere (nascita, penale, passaporto), l'Autorità ricevente non risultando sanabile una simile difformità dovrà far luogo alla immediata dichiarazione di inammissibilità dell'istanza con provvedimento motivato, dandone comunicazione all'interessato e a questo Ufficio.
Nei casi in cui tale difformità fosse riscontrata tra la documentazione rilasciata dalle Autorità del Paese di origine e quella rilasciata dalle Autorità italiane, l'interessato dovrà essere invitato a provvedere alla necessaria rettifica della documentazione italiana in conformità alle generalità risultanti dalla documentazione straniera, entro un termine ragionevole di tempo assegnatogli (almeno 4 mesi).
Infatti, si ritiene opportuno rammentare che ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge 31.5.1995, n. 218, concernente la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato "l’esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto" .
Inoltre, si evidenzia che in taluni ordinamenti gli elementi costitutivi del cognome e del nome che individuano una persona fisica possono risultare differenti da quelli presi in considerazione dall'ordinamento italiano. Pertanto, nella disamina della regolarità della documentazione esibita dai richiedenti la cittadinanza, per quanto attiene alle generalità, dovrà farsi riferimento esclusivamente a quelle desumibili dalla documentazione straniera prodotta (atto originale di nascita, passaporto, certificato penale del paese d'origine e/o di successiva eventuale residenza).
A tali generalità dovranno essere dunque conformi quelle contenute negli atti rilasciati dalle nostre autorità (residenza, matrimonio, permesso soggiorno, stato famiglia, certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziale). Nei casi in cui non siano chiaramente deducibili dai precitati certificati stranieri gli elementi costitutivi del nome (cognome) e/o del prenome (nome proprio) dello straniero istante, dovrà essere esibita un'attestazione consolare al precipuo scopo dell’indicazione della sequenza e/o degli elementi costitutivi delle proprie generalità;

c) atto di nascita: nelle ipotesi in cui sussiste la comprovata impossibilità di presentare l'atto di nascita dovrà in sua sostituzione essere prodotto atto di notorietà, formato davanti al Pretore del luogo ove l’interessato risiede, analogamente all'ipotesi contemplata dall'art. 97 del R.D.9.7.1939, n. 1238, concernente l'Ordinamento dello stato civile.
Secondo la succitata disposizione l'atto dovrà contenere la dichiarazione giurata dei testimoni, nella quale essi devono indicare il nome, il cognome, la professione , la residenza dell’interessato e dei suoi genitori se conosciuti, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza e le cause per cui non può essere prodotto l'atto di nascita nonchè le circostanze relative alla conoscenza che ciascun testimone ha delle siffatte dichiarazioni.
E’ stato altresì segnalato che in alcuni Paesi viene rilasciato un solo ed unico atto di nascita da valere all'estero che debitamente tradotto e vistato viene allegato alle istanze di naturalizzazione.
Pertanto, nell'ipotesi in cui venga attestata tale circostanza, l'Ufficio ricevente potrà procedere direttamente alla riproduzione del certificato di che trattasi ed alla sua autenticazione, a norma dell'art. 14 della Legge 4 gennaio 1968, n.15, da prodursi a corredo della domanda in sostituzione dell'originale atto.

4) OSSERVAZIONI DELL'AUTORITA' RICEVENTE
(art. 2, comma 1, D.P.R. n. 362/94):
si rammenta che le osservazioni di cui al comma 1 dell'art. 2 del D.P.R. n. 362, devono essere inoltrate a questo Ministero entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza contestualmente alla relativa documentazione, salvo il caso previsto dal comma 2 del medesimo articolo, concernente l'ipotesi di incompletezza o irregolarità della domanda o della relativa documentazione. Ciò premesso, si ribadisce l'inderogabile necessità che questo Ufficio sia comunque posto nella condizione di avviare tempestivamente l'istruttoria centrale di competenza.
Dette osservazioni da formulare a cura delle SS.LL., in ordine allo straniero od apolide aspirante alla cittadinanza italiana, dovranno essere redatte sulla base delle risultanze attinte sul conto dell'interessato dalle locali Autorità di P.S. nelle quali si rende opportuno siano evidenziati, oltre quelli indicati nella predetta circolare del 23.l2.l994 (pag. l3 e seg.), i seguenti ulteriori elementi, particolarmente rilevanti per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 legge n.9l/92:

a) livello di assimilazione della cultura e integrazione nell’ambiente nazionale da parte del soggetto; grado di conoscenza della lingua italiana e dei principi fondamentali cui si ispira il nostro ordinamento;

b) composizione della famiglia dell’istante e grado di integrazione nella società italiana con particolare riferimento al coniuge, all'attività lavorativa svolta dai componenti maggiorenni e al regolare adempimento dei correlati obblighi tributari e contributivi in genere; notizie circa i figli minori facenti parte del nucleo familiare, con riguardo all'osservanza degli obblighi scolastici previsti per legge; specificazione circa l’eventuale richiesta di naturalizzazione italiana proposta da parte di taluno dei componenti la famiglia dell'istante.
Si fa presente che tali notizie potranno essere dedotte anche da colloqui ai quali non può essere invitato liberamente l'istante, al fine di meglio riscontrare il concorrere degli elementi tali da configurare l'esistenza di una legittima aspirazione al mutamento della cittadinanza di origine o comunque all’acquisto della cittadinanza italiana.

5) DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITA’ DELL’ISTANZA
(art. 2, comma 3 D.P.R. 362/94)
nel caso in cui la riscontrata incompletezza o irregolarità delle domande e/o della relativa documentazione non sia stata sanata ovvero la nuova documentazione prodotta nel termine assegnato risulti a sua volta irregolare o incompleta, dovrà farsi luogo alla dichiarazione di inammissibilità dell’istanza, con provvedimento motivato, di cui verrà data comunicazione allo scrivente. Come detto al punto 3, lettera b), occorrerà procedere alla immediata dichiarazione di inammissibilità dell'istanza nelle ipotesi di gravi difformità delle generalità riscontrate nei documenti formati all’estero dalle competenti Autorità straniere.
Infatti, è da ritenersi che simili discordanze non siano suscettibili di sanatoria e, pertanto, l’interessato non verrà invitato a provvedere a qualsivoglia regolarizzazione.

6) CERTIFICATO DI SVINCOLO DALLA CITTADINANZA STRANIERA POSSEDUTA DAL NATURALIZZANDO
(art. 1 comma 4 D.P.R. n. 362/94 in relazione al quale è stato emanato il D.M. 22.11.1994 concernente l'allegazione di ulteriori, documenti a corredo delle istanze di naturalizzazione):
attesi i reiterati quesiti, formulati anche da parte dei diretti interessati, si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti in ordine alla certificazione concernente il c .d. "svincolo" .
Com'e noto, lo svincolo (rinuncia) dalla cittadinanza di origine posseduta dai cittadini stranieri che invocano il conferimento di quella italiana è adempimento richiesto per i procedimenti attivati ai sensi dell’art.9 della legge 5.2.1992, n.91, a conclusione della rituale istruttoria sulle relative istanze di naturalizzazione che Ministero dell’Interno abbia evidenziato il possesso da parte dell'interessato di tutti i requisiti ritenuti necessari ai fini dell'adozione del provvedimento concessorio.
Si evidenzia al riguardo che la produzione di detto documento è prescritta dal D.M. 22.11.94.
Si soggiunge che anche per il passato la costante giurisprudenza del citato Collegio, cui vengono sottoposte le predette istanze per acquisire sulle stesse il prescritto parere, ha sempre ritenuto necessario detto adempimento nella considerazione che rappresenti l’inequivoca volontà, riferita al richiedente la nuova naturalità, di entrare a far parte del-la nostra Comunità nazionale a pieno titolo e non già per meri motivi di “comodità di carriera, di professione o di vita”. Inoltre, si segnala che lo svincolo viene richiesto limitatamente alle ipotesi in cui detta rinuncia sia consentita dall'ordinamento del Paese di appartenenza dell’interessato nonchè a quelle in cui la cittadinanza di origine non si perda automaticamente per effetto di acquisto volontario di altra straniera.
E’ da ritenere, infine, irrilevante la previsione, eventualmente contemplata dall’ordinamento del Paese di appartenenza, della possibilità per i propri cittadini di acquistare una cittadinanza straniera senza incorrere nella perdita di quella posseduta.
Pertanto, ove l’ordinamento del Paese di cui il richiedente detiene la cittadinanza preveda la possibilità di rinunciare a quella naturalità, l’interessato è tenuto a produrre, su richiesta della scrivente per il tramite della Prefettura competente, il certificato di svincolo, ovvero idonea documentazione attestante l’avvio della relativa procedura.
Detta certificazione è da ritenersi quindi necessaria per la definizione del procedimento di concessione della cittadinanza italiana attivato ai sensi dell’art. 9, mentre non viene richiesta agli stranieri o apolidi coniugati con cittadino italiano i Ministero dell’Interno quali abbiano proposto domanda di acquisto della cittadinanza ai sensi degli artt. 5 e 7 della legge n. 91/92.
Si ritiene poi di evidenziare l’opportunità che gli Uffici interessati, nei casi in cui sia intervenuta corrispondenza, riportino il numero di posizione archivistica assegnato dalla Divisione al procedimento cui la stessa si riferisce in modo da consentirne l’immediata acquisizione al relativo fascicolo per la conseguente trattazione.
Appare superfluo sottolineare l’inderogabile necessità che gli adempimenti sopra evidenziati vengano posti in essere con la massima scrupolosità e nei termini assegnati. Infatti, non può non rilevarsi come in numerose circostanze quest’Ufficio è stato posto nella ineluttabile condizione di doversi sostituire a quelli riceventi, nei casi di omessa o parziale loro attività istruttoria, per l’espletamento di specifici adempimenti agli stessi demandati dalle disposizioni di rango normativo contenute nel D.P.R. n. 362/94.
Con l'occasione si fa presente che il Ministero degli Affari Esteri ha fatto conoscere che, a seguito dell'accettazione intervenuta in data 19.7.1996 da parte dei Paesi Bassi (Olanda), il Secondo Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla riduzione dei casi di plurima nazionalità, (siglato a Strasburgo il 2 febbraio 1993), è entrato in vigore nei confronti di quel Paese dal 20 agosto 1996. Pertanto per l'Italia il Protocollo risulta efficace con la Francia a decorrere dal 24 marzo 1995 e con l'Olanda dal 20 agosto 1996.
Circa gli effetti dello strumento in parola si richiama il contenuto della circolare n. K.19.CE/8 datata 28.3.1995 (allegato 4), significando che i Paesi Bassi hanno reso la dichiarazione di accettare il Protocollo. per il Regno in Europa, le Antille Olandesi e Aruba.
Nel ribadire l'esigenza di una puntuale e corretta osservanza degli adempimenti sopra illustrati, si pregano le SS.LL. di voler fornire un cortese cenno di assicurazione.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to (Marino)




Giovedì, 7 Novembre 1996