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Decisione n. 2008/615/GAI del 23 giugno 2008 del Consiglio (Gazzetta ufficiale dell’UE n. L210/1 del 6-8-2008)

Sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e b), l’articolo 31, paragrafo 1, lettera a), l’articolo 32 e l’articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista l’iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica federale di Germania, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica italiana, della Repubblica di Finlandia, della Repubblica portoghese, della Romania e del Regno di Svezia,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1) In seguito all’entrata in vigore del trattato fra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica Francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria riguardante il potenziamento della cooperazione transfrontaliera, in particolare al fine di lottare contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale («trattato di Prüm»), la presente iniziativa è presentata, di concerto con la Commissione europea, nel rispetto delle disposizioni del trattato sull’Unione europea, allo scopo di incorporare la sostanza delle disposizioni del trattato di Prüm nel quadro giuridico dell’Unione europea.

(2) Le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere dell’ottobre 1999 hanno confermato la necessità di migliorare lo scambio di informazioni fra le autorità competenti degli Stati membri al fine di individuare i reati e indagare su di essi.

(3) Relativamente al programma dell’Aia per il rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell’Unione europea del novembre 2004 il Consiglio europeo si è detto convinto che la realizzazione di tale obiettivo richiede un approccio innovativo nei confronti dello scambio transfrontaliero di informazioni in materia di applicazione della legge.

(4) Il Consiglio europeo ha pertanto affermato che lo scambio di tali informazioni dovrebbe soddisfare le condizioni che si applicano al principio di disponibilità. Ciò significa che un ufficiale di un servizio di contrasto di uno Stato membro dell’Unione che ha bisogno di informazioni nell’esercizio delle sue funzioni può ottenere tali informazioni da un altro Stato membro, e che le autorità incaricate dell’applicazione della legge nell’altro Stato membro che dispone di tali informazioni sono tenute a trasmettergliele per i fini dichiarati, tenendo conto dei requisiti relativi alle indagini in corso in detto Stato membro.

(5) Il Consiglio europeo ha fissato al 1o gennaio 2008 il termine per realizzare tale obiettivo del programma dell’Aia.

(6) La decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell’Unione europea incaricate dell’applicazione della legge (2), stabilisce già le norme in virtù delle quali le autorità degli Stati membri incaricate dell’applicazione della legge possono scambiarsi le informazioni e l’intelligence esistenti rapidamente e efficacemente ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni penali di intelligence.

(7) Il programma dell’Aia per il rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia afferma altresì che si dovrebbero sfruttare appieno le nuove tecnologie e che dovrebbe altresì esservi l’accesso reciproco alle banche dati nazionali, pur stabilendo che nuove banche dati centralizzate a livello europeo dovrebbero essere create soltanto sulla base di studi che ne dimostrino il valore aggiunto.

(8) Per una cooperazione internazionale efficiente è di fondamentale importanza poter scambiare informazioni precise in modo rapido ed efficace. Lo scopo è l’introduzione di procedure che promuovano mezzi rapidi, efficaci ed economici di scambio delle informazioni. Per l’uso congiunto dei dati, occorre che tali procedure siano affidabili e prevedano adeguate garanzie dell’esattezza e della sicurezza dei dati stessi durante la loro trasmissione e archiviazione, nonché procedure per la registrazione dello scambio di dati e restrizioni all’uso delle informazioni scambiate.

(9) Il trattato di Prüm soddisfa tali requisiti. Per soddisfare i requisiti sostanziali del programma dell’Aia per tutti gli Stati membri nei tempi fissati dal medesimo, la sostanza delle parti essenziali del trattato di Prüm dovrebbe applicarsi a tutti gli Stati membri.

(10) La presente decisione contiene pertanto disposizioni basate sulle principali disposizioni del trattato di Prüm e intese a migliorare lo scambio di informazioni ai cui sensi gli Stati membri si concedono reciprocamente diritti di accesso ai rispettivi schedari automatizzati di analisi del DNA, sistemi automatizzati di identificazione dattiloscopica e dati di immatricolazione dei veicoli. Nel caso di dati provenienti da schedari nazionali di analisi del DNA e da sistemi di identificazione dattiloscopica, un sistema «hit/no hit» dovrebbe consentire allo Stato membro che effettua la consultazione di chiedere in un secondo tempo allo Stato membro che gestisce lo schedario i dati personali specifici corrispondenti e, se necessario, ulteriori informazioni mediante procedure di assistenza reciproca, comprese quelle adottate ai sensi della decisione quadro 2006/960/GAI.

(11) Ciò renderebbe notevolmente più rapide le attuali procedure consentendo agli Stati membri di accertare se un altro Stato membro disponga delle informazioni necessarie e, in caso affermativo, quale sia tale Stato membro.

(12) Il raffronto transfrontaliero dei dati dovrebbe aprire una nuova dimensione nella lotta alla criminalità. Le informazioni ottenute raffrontando i dati dovrebbero offrire agli Stati membri nuovi approcci alle indagini e svolgere dunque un ruolo cruciale nell’assistenza alle loro autorità, incaricate dell’applicazione della legge e autorità giudiziarie.

(13) Le norme si basano sul collegamento in rete delle banche dati nazionali degli Stati membri.

(14) Nel rispetto di determinate condizioni, gli Stati membri dovrebbero poter trasmettere dati personali e non personali per migliorare lo scambio di informazioni al fine di prevenire i reati e di mantenere l’ordine e la sicurezza pubblici, in relazione ad eventi di rilievo a dimensione transfrontaliera.

(15) Nell’applicare l’articolo 12, gli Stati membri possono decidere di dare priorità alla lotta alla criminalità grave tenendo presenti le limitate capacità tecniche disponibili per la trasmissione dei dati.

(16) Oltre a migliorare lo scambio di informazioni è necessario disciplinare altre forme di collaborazione più stretta tra le autorità di polizia, in particolare mediante operazioni di sicurezza congiunte (ad esempio pattugliamenti congiunti).

(17) Una più stretta cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale deve andare di pari passo con il rispetto dei diritti fondamentali, in particolare il diritto al rispetto della riservatezza e la protezione dei dati personali, che deve essere garantito da disposizioni speciali relative alla protezione dei dati, appositamente concepite per tener conto della particolare natura di varie forme di scambio di dati. Tali disposizioni specifiche in materia di protezione dei dati dovrebbe tener conto in particolare della natura specifica dell’accesso in linea transfrontaliero a banche dati. Poiché l’accesso in linea non consente allo Stato membro che gestisce lo schedario di effettuare controlli preliminari, dovrebbe essere istituito un sistema che garantisca una verifica a posteriori.

(18) Il sistema «hit/no hit» offre una struttura di raffronto dei profili anonimi, nella quale i dati supplementari a carattere personale sono scambiati solo dopo una risposta positiva, la cui trasmissione e il cui ricevimento sono disciplinati dalla legislazione nazionale comprese le norme relative all’assistenza giudiziaria. In tal modo si garantisce un sistema adeguato di protezione dei dati, essendo inteso che la trasmissione di dati personali ad un altro Stato membro richiede un livello adeguato di protezione dei dati da parte degli Stati riceventi.

(19) Nella consapevolezza che uno scambio capillare di informazioni e dati è il risultato di una più stretta cooperazione giudiziaria e di polizia, la presente decisione mira ad assicurare un livello adeguato di protezione dei dati. Essa si attiene al livello di protezione prescritto per il trattamento dei dati personali dalla convenzione del Consiglio d’Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, dal protocollo aggiuntivo dell’8 novembre 2001 della convenzione nonché dai principi della raccomandazione R  (87)  15 del Consiglio d’Europa che disciplina l’uso di dati personali nel settore della polizia.

(20) Le disposizioni in materia di protezione dei dati contenute nella presente decisione comprendono anche i principi in materia di protezione dei dati resi necessari dalla mancanza di una decisione quadro sulla protezione dei dati nel terzo pilastro. Detta decisione quadro, una volta approvata, dovrebbe applicarsi all’intero settore della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale a condizione che il suo livello della protezione dei dati non sia inferiore al livello di protezione prescritto dalla convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale del 28 gennaio 1981 e relativo protocollo addizionale dell’8 novembre 2001, e che tenga conto della raccomandazione n. R  (87)  15, del 17 settembre 1987, del comitato dei ministri agli Stati membri che disciplina l’uso di dati personali nel settore della polizia, anche se i dati non sono trattati in modo automatizzato.

(21) Poiché gli obiettivi della presente decisione, in particolare il miglioramento dello scambio di informazioni nell’Unione europea, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri isolatamente data la natura transfrontaliera della lotta alla criminalità e delle questioni relative alla sicurezza e poiché in tale ambito gli Stati membri sono costretti a fare affidamento gli uni sugli altri, e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, il Consiglio può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea, cui fa riferimento l’articolo 2 del trattato sull’Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nell’articolo 5 del trattato CE.

(22) La presente decisione rispetta i diritti fondamentali ed ottempera ai principi sanciti, in particolare, dalla carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

DECIDE:

Decisione n. 2008/615/GAI del 23 giugno 2008

 

Lunedì, 23 Giugno 2008