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Decreto 28 giugno 2023 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (GU n.183 del 7-8-2023)

Determinazione del contingente triennale 2023/2025 per l'ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini

 IL MINISTRO DEL LAVORO
 E DELLE POLITICHE SOCIALI
 
 di concerto con
 
 IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
 E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
 
 e con

  IL MINISTRO DELL'INTERNO
 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;
  Visto in particolare, l'art. 27, comma 1 del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  che,  tra  i  casi  particolari  di  ingresso dall'estero, alla lettera f),  prevede  l'ingresso  di  persone  che, autorizzate a soggiornare per  motivi  di  formazione  professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di  lavoro italiani;
  Visto l'art. 39-bis, comma 1  del  decreto  legislativo  25  luglio 1998, n. 286, che, alla lettera b), n. 1), consente l'ingresso  e  il soggiorno per motivi di studio  dei  cittadini  stranieri  ammessi  a frequentare corsi di formazione professionale  e  tirocini  formativi nell'ambito del  contingente  triennale  stabilito  con  decreto  del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di  concerto  con  i Ministri dell'interno e degli affari esteri,  sentita  la  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui  al  decreto  legislativo  29 agosto 1997, n. 281;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma  6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», come modificato  dal decreto del Presidente della Repubblica  18  ottobre  2004,  n.  334, recante «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.  394,  in  materia  di immigrazione»;
  Visto in particolare, l'art. 40, comma 9, lettera  a)  del  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  e  successive modificazioni, che prevede che gli stranieri possono fare ingresso in Italia, per finalita'  formativa,  per  lo  svolgimento  di  tirocini funzionali  al   completamento   di   un   percorso   di   formazione professionale;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro  degli  affari esteri e della cooperazione internazionale del 9 luglio 2020, che  ha determinato il contingente triennale 2020/2022 fissando nel numero di 7.500 gli ingressi per stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui all'art. 44-bis, comma 5 del decreto del Presidente della  Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni e,  nel  numero  di 7.500 gli ingressi per  stranieri  chiamati  a  svolgere  i  tirocini formativi di cui all'art. 40, comma 9, lettera  a)  del  decreto  del Presidente della  Repubblica  31  agosto  1999,  n.  394,  successive modificazioni;
  Viste le linee guida in materia di tirocini per  persone  straniere residenti all'estero  adottate  con  accordo  tra  Stato,  regioni  e Province autonome di Trento e Bolzano il 5 agosto 2014;
  Considerato che, dal numero  dei  visti  di  ingresso  per  studio, tirocinio e formazione rilasciati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l'utilizzo  del  contingente,  nel triennio 2020/2022, risulta ridotto rispetto alla disponibilita', con un impiego complessivo di 3.219 quote su un totale di 15.000 quote;
  Considerata l'opportunita' di mantenere  invariato,  nonostante  il sottoutilizzo, il contingente per il prossimo triennio 2023/2025, per futuri accordi di collaborazione con Paesi terzi  per  l'ingresso  di cittadini per lo svolgimento di tirocini;
  Considerato altresi' che si tratta di una  programmazione  su  base triennale e che le tipologie di ingresso considerate, al termine  del periodo di formazione o tirocinio, sono convertibili in  permessi  di soggiorno per motivi di lavoro, consentendo l'ingresso di  manodopera qualificata, per le eventuali future esigenze del mercato del  lavoro italiano;
  Acquisito dagli enti competenti la conferma, anche per il  triennio 2023/2025, del contingente previsto nel precedente triennio;
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra lo Stato, le regioni  e  le  province  autonome  di  cui  al  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive  modificazioni,  reso nella seduta del 7 giugno 2023;
 
 Decreta:
 
 Art. 1
 
  1. Per il triennio 2023/2025  il  limite  massimo  di  ingressi  in Italia degli stranieri in possesso  dei  requisiti  previsti  per  il rilascio del visto di studio e' determinato in:
    a)  7.500  unita'  per  la  frequenza  a  corsi   di   formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica  o  alla certificazione delle competenze acquisite di durata non  superiore  a ventiquattro mesi, organizzati  da  enti  di  formazione  accreditati secondo le norme regionali in  attuazione  dell'intesa  tra  Stato  e regioni del 20 marzo 2008;
    b) 7.500 unita' per lo svolgimento di  tirocini  formativi  e  di orientamento  finalizzati  al  completamento  di   un   percorso   di formazione professionale iniziato nel Paese di origine e promossi dai soggetti  promotori  individuati  dalle  discipline   regionali,   in attuazione delle linee guida in materia di tirocini approvate in sede di Conferenza permanente Stato, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 5 agosto 2014.
  Il presente  decreto  verra'  trasmesso  ai  competenti  organi  di controllo secondo la normativa vigente.
Roma, 28 giugno 2023
 
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Calderone
 
Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
Tajani
 
Il Ministro dell'interno
Piantedosi
 

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione  e  del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del  lavoro e delle politiche sociali, n. 2146

 

Mercoledì, 28 Giugno 2023