Martedì, 21 Maggio 2024| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
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Legge 13 novembre 2023, n. 162 (GU n.268 del 16-11-2023)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonche' in materia di immigrazione. (23G00175)

 Vigente al: 17-11-2023   

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
Promulga
 
la seguente legge:

Art. 1
 
  1. Il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti  in  materia  di  politiche  di  coesione,  per  il  rilancio dell'economia nelle  aree  del  Mezzogiorno  del  Paese,  nonche'  in materia di immigrazione, e' convertito in legge con le  modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 13 novembre 2023
 
                             MATTARELLA
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri
 
                                  Fitto,  Ministro  per  gli   affari
                                  europei, il Sud,  le  politiche  di
                                  coesione e il PNRR

Visto, il Guardasigilli: Nordio
                                                             Allegato
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 19 SETTEMBRE 2023, N.124
 
    Alla rubrica del capo I, le parole: «in  materia  coesione»  sono sostituite dalle seguenti: «in materia di coesione».
    All'articolo 1:
      al comma 1, capoverso 178:
        alla  lettera  a),  dopo  le  parole:   «con   le   politiche settoriali» sono inserite le seguenti : «, con  gli  obiettivi  e  le strategie dei fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027» e  le  parole:  «Piano  nazionale  per  la  ripresa  e  la resilienza» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Piano  nazionale  di ripresa e resilienza»;
        alla lettera c):
          all'alinea, le parole: «numero  1»  sono  sostituite  dalle seguenti: «numero 1)» e le parole: «e tenuto conto»  sono  sostituite dalle seguenti: «dato atto»;
          al numero 1),  le  parole:  «Consiglio  di  ministri»  sono sostituite dalle seguenti: «Consiglio dei ministri»;
          al numero 4), le parole: «articolato per  annualita'»  sono sostituite dalle  seguenti:  «,  articolato  per  annualita',»  e  le parole: «numero 2» sono sostituite dalle seguenti: «numero 2)»;
          al numero 6), le parole: «di assegnazione;  a  detti»  sono sostituite dalle seguenti: «di assegnazione, a detti»;
        alla lettera d):
          all'alinea, le parole: «numero  2»  sono  sostituite  dalle seguenti: «numero 2)», le parole: «e tenuto  conto»  sono  sostituite dalle seguenti: «dato atto» e la parola:  «nazionale»  e'  sostituita dalle  seguenti:  «nazionali  e  con  quelle  individuate  dai  fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027»;
          al numero 1),  le  parole:  «Consiglio  di  ministri»  sono sostituite dalle seguenti: «Consiglio dei ministri»;
          al numero 3),  le  parole:  «nel  territorio  regionale  di Citta' metropolitana» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  citta' metropolitane nel  territorio  regionale»  e  le  parole:  «ai  sensi dell'articolo  53»  sono  sostituite  dalle  seguenti: «ivi  comprese quelle di cui all'articolo 53»;
          al numero 5), le parole: «della citata  legge  n.  178  del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «della presente legge»;
      al comma 3, la parola: «profilli» e' sostituita dalla seguente: «profili», le parole:  «delibera  CIPESS»,  ovunque  ricorrono,  sono sostituite dalle seguenti: «delibera del CIPESS» e  dopo  le  parole: «e' sottoposta» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
      al  comma  5,  la  parola:  «sostitute»  e'  sostituita   dalla seguente: «sostituite» e le parole: «del 2020"» sono sostituite dalle seguenti: «del 2020,"».
    All'articolo 2:
      al comma 1, secondo periodo, le parole: «delibera CIPESS»  sono sostituite dalle seguenti: «delibera del CIPESS»;
      al comma 2, primo periodo, le parole: «Entro il primo  semestre di ciascun anno finanziario» sono sostituite dalle  seguenti:  «Entro ciascun anno finanziario», dopo le parole: «di cassa» e' inserito  il seguente segno d'interpunzione: «,», dopo le parole: «viene  erogata» sono inserite le seguenti: «, anche in piu'  soluzioni,»  e  dopo  le parole: «di cui all'articolo  4»  sono  inserite  le  seguenti:  «del presente decreto»;
      al comma 3, al primo periodo, dopo  le  parole:  «a  titolo  di pagamenti intermedi e di saldo,» sono inserite  le  seguenti:  «sulla base delle spese sostenute dai beneficiari,» e, al  secondo  periodo, dopo le parole: «spese sostenute» sono  inserite  le  seguenti:  «dai beneficiari»;
      al comma  4,  secondo  periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le seguenti parole: «, alinea, primo periodo»;
      al comma 5, primo periodo, la parola: «indicate» e'  sostituita dalla seguente: «indicati»;
      al comma 6, le parole: «risultanti del Sistema» sono sostituite dalle seguenti: «risultanti dal Sistema»;
      al comma 7, al secondo periodo, le parole:  «alle  quali»  sono sostituite dalle seguenti: «ai quali» e, al terzo periodo, la parola: «inserite» e' sostituita dalla seguente: «inseriti».
    All'articolo 3:
      al comma 1  e  alla  rubrica,  le  parole:  «Fondo  sviluppo  e coesione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sviluppo e la coesione».
    All'articolo 4:
      al comma 1, le parole: «decreto - legge» sono sostituite  dalla seguente: «decreto-legge» e le parole: «i relativi»  sono  sostituite dalle seguenti: «il relativo»;
      al comma 3, le parole: «,  del  monitoraggio»  sono  sostituite dalle seguenti: «nonche' del monitoraggio»;
      al comma 4, la parola: «Fermo» e'  sostituita  dalle  seguenti: «Fermo restando» e le parole: «dei dati, e'»  sono  sostituite  dalle seguenti: «dei dati e'».
    All'articolo 5:
      al comma 1, secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero dell'economia e  delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato».
    All'articolo 6:
      al comma 1:
        alla lettera a), le parole:  «,  e'  aggiunto,  in  fine,  il seguente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti,  in fine, i seguenti periodi», la parola: «esclusivamente» e'  soppressa, dopo le parole: «di valore unitario non inferiore alle soglie di  cui all'articolo 14 del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al» e dopo le  parole:  «di  valore  inferiore  alle soglie di cui all'articolo 14 del» sono inserite le seguenti: «citato codice di cui al»;
        alla  lettera  b),  capoverso  6,  dopo   le   parole:   «del cronoprogramma» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
      dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
        «2-bis.  In   relazione   agli   interventi   di   incremento dell'efficienza  energetica  eseguiti  nell'ambito  delle   attivita' connesse all'attuazione dei contratti istituzionali di sviluppo o dei contratti di sviluppo nell'ambito dei progetti applicativi del PNRR o nell'ambito di investimenti agevolati tramite le  risorse  del  Fondo per il sostegno alla transizione industriale, di cui all'articolo  1, commi 478 e 479, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, gli  incentivi riconosciuti  sulla  base  dei  predetti  strumenti  possono   essere cumulati con i certificati bianchi, nei limiti previsti e  consentiti dalla normativa dell'Unione europea e nel rispetto  delle  norme  che disciplinano ciascuna misura. In tali casi il numero  di  certificati bianchi spettanti e' ridotto del 50 per cento».
    All'articolo 7:
      al comma 1:
        al primo periodo, le parole: «e il  PNRR,  e  composto»  sono sostituite dalle seguenti: «e il PNRR e composto»,  dopo  le  parole: «dal Ministro delle imprese e del made in Italy,»  sono  inserite  le seguenti: «dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali,» e dopo le parole: «dal Ministro per lo sport e i giovani,» sono inserite  le seguenti: «dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega in materia di  coordinamento  della  politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici»;
        al secondo  periodo  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti parole:  «nonche'  i  presidenti  delle  regioni  e  delle   province autonome»;
      al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
        «c) approva, in coerenza con il Piano strategico nazionale di cui al comma 3, le strategie territoriali delle singole aree  interne recanti l'indicazione delle scelte strategiche e delle direttrici  di intervento a valere sulle risorse  nazionali,  in  coordinamento  con l'utilizzo delle risorse europee o regionali, nonche' l'elenco  e  la descrizione delle operazioni da  finanziare  con  tali  risorse,  con l'indicazione dei cronoprogrammi e dei  soggetti  attuatori  nonche', nel caso  di  interventi,  del  codice  unico  di  progetto,  il  cui monitoraggio e' effettuato attraverso i sistemi  informativi  di  cui alla lettera d)»;
      al comma 3:
        al primo periodo,  le  parole:  «,  di  seguito  PSNAI»  sono sostituite dalla seguente: «(PSNAI)»;
        al secondo periodo, dopo le parole:  «della  mobilita'»  sono inserite le seguenti: «, ivi compresi il trasporto pubblico locale  e le infrastrutture per la mobilita',»;
        al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole: «, ferme restando le  assegnazioni  gia'  disposte  e  le  regole  di gestione dei fondi europei per la politica di coesione»;
      al  comma  4,  la  parola:  «livelli»   e'   sostituita   dalla seguente: «soggetti»;
      al comma 5, le parole: «i monitoraggi»  sono  sostituite  dalle seguenti: «i dati risultanti dai monitoraggi»;
      al comma 6, le parole:  «le  funzioni»  sono  sostituite  dalle seguenti: «lo svolgimento delle funzioni».
    All'articolo 8:
      al comma 1:
        al primo periodo, la parola: «cittadini» e' sostituita  dalla seguente: «stranieri», le parole: «alle manutenzione» sono sostituite dalle seguenti: «alla manutenzione» e le parole: «reflue, di deposito di carburante, alla» sono sostituite dalle  seguenti:  «reflue  e  di deposito di carburante e alla»;
        al terzo periodo, dopo le parole: «ai periodi precedenti»  e' inserito  il  seguente  segno  d'interpunzione:   «,»,   la   parola: «assegnate» e' sostituita dalle seguenti: «e  sono  assegnate»  e  le
parole:  «complessivo  di  euro»  sono  sostituite  dalle   seguenti: «complessivo di»;
        al quarto periodo, dopo le  parole:  «dell'articolo  63  del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al» e dopo  le  parole:  «del  CIPESS»  e'  inserito  il  seguente  segno d'interpunzione: «,»;
      al comma 5, primo periodo,  dopo  le  parole:  «valutazioni  di incidenza» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
      al comma 6, lettera a), dopo le parole:  «comma  8,  del»  sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al» e le parole: «la soglia  massima»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «il limite massimo di spesa»;
      al comma 7, primo periodo, le  parole:  «che  costituiscono  la rete» sono sostituite dalle seguenti: «compresi nella rete».
    Nel capo II, dopo l'articolo 8 e' aggiunto il seguente:
      «Art.    8-bis    (Strutture     strategiche     per     l'area centro-meridionale della Sicilia). - 1.  Al  fine  di  promuovere  un adeguato  sviluppo   economico,   sociale   e   turistico   dell'area centro-meridionale  della  Sicilia  comprendente  la   provincia   di Agrigento, la  medesima  provincia  di  Agrigento,  d'intesa  con  la Regione siciliana, entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in vigore della legge di conversione del presente decreto,  presenta  al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  un  progetto  di fattibilita'  tecnico-economica  degli  interventi   necessari   alla realizzazione dell'aeroporto  di  Agrigento,  corredato  dell'analisi costi-benefici  ai   fini   di   una   preliminare   verifica   della sostenibilita'    economico-finanziaria    dell'opera     e     delle infrastrutture ad  essa  collegate.  Le  amministrazioni  interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie disponibili a legislazione vigente».
    Alla rubrica del capo III, la parola: «SUD» e'  sostituita  dalle seguenti: «per il Mezzogiorno».
    All'articolo 10:
      al comma 1:
        al primo periodo,  dopo  le  parole:  «dal  Ministro  per  le riforme istituzionali e la semplificazione normativa,» sono  inserite le seguenti: «dal Ministro per  lo  sport  e  i  giovani,»,  dopo  le parole: «dal Ministro delle  imprese  e  del  made  in  Italy,»  sono inserite le seguenti: «dal Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali,», dopo le parole: «all'ordine del giorno» sono  inserite  le seguenti: «di  ciascuna  riunione»  e  sono  aggiunte,  in  fine,  le seguenti  parole:  «,  dal  Presidente  dell'Unione  delle   province d'Italia o da un suo  delegato  e  dal  Presidente  dell'Associazione nazionale dei comuni italiani o da un suo delegato»;
        al terzo periodo, le parole: «nuovi e  maggiori  oneri»  sono sostituite dalle seguenti: «nuovi o maggiori oneri»;  
        al quarto periodo, le  parole:  «Alla  prima  riunione»  sono sostituite dalle seguenti: «Nella prima riunione»;
      al comma 3:
        dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
          «c-bis) svolge compiti di monitoraggio, con cadenza  almeno semestrale e sulla  base  degli  indicatori  di  avanzamento  fisico, finanziario e procedurale definiti dalla Cabina di regia  ZES,  degli interventi e degli incentivi concessi nella ZES unica, anche al  fine di verificare l'andamento delle attivita', l'efficacia  delle  misure di incentivazione concesse e il raggiungimento dei  risultati  attesi come indicati nel Piano strategico della ZES unica»;
        alla lettera e), la parola: «centrali» e' soppressa;
      al comma 4, al quinto periodo, le parole: «primo periodo»  sono sostituite dalle seguenti: «secondo periodo»  e,  al  sesto  periodo, dopo le parole: «puo'  essere  composto»  e'  inserita  la  seguente: «anche»;
      al comma 5, primo periodo, la parola: «definiti» e'  sostituita dalla seguente: «definite»;
      al comma 8, al primo periodo, le parole:  «del  2017,  cessano» sono sostituite dalle seguenti: «del  2017  cessano»  e,  al  secondo periodo, le parole: «sul sito istituzionale»  sono  sostituite  dalle seguenti: «nel sito internet istituzionale»;
      al comma 9, dopo  le  parole:  «comma  6-bis»  e'  inserito  il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «dei ministri,  una» sono sostituite dalle seguenti: «dei ministri una»;
      al comma 11, le parole: «quantificati in» sono sostituite dalle seguenti: «pari a», dopo le parole: «al 2034» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», dopo le parole: «mediante utilizzo»  sono inserite le seguenti: «di quota parte» e la parola: «rinvenienti»  e' sostituita dalla seguente: «rivenienti».
    All'articolo 11:
      al comma 1, dopo le parole: «in  coerenza  con  il  PNRR»  sono inserite le seguenti: «e con le programmazioni nazionali e  regionali dei fondi strutturali europei nonche' nel rispetto  dei  principi  di sostenibilita'  ambientale»,  dopo   le   parole:   «gli   interventi prioritari  per  lo  sviluppo  della  ZES  unica»  sono  inserite  le seguenti:  «,  ivi  compresi   quelli   destinati   a   favorire   la riconversione industriale finalizzata alla  transizione  energetica,» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una specifica  sezione del Piano e' dedicata agli investimenti e agli interventi prioritari, necessari a rimuovere, in coerenza con quanto previsto  dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, gli svantaggi dell'insularita', nelle regioni Sicilia e Sardegna»;
      al comma 2 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Alla predisposizione del Piano partecipano, altresi',  tre  rappresentanti designati  congiuntamente  dall'Unione  delle  province  d'Italia   e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani»;
      dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
        «3-bis. Nella ZES unica possono essere istituite, in coerenza con gli obiettivi definiti dal Piano strategico della ZES unica, zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9  ottobre  2013,  e  dei relativi atti delegati e di esecuzione.  La  perimetrazione  di  tali zone franche doganali e' proposta dalla Struttura di missione di  cui all'articolo 10, comma 2, anche  su  iniziativa  delle  Autorita'  di sistema portuale ovvero delle regioni competenti, ed e' approvata con determinazione  del  direttore  dell'Agenzia  delle  dogane   e   dei monopoli,  da  adottare  entro  sessanta  giorni  dalla  data   della proposta.
        3-ter.  Dall'attuazione  del  presente  articolo  non  devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione  del  presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie disponibili a legislazione vigente».
    All'articolo 12:
      al comma 2, le parole: «l'accessibilita'» sono sostituite dalle seguenti: «l'accesso».
    All'articolo 13:
      al comma 1, dopo le parole: «dall'articolo 14» sono inserite le seguenti: «del presente decreto» e dopo le parole:  «(SUAP),  di  cui al» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;
      al comma 2:
        all'alinea, le parole:  «rappresenta  il  livello  essenziale delle prestazioni e» sono soppresse;
        alla lettera b), dopo le  parole:  «intervento  edilizio»  e' inserita la seguente: «produttivo»;
      al comma 3:
        al secondo periodo, dopo  le  parole:  «dell'articolo  43-bis del» sono inserite  le  seguenti:  «testo  unico  delle  disposizioni legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione amministrativa, di cui al»;
        il quarto periodo e' sostituito  dal  seguente:  «Nelle  more della piena operativita' del S.U.D. ZES, le domande di autorizzazione unica sono presentate: per le attivita' localizzate o da  localizzare nei territori delle Zone economiche speciali come  gia'  definite  ai sensi dell'articolo 4  del  decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n.  123,  e del regolamento di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei ministri 25 gennaio  2018,  n.  12,  agli  sportelli  unici  digitali attivati ai sensi dell'articolo  5,  comma  1,  lettera  a-ter),  del medesimo decreto-legge n. 91 del 2017; per le attivita' localizzate o da localizzare  negli  altri  territori  della  ZES  unica,  ai  SUAP territorialmente competenti di cui  all'articolo  38,  comma  3,  del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che le trasmettono immediatamente, secondo le modalita' di interazione tra i SUAP e le  altre  pubbliche amministrazioni definite ai sensi  del  decreto  del  Ministro  dello sviluppo  economico  12  novembre  2021,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 288 del 3 dicembre 2021, agli sportelli  unici  digitali attivati presso i Commissari straordinari territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del presente decreto».
    All'articolo 14:
      al comma 1:
        al primo periodo, la parola: «, nonche'» e' sostituita  dalla seguente: «e», dopo le parole: «del decreto-legge 10 agosto 2023,  n. 104,» sono inserite  le  seguenti:  «convertito,  con  modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023,  n.  136,  nonche'  quanto  previsto  dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia  di  disciplina del commercio,», dopo le parole: «di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e dopo le parole: «non  soggetti  a segnalazione  certificata  di  inizio  attivita'»  sono  inserite  le seguenti: «di cui agli articoli 19 e  19-bis  della  legge  7  agosto 1990, n. 241, ovvero  in  relazione  ai  quali  non  e'  previsto  il rilascio di titolo abilitativo»;
        al  secondo  periodo,  dopo   le   parole:   «abilitativi   e autorizzatori» e' inserito il seguente segno d'interpunzione:  «,»  e le  parole:  «al  trasferimento,  nonche'»  sono   sostituite   dalle seguenti: «al trasferimento nonche'»;
      il comma 2 e' sostituito dal seguente:
        «2. Sono di pubblica  utilita',  indifferibili  e  urgenti  i progetti di soggetti  pubblici  o  privati  inerenti  alle  attivita' economiche  ovvero   all'insediamento   di   attivita'   industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica, purche' relativi ai settori individuati dal Piano strategico di cui all'articolo 11»;  
      al comma 4:
        il  primo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Ciascuna regione interessata  puo'  presentare  al  Ministro  per  gli  affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, al Ministro  per la  pubblica  amministrazione  e   al   Ministro   per   le   riforme istituzionali e la semplificazione normativa una o piu'  proposte  di protocollo  o  di  convenzione  per  l'individuazione  di   ulteriori procedure semplificate e regimi procedimentali speciali»;
        al  secondo  periodo,   la   parola:   «semplificazioni»   e' sostituita dalla seguente: «semplificazione»;
        al terzo periodo, le parole: «dell'accordo o protocollo» sono sostituite dalle seguenti: «del protocollo o della convenzione»;
        e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono in ogni caso fatti salvi i livelli ulteriori  di  semplificazione,  rispetto  alla normativa nazionale, previsti dalle regioni e dagli enti locali nella disciplina dei regimi amministrativi di propria competenza».
    All'articolo 15:
      al comma 1, le  parole:  «Le  imprese»  sono  sostituite  dalla seguente: «Coloro», le  parole:  «presentano,  allo  sportello  unico digitale di cui all'articolo 13,  l'istanza»  sono  sostituite  dalle seguenti:  «presentano  la  relativa  istanza  allo  sportello  unico digitale di cui all'articolo 13» e dopo le  parole:  «e  assensi»  e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
      al comma 4:
        all'alinea, dopo le  parole:  «tre  giorni»  e'  inserita  la seguente: «lavorativi»;
        alla lettera a), le parole: «e in caso  di»  sono  sostituite dalle seguenti: «; per le»;
        alla lettera b), le  parole:  «il  soggetto  attuatore»  sono sostituite dalle seguenti: «l'amministrazione procedente»;
        alla lettera c), le parole: «14-quinquies, della legge»  sono sostituite dalle seguenti: «14-quinquies della legge»;
        alla lettera  d),  dopo  le  parole:  «di  progettazione»  e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
      al comma 5, secondo periodo, le parole: «costituisce, variante» sono sostituite dalle seguenti: «essa costituisce variante»;
      al comma 6, primo periodo, la  parola:  «trova»  e'  sostituita dalla seguente: «trovi»;
      il comma 7 e' sostituito dal seguente:
        «7. Le disposizioni dei commi da 1 a 6 si applicano  altresi' ai   progetti   inerenti    alle    attivita'    economiche    ovvero all'insediamento di attivita' industriali, produttive  e  logistiche, presentati da  soggetti  pubblici  o  privati,  di  competenza  delle Autorita' di sistema portuale. Nel caso  di  progetti  di  iniziativa privata, la Struttura di missione ZES trasmette, entro il termine  di cui al comma 4,  alinea,  tramite  il  S.U.D.  ZES,  l'istanza  e  la documentazione   presentata   all'Autorita'   di   sistema   portuale competente, che, in qualita' di amministrazione procedente,  provvede a convocare la conferenza di servizi e a rilasciare  l'autorizzazione unica prevista dai citati commi da 1 a 6. Nel  caso  di  progetti  di iniziativa pubblica, l'Autorita' di sistema portuale  competente,  in qualita'  di  amministrazione  procedente,  acquisisce   direttamente l'eventuale istanza e la documentazione  necessaria,  comprendente  i codici unici di progetto da  sottoporre  a  monitoraggio  mediante  i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale  dello Stato del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  e  provvede  a convocare la  conferenza  di  servizi,  informando  la  Struttura  di missione  ZES  tramite  il   S.U.D.   ZES,   nonche'   a   rilasciare l'autorizzazione unica prevista dai citati  commi  da  1  a  6.  Alla conferenza di servizi  indetta  dall'Autorita'  di  sistema  portuale partecipa sempre un rappresentante della Struttura di  missione  ZES. Qualora il rappresentante della Struttura di missione ZES abbia fatto constare il proprio motivato dissenso  prima  della  conclusione  dei lavori della conferenza, il coordinatore della Struttura di  missione ZES puo' chiedere al Ministro per gli  affari  europei,  il  Sud,  le politiche di coesione e il PNRR il  deferimento  della  questione  al Consiglio dei ministri, ai fini  di  una  complessiva  valutazione  e armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, entro dieci giorni dalla comunicazione  della  determinazione  motivata  di  conclusione della conferenza. In caso di deferimento della questione al Consiglio dei ministri ai sensi del  quinto  periodo  del  presente  comma,  si applicano le disposizioni  del  comma  6,  quarto,  quinto,  sesto  e settimo periodo»;
      dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
        «8-bis. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 14 non si applicano alla posa  in  opera  di  reti  di  comunicazione elettronica all'interno della ZES unica».
    All'articolo 16:
      al comma  1,  secondo  periodo,  le  parole:  «gli  aiuti  sono concessi» sono sostituite dalle seguenti: «il  credito  d'imposta  e' riconosciuto»;
      al comma 2, secondo periodo, il segno: «%» e' sostituito  dalle seguenti parole: «per cento»;
      al comma 3:
        al primo  periodo,  dopo  le  parole:  «dei  trasporti»  sono inserite le seguenti: «, esclusi i settori del  magazzinaggio  e  del supporto ai trasporti,»  e  le  parole:  «nonche'  ai  settori»  sono sostituite dalle seguenti: «nonche' nei settori»;
        al secondo periodo, le parole:  «punto  18»  sono  sostituite dalle seguenti: «, punto 18,»;
      al comma 6, terzo periodo, la parola: «definite» e'  sostituita dalla seguente: «definiti»;
      alla rubrica, dopo le parole: «Credito d'imposta» sono inserite le seguenti: «per investimenti nella».
    All'articolo 17:
      al  comma  1,  al  primo  periodo,   le   parole:   «sul   sito
istituzionale» sono sostituite dalle  seguenti:  «nel  sito  internet istituzionale» e, al secondo periodo, le parole: «e  documenti»  sono sostituite dalle seguenti: «e dei documenti»;
      al comma 2, le parole:  «SACE  S.p.A.»  sono  sostituite  dalle seguenti:  «la  societa'  SACE  S.p.A.»,  la  parola:  «standard»  e' sostituita dalla seguente: «criteri» e dopo  la  parola:  «fermi»  e' inserita la seguente: «restando»;
      al comma 3, le parole: «SACE S.p.A. da'» sono sostituite  dalle seguenti: «La societa' SACE S.p.A. da'» e le parole: «da  SACE»  sono sostituite dalle seguenti: «dalla medesima SACE,»;
      al comma  4,  la  parola:  «rinvenienti»  e'  sostituita  dalla seguente: «rivenienti» e le parole: «decreto  -  legge  n.  76»  sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge n. 76»;
      dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
        «5-bis. Al fine di  realizzare  gli  obiettivi  del  PNRR  in materia di collegamenti ad alta velocita' con l'Europa,  all'articolo 1, comma 694, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) le parole: "comprese tra i siti di  interesse  nazionale 'ex SLOI ed ex Carbochimica' e" sono soppresse;
          b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le  risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate, oltre che per gli interventi di cui al  primo  periodo,  anche  per  un  intervento  di progettazione di natura specialistica e  per  le  relative  attivita' connesse, concernente le predette aree, finalizzato a individuare  le modalita'  necessarie,  sotto  il  profilo   giuridico,   tecnico   e operativo, per l'utilizzo pubblico delle medesime aree, previsto  nei documenti di  programmazione  della  provincia  autonoma  di  Trento, unitamente alle necessarie forme  di  finanziamento.  Agli  eventuali oneri eccedenti l'autorizzazione di spesa di  cui  al  primo  periodo provvede la provincia autonoma di Trento con le risorse stanziate nel proprio bilancio"»;
      al comma  6,  dopo  le  parole:  «dell'Allegato  V.3  al»  sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al».
    All'articolo 18:
      al comma 1:
        alla lettera a), la  parola:  «30.000»  e'  sostituita  dalle seguenti: «euro 30.000» e la parola:  «50.000»  e'  sostituita  dalle seguenti: «euro 50.000»;
        alla lettera b), dopo le parole: «coesione  territoriale»  e' inserito  il  seguente  segno  d'interpunzione:  «,»  e  la   parola: «anteriore» e' sostituita dalla seguente: «antecedente».
    All'articolo 19:
      al comma 1, le parole: «dall'anno2024»  sono  sostituite  dalle seguenti: «dall'anno 2024», le  parole:  «dei  comuni,  appartenenti» sono sostituite dalle seguenti: «dei comuni appartenenti» e  dopo  le parole:  «a  tempo  indeterminato»  e'  inserito  il  seguente  segno d'interpunzione: «,»;
      al comma  2,  primo  periodo,  le  parole:  «sul  proprio  sito istituzionale» sono sostituite  dalle  seguenti:  «nel  proprio  sito internet istituzionale»;
      al comma 3, alinea, dopo le parole: «tramite la  manifestazione di interesse» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 2,»;
      al comma 4, secondo periodo, dopo le  parole:  «comma  2,  del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;
      al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «del Consiglio dei ministri» e' inserito il  seguente  segno  d'interpunzione:  «,»,  la parola: «destinato» e' sostituita dalla seguente:  «destinate»  e  le parole: «afferenti le» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «afferenti alle»;
      al comma 6:
      al secondo periodo, le parole: «da Formez PA» sono sostituite
dalle seguenti: «dall'associazione Formez PA»;
      al terzo periodo,  la  parola:  «diposizione»  e'  sostituita dalla seguente: «disposizione»;
      al sesto periodo, le parole: «con Formez PA» sono  sostituite dalle seguenti: «con l'associazione Formez PA»;
      al comma 8, alinea, le  parole:  «per  ciascuno  degli  anni  a decorrere  dal  2025»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «annui   a decorrere dall'anno 2025»;
      al comma 9, le parole: «rispettivamente  di  cui  al  comma  8, lettere c), d), e) ed f)» sono sostituite  dalle  seguenti:  «di  cui rispettivamente alle lettere c), d), e) e f) del comma 8»;
      dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
        «9-bis. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia della capacita' amministrativa  delle  amministrazioni  centrali,  di promuovere  la  rinascita  occupazionale  delle   regioni   Calabria, Campania,  Puglia  e   Sicilia,   comprese   nell'obiettivo   europeo "Convergenza", e di migliorare  la  qualita'  degli  investimenti  in capitale  umano,  il  Dipartimento  della  funzione  pubblica   della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  e'  autorizzato  a  bandire procedure selettive fino a duecentosessantasei unita'  di  personale, di cui settantaquattro da inquadrare nel profilo professionale  degli assistenti, venticinque da inquadrare nel profilo professionale degli operatori   e   centosessantasette   da   inquadrare   nel    profilo professionale dei funzionari, per l'accesso a  forme  contrattuali  a tempo determinato e a tempo parziale,  con  orario  di  diciotto  ore settimanali, per la durata di diciotto mesi. Alle procedure selettive di cui al primo periodo sono prioritariamente ammessi i soggetti gia' inquadrati come tirocinanti nell'ambito dei percorsi di formazione  e lavoro attivati presso il Ministero  della  cultura  e  il  Ministero della  giustizia.  Con  decreto  del   Ministro   per   la   pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle finanze e con  il  Ministro  per  gli  affari  europei,  il  Sud,  le politiche di coesione e il PNRR, previa intesa in sede di  Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281, sono individuate le unita' di  personale  da  assegnare nonche' l'area di inquadramento economico. Per i contratti di cui  al presente  comma  si  provvede  nell'ambito   della   spesa   di   cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le procedure di tipo concorsuale di cui al presente comma possono essere svolte mediante  una  sola  prova  orale,  in  parziale  deroga  alle disposizioni in materia, e sono organizzate, per figure professionali omogenee,  dal   Dipartimento   della   funzione   pubblica   tramite l'associazione Formez PA. Le graduatorie  approvate  all'esito  delle procedure sono utilizzabili,  secondo  l'ordine  di  merito,  per  le assunzioni  a   tempo   determinato   anche   da   parte   di   altre amministrazioni pubbliche».
    All'articolo 20:
      al comma 1, alinea, dopo le parole: «All'articolo 14 del»  sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni concernenti  la disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello straniero, di cui al»;
      alla rubrica,  dopo  le  parole:  «all'articolo  14  del»  sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al».
    All'articolo 21:
      al comma 1:
        all'alinea, le parole: «decreto legislativo 15 marzo 2010,  n 66»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «codice   dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66»;
        alla lettera a):
          dopo le parole: «al comma 1» e' inserita  la  seguente:  «, alinea» e le parole: «"e sicurezza"» sono sostituite dalle  seguenti: «"e alla sicurezza"»;
      al capoverso s-bis), le  parole:  «decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286» sono sostituite dalle seguenti: «testo unico  di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,»;
      alla lettera b):
      all'alinea,  la  parola:  «1-bis)»  e'   sostituita   dalla seguente: «1-bis»;
      al capoverso,  la  parola:  «1-ter)»  e'  sostituita  dalla seguente: «1-ter.» e dopo le  parole:  «all'articolo  140  del»  sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al»;  
        dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
          «b-bis)  alla  rubrica,  dopo  la  parola:  "difesa"   sono inserite le seguenti: "e alla sicurezza"»;
      al comma 2:
      al primo periodo, le parole: «decreto legislativo  25  luglio 1998, n. 286» sono sostituite dalle seguenti: «testo unico di cui  al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,» e le parole: «di seguito piano»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  seguito   denominato "piano"»;
      al secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «risorse  umane»  e' inserita la seguente: «, strumentali»;
      al  comma  3,  le  parole:  «di  Difesa  Servizi  S.p.A.»  sono sostituite dalle seguenti: «della societa' Difesa Servizi  S.p.A.»  e le parole: «e sicurezza» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e  alla sicurezza»;
      al comma 4, dopo le parole: «del piano» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
      al comma 6, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite  dalle seguenti: «euro per l'anno 2023»;
      al comma 7, le parole:  «relativi  al»  sono  sostituite  dalle seguenti: «derivanti dal» e le  parole:  «per  l'anno  2023  e»  sono sostituite dalle seguenti: «euro per l'anno 2023 e a».
    All'articolo 22:
      al comma 1, lettera b):
      al numero 1) e' premesso il seguente:
          «01) all'alinea, le parole:  "nella  ZES"  sono  sostituite dalle seguenti: "nella ZES unica"»;
        il numero 2) e' sostituito dal seguente:
          «2) al comma 1, le lettere a-bis), a-quater),  a-quinquies) e a-sexies) sono abrogate»;
        il numero 3) e' soppresso;
      al comma 2:
      al primo periodo, la parola: «, comunque,» e' soppressa;
      al secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «al  comma  3»  sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
      al comma 3, lettera c), le  parole:  «Ionica  - Interregionale» sono sostituite dalle seguenti: «Ionica Interregionale»;
      al comma 4:
      al primo periodo, dopo le parole: «n. 91 del 2017 e del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;
      al secondo periodo, dopo le parole: «n. 91 del  2017  e  del» sono inserite le seguenti: «citato regolamento di cui al».


 

Venerdì, 17 Novembre 2023