Martedì, 21 Maggio 2024| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
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Legge 1 dicembre 2023 n. 176 (GU n.283 del 4-12-2023)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonche' per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalita' del Ministero dell'interno.

Vigente al: 5-12-2023  

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
Promulga
 
la seguente legge:
 
Art. 1
 
  1. Il decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133,  recante  disposizioni urgenti in  materia  di  immigrazione  e  protezione  internazionale, nonche' per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalita' del Ministero dell'interno, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Republica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 1° dicembre 2023
 
                             MATTARELLA
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri
 
                                  Piantedosi, Ministro dell'interno
 
                                  Tajani,   Ministro   degli   affari
                                  esteri   e    della    cooperazione
                                  internazionale
 
                                  Nordio, Ministro della giustizia
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Allegato
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 5 OTTOBRE 2023, N. 133
 
    All'articolo 1 e' premesso il seguente:
    «Art. 01 (Disposizioni in  materia  di  ingresso  nel  territorio dello Stato). - 1. All'articolo 4, comma 3, terzo periodo, del  testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione e  norme  sulla  condizione  dello  straniero,  di  cui  al   decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo  le  parole:  "dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale"  sono  inserite  le seguenti: ", per i reati di cui all'articolo 582, nel caso di cui  al secondo  comma,  secondo  periodo,  e   agli   articoli   583-bis   e 583-quinquies del codice penale,"».
    All'articolo 1:
      al comma 1:
        alla lettera a):
          al numero 1), le parole: «e 16, del» sono sostituite  dalle seguenti: «e 16 del codice delle leggi antimafia e  delle  misure  di prevenzione, di cui al» e le parole: «n. 159.» sono sostituite  dalle seguenti: «n. 159»;
          al numero 3), le parole: «Nei  confronti»  sono  sostituite dalle seguenti: «10. Nei confronti» e le  parole:  «e  si  applicano» sono sostituite dalle seguenti: «; si applicano»;
        alla lettera b), le parole: «e 16, del» sono sostituite dalle seguenti: «e 16 del codice delle leggi antimafia e  delle  misure  di prevenzione, di cui al» e le parole: «n. 159.» sono sostituite  dalle seguenti: «n. 159»;
        alla lettera c):
          al numero 1), le parole: «, e' aggiunto infine il  seguente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in  fine,  i seguenti periodi», le parole: «Titolo VIII del  codice  penale»  sono sostituite dalle seguenti: «titolo VIII del libro  primo  del  codice penale» e dopo le parole: «quinto e sesto periodo» sono  inserite  le seguenti: «del presente comma»;
          al numero 2), le parole: «e all'articolo»  sono  sostituite dalle seguenti: «del presente articolo e all'articolo» e  le  parole:
«primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo,»;
      dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
        «d-bis) all'articolo 15, comma 1, le parole: "puo'  ordinare" sono sostituite dalla seguente: "ordina"»;
        al comma 2, le parole: «Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, di "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18  giugno  2009, n. 69, recante  delega  al  governo  per  il  riordino  del  processo amministrativo", all'articolo 119, comma  1,  lettera  m-sexies),  le parole» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 119,  comma  1, lettera m-sexies), del codice del  processo  amministrativo,  di  cui all'allegato 1 al decreto legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  le parole:» e dopo le parole: «dalle seguenti» e' inserito  il  seguente segno d'interpunzione: «:»;
        al comma 3, le parole: «primo periodo.» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo»;
        al comma 4:  alla  lettera  a),  le  parole:  «dei  cittadini stranieri» sono sostituite dalle seguenti: «degli stranieri»;
      dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
        «b-bis) al comma 3, primo periodo, le parole:  "entro  trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero  entro  sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro quindici giorni  dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro trenta giorni"»;
      dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
        «4-bis. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.  30,  sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo  20,  dopo  il  comma  3  sono  inseriti  i seguenti:
        "3-bis. Il giudice,  nel  pronunciare  nei  confronti  di  un cittadino di un altro Stato membro dell'Unione europea  una  sentenza di condanna o  di  applicazione  della  pena  su  richiesta  a  norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale  per  un  reato  non colposo, quando ritiene di dover irrogare la  pena  della  reclusione entro il limite di  tre  anni  e  non  ricorrono  le  condizioni  per ordinare  la   sospensione   condizionale   della   pena   ai   sensi dell'articolo  163  del  codice  penale,  nel  rispetto  dei  criteri indicati ai commi 4 e 5 del presente  articolo,  puo'  sostituire  la pena della reclusione con la misura dell'allontanamento immediato con divieto  di  reingresso  nel  territorio  nazionale  per  un  periodo corrispondente al doppio della pena irrogata.
        3-ter. Nel caso di cui al comma  3-bis,  l'allontanamento  e' immediatamente eseguito dal questore, anche se  la  sentenza  non  e' definitiva. Si applicano  le  disposizioni  dell'articolo  13,  comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio  1998, n. 286";
          b) all'articolo 20-bis, comma 1, le parole: "commi 11 e 12" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3-bis, 11 e 12".
        4-ter. Al comma 3 dell'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011,  n.  150,  le  parole:  "entro  trenta  giorni  dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta  giorni"  sono sostituite dalle seguenti: "entro venti  giorni  dalla  notificazione del provvedimento, ovvero entro quaranta giorni"».
    All'articolo 2:
      al comma 1, dopo il primo  periodo  e'  inserito  il  seguente: «All'atto del collocamento fuori ruolo e'  reso  indisponibile  nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta  la durata del collocamento stesso, un numero di  posti  equivalente  dal punto di vista finanziario»;
      al  comma  2,  primo  periodo,  le  parole:   «per   il   posto rispettivamente» sono sostituite dalle seguenti:  «,  per  il  posto, rispettivamente,»;
      al comma 4, al primo periodo, la parola: «annua»  e'  soppressa e, al secondo periodo, dopo le parole: «dall'anno 2024»  e'  inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».
    L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
      «Art. 3 (Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio  2008,  n
25, e  al  testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115). - 1. Al  decreto  legislativo  28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) all'articolo 29-bis,  dopo  il  comma  1  e'  inserito  il seguente:
          "1-bis. Fuori dei casi di cui al comma 1, quando la domanda reiterata e' presentata nella fase di esecuzione di un  provvedimento di  allontanamento  dello   straniero   dal   territorio   nazionale, convalidato dall'autorita' giudiziaria ai sensi  degli  articoli  13, comma 5-bis, e 14, comma 4, del decreto legislativo 25  luglio  1998, n. 286, il questore, sulla  base  del  parere  del  presidente  della Commissione territoriale del luogo in cui e'  in  corso  il  predetto allontanamento, procede con immediatezza all'esame preliminare  della domanda e  ne  dichiara  l'inammissibilita',  senza  pregiudizio  per l'esecuzione della procedura di allontanamento, quando non sussistono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della  protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b),  fermi restando i divieti di espulsione di cui all'articolo 19  del  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Quando sussistono nuovi  elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione  internazionale o del divieto di espulsione ai sensi del  predetto  articolo  19,  la Commissione territoriale competente procede all'ulteriore esame";
        b) all'articolo 35, comma 2-bis, e'  aggiunto,  in  fine,  il seguente periodo: "Il questore, eseguita l'espulsione nei casi di cui all'articolo 28-bis, ad esclusione  del  caso  di  cui  al  comma  1, lettera b), e di cui all'articolo 28-ter, ad esclusione del  caso  di cui al comma 1, lettera e), ne  da'  comunicazione  alle  Commissioni territoriali, che tempestivamente la trasmettono al giudice  ai  fini di cui all'articolo 35-bis, comma 17-bis, ultimo periodo";
        c) all'articolo 35-bis:
          1) il comma 17 e' sostituito dal seguente:
          "17. Quando il ricorrente e' ammesso al patrocinio a  spese dello Stato e l'impugnazione ha ad  oggetto  una  decisione  adottata dalla Commissione territoriale ai sensi degli articoli 29,  29-bis  e 32, comma 1, lettera b-bis), il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, procede in conformita' all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n. 115, e provvede alla revoca ai sensi dell'articolo 136, comma 2,  del medesimo testo unico.  Se  non  ritiene  le  pretese  del  ricorrente manifestamente infondate, ne indica le ragioni nel decreto di cui  al comma 13, primo periodo, del presente articolo";
          2) dopo il comma 17 e' aggiunto il seguente:
        "17-bis. Quando il ricorrente  e'  ammesso  al  patrocinio  a spese dello Stato e  il  giudice  rigetta  l'istanza  di  sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione adottata  dalla  Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 2, lettera  b-bis), dichiara contestualmente cessata l'ammissione al patrocinio  a  spese dello Stato. Nello stesso modo  procede  quando  e'  stata  rigettata l'istanza di sospensione  dell'efficacia  esecutiva  della  decisione adottata   dalla   Commissione   territoriale   e   perviene,   prima dell'adozione del  decreto  decisorio  di  cui  al  comma  13,  primo periodo,  del  presente  articolo,  la  comunicazione   dell'avvenuta espulsione, di cui all'articolo 35, comma 2-bis".
          2. Al comma 1 dell'articolo 130-bis del testo  unico  delle disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di giustizia, di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30 maggio 2002, n. 115, le parole: "al difensore non e' liquidato  alcun compenso" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "il  difensore  non  ha diritto alla liquidazione del compenso e il giudice dell'impugnazione ne da' atto nel provvedimento decisorio"».
    All'articolo 4:
      al comma 1:
        alla lettera a), capoverso 3-bis, la  parola:  «presenta»  e' sostituita dalla seguente: «presenti»;
        alla lettera b), le parole:  «al  comma  2»  sono  sostituite dalle seguenti: «comma 2, al primo periodo» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, al secondo periodo, le parole: "la Commissione territoriale dichiara l'estinzione del procedimento" sono  sostituite dalle seguenti: "il procedimento e' estinto" e, al terzo periodo,  le parole:  "successivamente  alla  dichiarazione  di  estinzione"  sonosostituite dalle seguenti: "successivamente all'estinzione"»;  
        dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
          «b-bis) all'articolo 28-ter, il comma 1-bis e' abrogato»;
        alla  rubrica,  dopo  le  parole:  «di  presentazione»   sono inserite le seguenti: «e di manifesta infondatezza».
    All'articolo 5:
      al comma 1:
        la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
        «a) all'articolo 19:
        1) al comma 1:
          1.1) al primo periodo, la parola:  "trenta"  e'  sostituita dalla seguente: "quarantacinque";
          1.2) al secondo periodo, dopo le  parole:  "e'  situata  la struttura," sono inserite  le  seguenti:  "secondo  le  esigenze  del territorio medesimo, tenuto  conto  dell'entita'  degli  arrivi  alla frontiera ovvero dei rintracci," e le parole: "anche  in  convenzione con gli enti locali" sono soppresse;
          1.3) al terzo periodo,  le  parole:  "in  coerenza  con  la normativa regionale" sono sostituite dalle seguenti:  "in  attuazione della vigente normativa";
        2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
          "2. A conclusione della fase  di  prima  accoglienza  nelle strutture governative di cui al comma 1, i  minori  non  accompagnati sono inseriti nel Sistema  di  accoglienza  e  integrazione,  di  cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30  dicembre  1989,  n.  416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e in particolare nei progetti specificamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. La capienza del Sistema e' commisurata  alle effettive presenze dei minori non accompagnati nelle strutture di cui ai commi 1 e 3-bis ed e' comunque stabilita nei limiti delle  risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo,  di  cui all'articolo 1-septies del citato decreto-legge n. 416 del  1989,  da riprogrammare annualmente, e del fondo di cui all'articolo 21,  comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145. A  tal  fine  gli  enti locali che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale  per  le politiche e i servizi dell'asilo  prevedono  specifici  programmi  di accoglienza riservati ai minori non accompagnati";
        3) al comma 3, primo periodo, le parole: "commi 1 e  2"  sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2 e 3-bis";
        4) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:
          "3-bis. In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati  di minori non  accompagnati,  qualora  l'accoglienza  non  possa  essere assicurata ai sensi dei  commi  1  e  2  del  presente  articolo,  e' disposta dal prefetto, ai sensi dell'articolo  11,  l'attivazione  di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori  non accompagnati,  con  una  capienza  massima  di  cinquanta  posti  per ciascuna struttura. Le strutture di cui al precedente periodo possono essere realizzate anche in convenzione con gli enti locali, con oneri a valere anche sul  fondo  di  cui  all'articolo  21,  comma  1,  del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145. Nei casi di estrema urgenza la realizzazione o l'ampliamento delle strutture ricettive temporanee di cui al primo periodo sono consentiti in deroga al limite di  capienza stabilito dalla medesima disposizione, nella misura  massima  del  50 per cento rispetto ai posti previsti. Sono assicurati in ogni caso  i servizi indicati nel decreto di cui al comma 1 del presente articolo.
L'accoglienza nelle strutture ricettive temporanee  non  puo'  essere disposta nei confronti del minore di  eta'  inferiore  a  quattordici anni ed e' limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture di cui al comma 2 del presente articolo. In  caso  di momentanea indisponibilita' delle strutture ricettive  temporanee  di cui al presente comma, il prefetto dispone la provvisoria accoglienza del minore di eta'  non  inferiore  a  sedici  anni  in  una  sezione dedicata nei centri e nelle strutture di cui agli articoli  9  e  11, per un periodo comunque non superiore a novanta  giorni,  prorogabile al massimo di ulteriori sessanta giorni e comunque nei  limiti  delle risorse disponibili a  legislazione  vigente  allo  scopo  destinate. Dell'accoglienza del minore non accompagnato nelle strutture  di  cui al presente comma e al comma 1 del presente articolo e' data notizia, a cura del gestore della struttura, al comune  in  cui  si  trova  la struttura  stessa,  per  il   coordinamento   con   i   servizi   del territorio"»;
        alla lettera b), numero 3):
          al capoverso 6-bis, le  parole:  «dall'Accordo  sancito  in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 2,  lettera c) del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  recante  il Protocollo multidisciplinare  per  la  determinazione  dell'eta'  dei minori stranieri non accompagnati,» sono sostituite  dalle  seguenti:
«dal Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'eta' dei minori stranieri non accompagnati, adottato con  accordo  sancito  in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 2,  lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,»;
          al capoverso 6-ter:
          al primo periodo, le parole: «presso il  tribunale  per  le persone, per i minorenni e per le  famiglie»  sono  sostituite  dalle seguenti: «presso il tribunale per i minorenni,»;
          al terzo periodo, le parole: «presso il  tribunale  per  le persone, per i minorenni e per le  famiglie»  sono  sostituite  dalle seguenti: «presso il tribunale per i minorenni»;
          al quinto periodo, le parole: «tribunale per la persona, la famiglia ed i minorenni» sono sostituite dalle  seguenti:  «tribunale per  i  minorenni»  e  la  parola:  «notifica»  e'  sostituita  dalla seguente: «notificazione».
    All'articolo 6:
      al comma 1:
        all'alinea,  dopo  le  parole:  «All'articolo  32  del»  sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;
        al capoverso 1-bis.1, secondo periodo, le  parole:  «periodo, consegue» sono sostituite dalle seguenti: «periodo consegue».
    All'articolo 7:
      al comma 1:
        alla lettera a), la parola: «prefettura» e' sostituita  dalle seguenti: «prefettura-ufficio territoriale del Governo»;
        alla  lettera  b),  le  parole:  «le  parole  "in  stato   di gravidanza" sono soppresse» sono sostituite dalle seguenti: «dopo  le parole: "le donne" sono inserite le seguenti: ",  con  priorita'  per quelle"»;
        la lettera c) e' soppressa;
      dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
        «1-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera h-bis), del  decreto legislativo  28  gennaio  2008,  n.  25,  le  parole:  "in  stato  di gravidanza" sono soppresse».
    All'articolo 8:
      al comma 1, dopo le parole: «n. 142» e'  inserito  il  seguente segno d'interpunzione: «,»  e  le  parole:  «decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286,» sono sostituite dalle seguenti: «testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e al  transito  di migranti nei comuni di frontiera situati presso il confine con  altri Stati europei»;
      al comma 2, le parole: «al comma 1, e'» sono  sostituite  dalle seguenti: «al comma 1 e'» e dopo le  parole:  «all'articolo  50  del» sono inserite le seguenti: «codice dei  contratti  pubblici,  di  cui al»;
      al comma 3, dopo le parole: «nelle strutture di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «e delle presenze di migranti in  transito riscontrate nel territorio dei comuni di frontiera»;
      al comma 4, le parole: «pari  a  euro»  sono  sostituite  dalle seguenti: «di euro» e le parole: «e a  euro»  sono  sostituite  dalle seguenti: «e di euro».
    Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:
      «Art. 9-bis (Accesso alla carriera dei  funzionari  tecnici  di Polizia). - 1. All'articolo 31, comma 1, del  decreto  legislativo  5 ottobre 2000, n. 334, le parole: "trenta anni" sono sostituite  dalle seguenti: "trentadue anni".
      2. Al fine di dare immediata attuazione  alla  disposizione  di cui al comma 1, nelle more dell'adeguamento del regolamento  adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge  15  maggio  1997,  n. 127, ferme restando le deroghe di  cui  al  predetto  regolamento,  i bandi  dei  concorsi  pubblici  per  l'accesso  alla   qualifica  di funzionario tecnico di Polizia, indetti successivamente alla data  di entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto, devono prevedere, quale requisito per la partecipazione, il limite di eta' non superiore a trentadue anni.
      Art. 9-ter (Consistenze organiche dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto e arruolamento di contingenti aggiuntivi). -  1. Al fine di consentire il mantenimento di adeguati livelli operativi e un'opportuna flessibilita' organizzativa per far fronte  al  costante coinvolgimento  del  Corpo  delle  capitanerie  di  porto  -  Guardia costiera nelle attivita' connesse al fenomeno migratorio e in ragione dei maggiori impegni connessi  all'eccezionale  afflusso  migratorio, all'articolo 2217 del codice dell'ordinamento  militare,  di  cui  al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
        "2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e  2  si  applicano nuovamente dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2028".
      2. Per i fini di cui al comma  1  e'  autorizzato,  per  l'anno 2024,  l'arruolamento  di  un  contingente  aggiuntivo  fino  a   200 volontari in ferma prefissata quadriennale e, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, di un contingente aggiuntivo fino a 100  volontari in ferma prefissata triennale, nei limiti  della  dotazione  organica definita dall'articolo 815 del codice di cui al  decreto  legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e degli oneri determinati dall'articolo 585 del medesimo codice».
    All'articolo 10:
      al comma 1, alinea, le parole: «all'articolo 16, della legge 1° aprile 1981. n. 121» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121»;
      dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
        «1-bis. Per l'anno 2023, al fine di garantire le esigenze  di sicurezza nazionale, anche in relazione ai maggiori impegni  connessi all'eccezionale  afflusso  migratorio,  le  risorse  destinate   alla remunerazione delle prestazioni di lavoro  straordinario  svolte  dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono incrementate, in deroga  al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del  decreto  legislativo  25 maggio 2017, n. 75, di 2,147 milioni di euro»;
      il comma 2 e' sostituito dal seguente:
        «2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 17,147 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 15 milioni  di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, quanto a 2,147 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo al Ministero dell'interno»;
      alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
    All'articolo 11:
      al comma 1:
        all'alinea,  dopo  le  parole:  «afflusso  migratorio»   sono inserite le seguenti: «e  all'accresciuta  necessita'  di  presidiare obiettivi sensibili, tenuto conto altresi' della crisi mediorientale» e le parole: «di potenziamento» sono sostituite  dalle  seguenti:  «,per il potenziamento»;
        alla lettera a), le parole: «3.750  migliaia  di  euro»  sono sostituite dalle seguenti: «3,75 milioni di euro», le  parole:  «alla criminalita' organizzata  e  al  terrorismo»  sono  sostituite  dalle seguenti: «della criminalita' organizzata  e  del  terrorismo»  e  le parole: «per il settore»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «per  i settori»;
        alla lettera b), le parole: «1.250  migliaia  di  euro»  sono sostituite dalle seguenti: «1,25 milioni di euro» e le  parole:  «per l'acquisto e il potenziamento del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del fuoco  nel  settore  dei  dispositivi  di   protezione   individuale, dell'innovazione tecnologica» sono sostituite dalle seguenti:  «,  in favore del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  per  interventi  di acquisto e di potenziamento nei settori dei dispositivi di protezione individuale e dell'innovazione tecnologica»;
      al comma 2,  le  parole:  «allo  scopo  utilizzando  l'apposito accantonamento»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «allo   scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento»;
      dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
        «2-bis. Il comma 6  dell'articolo  13  del  decreto-legge  13 giugno 2023, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  10 agosto 2023, n. 103, e' abrogato»;
      al comma 3, le parole:  «nel  settore»  sono  sostituite  dalle seguenti:  «nei  settori»  e  le  parole:  «e  di  innovazione»  sono sostituite dalle seguenti: «e dell'innovazione»;
      al comma 4, le parole: «2024, e 2025, si provvede quanto»  sono sostituite dalle seguenti: «2024 e 2025,  si  provvede,  quanto»,  le parole:  «dei  fondi  speciali  di  parte  corrente  iscritti»   sono sostituite dalle seguenti: «del  fondo  speciale  di  parte  corrente iscritto», dopo le  parole:  «del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti:  «per  l'anno 2023», le parole: «e quanto a 5 milioni euro» sono  sostituite  dalle seguenti: «e, quanto a 5 milioni di euro» e  le  parole:  «dei  fondi speciali di conto capitale iscritti» sono sostituite dalle  seguenti:
«del fondo speciale di conto capitale iscritto»;
      al comma 5, le parole:  «nel  settore»  sono  sostituite  dalle seguenti:  «nei  settori»  e  le  parole:  «e  di  innovazione»  sono sostituite dalle seguenti: «e dell'innovazione»;
      al comma 6, le parole: «dei fondi speciali  di  parte  corrente iscritti» sono sostituite dalle  seguenti:  «del  fondo  speciale  di parte  corrente  iscritto»  e  dopo   le   parole:   «del   Ministero dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2023».

Decreto Legge 5 ottobre 2023 n. 133 (GU n.233 del 5-10-2023)


 

Venerdì, 1 Dicembre 2023