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Decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 2023, n. 231 (GU n.50 del 29-2-2024)

Regolamento concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. (24G00031)

Vigente al: 15-3-2024 
Capo I
Disposizioni generali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
  Vista la Convenzione sui diritti del  fanciullo, stipulata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva  con  legge  27 maggio 1991, n. 176, e, in particolare, gli articoli 2, 20 e 22;
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo 45, comma 3, il  quale trasferisce  al  Ministero  del lavoro  e delle politiche sociali le funzioni  del  Dipartimento per  gli affari sociali, operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ivi comprese quelle in materia di immigrazione;
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante «Codice  in  materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni  per   l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
  Visto l'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della  spesa  pubblica con  invarianza  dei  servizi  ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario»;
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015,  n.  142, concernente «Attuazione  della  direttiva  2013/33/UE  recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione  internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure  comuni ai fini del riconoscimento  e della revoca dello status di protezione internazionale» e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera e), e gli articoli 17, 18, 19 e 19-bis;
  Vista la legge 7 aprile  2017, n. 47, recante «Disposizioni  in materia  di  misure di protezione dei minori stranieri  non accompagnati» e, in particolare, l'articolo 9, comma 1, il quale istituisce il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, on codificazioni,  dalla  legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali  e  dell'ambiente e  della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia  di  famiglia e disabilita'» e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lett. c), che attribuisce al Presidente del Consiglio dei  ministri, ovvero  al Ministro delegato  per  la  famiglia, le funzioni  di  indirizzo  e coordinamento in materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza;  
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il «Regolamento recante norme di attuazione  del testo unico   delle   disposizioni  concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017,  n. 57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali», e, in particolare, l'articolo 10, comma  1, lettera g), concernente le competenze  in  materia di coordinamento delle  attivita'  relative  alle  politiche  di tutela  dei minori stranieri, nonche' di vigilanza  sulle  modalita'  di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato italiano e dei minori stranieri accolti temporaneamente;
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  9 dicembre 1999, n. 535, recante «Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2  e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
  Tenuto conto che il Comitato per  i  minori  stranieri,  in  quanto organismo collegiale in proroga, ha cessato le proprie attivita' il 2 agosto 2012, ai sensi dell'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7 agosto 2012, n. 135;
  Considerato il parere del Consiglio di Stato n. 533  del  29  marzo 2021, espresso nell'adunanza del 23  marzo  2021  sul  numero  affare 257/2020, il quale riconosce che le competenze del  cessato  Comitato per i minori stranieri sono trasferite  al  Ministero  del  lavoro  e delle politiche sociali e che quest'ultimo ha titolo  a  predisporre, in attuazione della legge n. 47 del 2017,  una  nuova  disciplina  di tale  materia,  prevedendo  la  possibilita'  di  ricorrere   ad   un regolamento governativo ai sensi dell'articolo  17,  comma  1,  della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Ritenuto necessario riordinare e accorpare unitariamente  le  norme relative all'attuazione della complessa disciplina di rango primario, stratificatasi nel tempo, concernente le attribuzioni  del  Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di  minori  stranieri non accompagnati,  e  comprendente  anche  disposizioni  del  decreto legislativo  n.  286  del  1998  per  la  cui  attuazione  si  impone l'applicazione dell'articolo 1, commi 6 e  7,  del  medesimo  decreto legislativo;
  Considerata  la  Comunicazione  della  Commissione  al   Parlamento Europeo e al Consiglio del 12 aprile 2017, in materia  di  protezione dei minori migranti - COM (2017) 211;
  Considerato il Piano d'Azione sulla protezione dei minori rifugiati e migranti (2017-2019), adottato dal Consiglio d'Europa il 19  maggio 2017;
  Viste le  preliminari  deliberazioni  del  Consiglio  dei  ministri adottate nelle riunioni del 26 maggio 2022 e del 17 luglio 2023;
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
  Sentita l'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza;
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di  cui  al  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  espresso  nella  seduta  del  27 luglio 2022;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2022;
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni  parlamentari  del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella riunione del 19 dicembre 2023;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di  concerto  con  i Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale, dell'interno, della giustizia, dell'istruzione e del merito  e  della salute;
 
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto e definizioni
 
  1. Il presente regolamento disciplina i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nelle materie di competenza indicate all'articolo 32,  comma  1-bis, e all'articolo 33  del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e all'articolo 9, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 47.
  2. Per «minore straniero non accompagnato presente  nel territorio dello Stato», di seguito «minore  straniero non  accompagnato», si intende il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa  nel  territorio dello  Stato o che e' altrimenti sottoposto  alla  giurisdizione italiana, privo di assistenza e di  rappresentanza da  parte  dei genitori o di altri adulti per lui legalmente  responsabili  in  base alle  leggi  vigenti nell'ordinamento italiano, come   previsto dall'articolo 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47.
  3. Per «minore straniero non accompagnato accolto temporaneamente nel territorio dello Stato», di seguito denominato «minore accolto», s'intende il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea, di eta' superiore a sei anni, entrato in  Italia nell'ambito di programmi  solidaristici  di  accoglienza  temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie, ancorche' il minore stesso o il gruppo di cui fa parte sia seguito da  uno  o  piu'  adulti  con funzioni generiche di sostegno, di guida e di accompagnamento.
  4. Per «Testo unico» si intende il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione  e norme sulla condizione  dello straniero.
  5. Per «Sistema informativo  nazionale dei minori  stranieri non accompagnati (SIM)» si intende la  banca  dati  istituita  presso  il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 9, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 47.
  6. Per «Ministero» si intende il Ministero del lavoro e  delle politiche sociali.

Capo II
I minori stranieri non accompagnati
Art. 2
Compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati
 
  1. Il Ministero, ai sensi delle norme richiamate nelle premesse  al presente regolamento:
    a) provvede al censimento e al monitoraggio della presenza dei minori stranieri non accompagnati attraverso l'utilizzo del SIM e vigila sulle modalita' di soggiorno nel territorio nazionale, fatte salve le competenze del Ministero dell'interno sul  controllo  e  sul monitoraggio delle condizioni di accoglienza nei  centri per minori stranieri non accompagnati  attivati  dal  Ministero  dell'interno e dalle prefetture ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015, nonche' nei centri di  cui all'articolo 1-sexies  del decreto-legge 30 dicembre   1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
    b) coopera e si  raccorda  con  le  amministrazioni  e  gli  enti territoriali interessati, in particolare  con  quelli competenti in materia di tutela e protezione dei minori stranieri non accompagnati, nonche' con l'autorita' giudiziaria;
    c) svolge compiti di impulso e collabora con le amministrazioni competenti per lo scambio di informazioni utili al fine di promuovere l'individuazione dei familiari dei minori stranieri non accompagnati, anche nei loro Paesi di origine  o  in  Paesi  terzi,  attraverso  la stipula di apposite convenzioni  con  idonei  organismi  nazionali  e internazionali;
    d) esprime il parere  sul  percorso di integrazione sociale e civile svolto dai minori  stranieri  non  accompagnati  ai  fini del rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore eta', ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis, del Testo unico;
    e) promuove misure rivolte all'integrazione dei minori  stranieri non accompagnati.

Art. 3
Censimento e monitoraggio
 
  1. Fatto salvo quanto  previsto dall'articolo 19, comma  5,  del decreto legislativo n.  142  del  2015, i pubblici  ufficiali, gli incaricati  di  pubblico  servizio  e  gli  enti, che  svolgono in particolare attivita' sanitaria o  di  assistenza, i quali vengano comunque a conoscenza dell'ingresso o della presenza  sul  territorio dello Stato di un minore straniero non accompagnato, sono  tenuti  a darne immediata notizia al Ministero, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, secondo le modalita' di cui al Capo III del presente regolamento e al decreto direttoriale di cui all'articolo 12.
  2. Le comunicazioni e le notizie fornite ai sensi del comma 1 sono
inserite all'interno del SIM.

Art. 4
Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati - SIM
 
  1. Il Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati (SIM)opera presso il Ministero, che ne garantisce la gestione tecnica e informatica.

Art. 5
Promozione di indagini volte  all'individuazione dei familiari del minore straniero non accompagnato nel Paese d'origine del minore o in Paesi terzi
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, commi 7, 7-bis, 7-ter e 7-quater, del decreto legislativo n.  142  del  2015, per i minori stranieri richiedenti protezione internazionale, il Ministero, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera b), del Testo  unico,  al fine di garantire il superiore interesse  dei  minori  stranieri  non accompagnati,   puo'   stipulare   convenzioni   con   organizzazioni internazionali  e  associazioni  umanitarie,  per   l'attuazione   di programmi diretti a rintracciare i familiari dei  minori,  nei  Paesi d'origine o in altri Paesi, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 45 del Testo unico.
  2. I programmi diretti a rintracciare e ascoltare i  familiari  dei minori  sono  finalizzati  a  comprenderne  il  contesto  sociale  di provenienza e orientare possibili soluzioni di lungo periodo  e  sono svolti con l'obbligo dell'assoluta riservatezza, in modo da  tutelare la sicurezza del minore e dei familiari.
  3. In seguito al colloquio previsto dall'articolo 19-bis, comma  1, del decreto legislativo n.  142  del  2015,  se  non  sussiste  alcun rischio per il  minore  straniero  non  accompagnato  o  per  i  suoi familiari,  ed  esclusivamente  nel  suo  superiore   interesse,   la richiesta di attivazione delle indagini familiari deve essere inviata al Ministero da parte dell'autorita' giudiziaria competente, di altre amministrazioni, degli enti locali o di colui che esercita, anche  in via temporanea, la tutela. In ogni caso, il minore  interessato  deve essere  informato  dello  scopo  e  delle  finalita'  delle  indagini familiari in maniera adeguata alla sua eta' e condizione psicofisica.
  4. Il risultato delle indagini familiari riguardanti i  minori  non accompagnati e' trasmesso immediatamente dal  Ministero  al  soggetto che ne ha fatto richiesta.

Art. 6
Misure di accompagnamento verso la maggiore eta'
 
  1. Al fine di promuovere adeguate misure di  accompagnamento  verso la maggiore eta', il Ministero, ai sensi dell'articolo 10,  comma  1, lettere d) e g), del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  57 del 2017, puo' adottare, anche mediante accordi con la Presidenza del Consiglio  dei  ministri -  Dipartimento  per  le  politiche   della famiglia, il Ministero dell'interno, il Ministero  dell'istruzione  e del merito, le regioni, gli enti locali, le istituzioni  formative  e scolastiche, ivi compresi i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti,  specifici  programmi  volti  a  rafforzare  i percorsi   di integrazione  dei  minori  stranieri  non  accompagnati  presenti in Italia, anche dopo il compimento della maggiore eta'.

Capo III
Il trattamento dei dati personali contenuti nel SIM
Art. 7
Finalita' e modalita' del trattamento dei dati
 
  1. I dati contenuti nel SIM sono trattati ai fini del censimento e del monitoraggio della presenza dei minori stranieri non accompagnati sul territorio nazionale, nel rispetto del principio del superiore interesse del minore, nonche'  secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
  2. I dati possono essere  trattati, nell'ambito delle relative attribuzioni, dai soggetti legittimati all'accesso al  SIM  ai sensi dell'articolo 11.
  3. Il trattamento puo' consistere nelle operazioni di raccolta, registrazione,   organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante  trasmissione, diffusione o altre forme di messa  a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione di dati personali; la diffusione dei dati puo' essere effettuata esclusivamente in forma anonima  e  aggregata, con  modalita' che non consentano, neanche indirettamente, l'identificazione degli interessati.

Art. 8
Struttura e contenuto del SIM
 
  1. Il SIM e' strutturato in due archivi principali:
    a) «Minori», contenente i dati anagrafici del minore straniero non accompagnato, le informazioni relative all'eventuale richiesta di protezione   internazionale, al possesso di documenti di riconoscimento, al primo ingresso  sul  territorio  nazionale, al collocamento e alla presa in carico da parte dell'ente  responsabile, nonche' alle eventuali procedure  amministrative  concernenti   il minore;
    b) «Enti e  strutture»,  concernente gli  enti e le strutture presenti sul territorio nazionale  autorizzati al funzionamento da parte degli enti competenti che svolgono attivita' di accoglienza e assistenza ai sensi della legge 8 novembre  2000, n. 328, e del decreto legislativo n. 142 del 2015. Tale archivio contiene i dati relativi all'ente gestore, alla denominazione,  alla sede  e alla tipologia della struttura.

Art. 9
Periodo di conservazione dei dati
 
  1. I dati sono trattati dai soggetti legittimati all'accesso al SIM ai sensi dell'articolo 11, fino al compimento del  diciottesimo anno di eta' del minore straniero non accompagnato, salvo  il  caso di prosieguo della tutela  amministrativa ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 47 del 2017.
  2. Dopo il compimento della maggiore eta', i dati sono conservati all'interno del SIM esclusivamente per il periodo di tempo, comunque non superiore a cinque anni, necessario agli adempimenti di natura amministrativa, contabile o fiscale e allo svolgimento delle politiche di integrazione rivolte agli interessati, scaduto il quale vengono cancellati o trasformati in forma anonima.
Art. 10
Titolare del trattamento dei dati
 
  1. Il Ministero e' il  titolare  del  trattamento  dei  dati  e  ne garantisce la sicurezza, secondo le disposizioni contenute nel codice in materia di protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e nel regolamento  (UE)  2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
Art. 11
Soggetti legittimati all'accesso
 
  1. I soggetti che possono accedere ai dati conservati nel SIM sono:
    a) l'autorita' giudiziaria;
    b) l'autorita' di pubblica sicurezza;
    c) le regioni e le province autonome;
    d) gli enti locali;
    e) le prefetture - uffici Territoriali del Governo;
    f)  il  Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri;
    g) il Dipartimento per le liberta' civili  e  l'immigrazione  del
Ministero dell'interno.
  2. Il Ministero, nei limiti di quanto previsto dal codice in materia di  protezione dei dati personali, di cui  al   decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del 27 aprile 2016,  puo' comunicare i  dati  contenuti  nel SIM  alle  altre  amministrazioni pubbliche e agli  organismi  internazionali che  svolgono  attivita' relative ai minori stranieri non accompagnati, quando cio'  si  renda necessario per il migliore perseguimento dell'interesse del minore. Le condizioni e le modalita' di condivisione delle informazioni sono regolate, nel rispetto di quanto  previsto dal codice  di  cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e dal regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento europeo e del  Consiglio, del 27 aprile 2016, attraverso la stipula di appositi protocolli di intesa che escludano comunque la possibilita' di duplicazione massiva dei  dati o la costituzione di banche dati derivate dal SIM.
Art. 12
Profili tecnico-organizzativi e misure di sicurezza
 
  1. Gli  aspetti  tecnico-organizzativi, i differenti livelli di accesso ai dati contenuti nel SIM, le tipologie di dati trattabili e le operazioni eseguibili da parte dei soggetti legittimati all'accesso ai sensi dell'articolo 11, comma 1, nonche' le misure di sicurezza inerenti al SIM e alla comunicazione  dei dati di cui all'articolo 11, comma 2,  sono disciplinati da un decreto direttoriale  della  Direzione  generale  dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero, da adottare nel rispetto dei principi e dei criteri indicati nel presente regolamento, nonche' delle disposizioni vigenti in materia di  protezione  dei dati personali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  del presente  regolamento,  acquisito  il  parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Capo IV
I minori stranieri accolti temporaneamente nel territorio dello Stato
Art. 13
 Compiti in materia di minori accolti

    1. Nell'ambito dei compiti di  cui  all'articolo 1, comma 1, il Ministero, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera a), del  Testo unico:
    a) concede il nulla osta, previa  adeguata  valutazione, secondo quanto previsto dall'articolo 14, alle richieste provenienti da enti, associazioni o famiglie, per l'ingresso di minori accolti nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea;
    b) provvede alla istituzione e alla tenuta dell'elenco dei minori accolti nell'ambito dei  programmi solidaristici di accoglienza temporanea.

Art. 14
Ingresso dei minori accolti
 
  1. I soggetti pubblici e privati, che intendono formulare le richieste di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), presentano domanda al  Ministero. La domanda, formulata sulla base di una modulistica predisposta dal Ministero, corredata  dei dati relativi all'attivita' gia' svolta dal proponente e alla sua natura giuridica, deve comunque indicare il numero dei minori da ospitare, il  numero degli accompagnatori con relativa qualifica, il Paese di provenienza e gli altri requisiti e i documenti richiesti.
  2. Il Ministero valuta la domanda al fine di stabilire la validita' e  l'opportunita' dell'iniziativa nell'interesse dei minori. La relativa decisione e' tempestivamente comunicata al proponente e alle autorita' competenti, alle quali sono trasmessi gli elenchi nominativi dei minori e degli  accompagnatori per i successivi riscontri in  occasione ell'ingresso sul territorio nazionale e dell'uscita da esso e  per i successivi controlli nel corso del soggiorno.
  3. La concessione del nulla osta e' subordinata alle informazioni sulla affidabilita' del  proponente. Il Ministero puo' richiedere informazioni al sindaco del luogo in cui il proponente opera, ovvero alla prefettura, in ordine alle iniziative analoghe a quelle di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), localmente gia' realizzate dal proponente. Le informazioni concernenti il referente estero dell'iniziativa sono richieste tramite la rappresentanza diplomatica competente.
  4. Il Ministero puo' valutare anche le informazioni assunte in occasione di iniziative precedenti, riguardo  al proponente o alle famiglie o alle  strutture  ospitanti, ai fini della valutazione, positiva o negativa, sulla loro affidabilita'.
  5. Il Ministero rilascia il nulla osta  per la realizzazione del programma solidaristico di accoglienza temporanea dei minori, previa acquisizione del nulla osta  della  questura per i componenti del nucleo familiare che ospita  i  minori e previa verifica della completezza delle dichiarazioni e della documentazione presentate da enti, associazioni e famiglie.
  6. I proponenti devono comunicare per iscritto al Ministero, entro cinque giorni, l'avvenuto ingresso dei minori nel territorio  dello Stato, specificando il loro numero e quello degli accompagnatori effettivamente entrati, il posto di  frontiera e la data. Analoga comunicazione deve essere effettuata entro cinque giorni dall'uscita dei minori e degli accompagnatori dal territorio  dello  Stato. Le comunicazioni  di cui al presente comma sono effettuate  previa apposizione del timbro di controllo sulla documentazione di viaggio da parte dell'organo di polizia di frontiera.

Art. 15
Soggiorno dei minori accolti
 
  1. La durata totale del soggiorno prevista nei programmi relativi a ciascun minore non puo' superare i centoventi giorni per anno solare, fruiti nel rispetto della normativa sui visti di ingresso.
  2. Il Ministero puo' proporre alle autorita' competenti l'eventuale estensione della durata del soggiorno in relazione a  casi di  forza maggiore. L'eventuale estensione della durata della permanenza e' comunicata alla questura competente ai fini dell'eventuale rinnovo o della proroga del permesso di soggiorno per gli accompagnatori e per i minori.
Capo V
Disposizioni finali
Art. 16
Clausola di invarianza finanziaria
 
  1. All'attuazione del presente regolamento il Ministero provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 17
Abrogazione
 
  1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 1999, n. 535, e' abrogato.
  2. Il riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9  dicembre  1999, n. 535, ovunque ricorra, si intende effettuato al presente regolamento.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
    Dato a Roma, addi' 27 dicembre 2023
 
                             MATTARELLA
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri
 
                                  Calderone, Ministro  del  lavoro  e
                                  delle politiche sociali
 
                                  Tajani,   Ministro   degli   affari
                                  esteri   e    della    cooperazione
                                  internazionale
 
                                  Piantedosi, Ministro dell'interno
 
                                  Nordio, Ministro della giustizia
 
                                  Valditara, Ministro dell'istruzione
                                  e del merito
 
                                  Schillaci, Ministro della salute
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione  e  del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del  lavoro e delle politiche sociali, n. 186

 

Mercoledì, 27 Dicembre 2023