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Costituzione italiana 27 dicembre 1947

Principi fondamentali - art. 10

La Costituzione della Repubblica Italiana

PRINCIPI FONDAMENTALI


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Art. 10.


L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1947.

ENRICO DE NICOLA Controfirmano:

Il Presidente dell’Assemblea Costituente : UMBERTO TERRACINI

Il Presidente del Consiglio dei Ministri: DE GASPERI ALCIDE

Visto: il Guardasigilli GIUSEPPE GRASSI

 

Sabato, 27 Dicembre 1947