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Legge n. 103 del 24 maggio 2002

Norme in materia di docenti di scuole e universita' straniere operanti in Italia

Legge 24 maggio 2002, n. 103

"Norme in materia di docenti di scuole e universita' straniere operanti in Italia "

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2002



Art. 1.

1. I docenti con contratto di lavoro presso le istituzioni scolastiche straniere autorizzate ai sensi della legge 30 ottobre 1940, n. 1636, e del regolamento recante semplificazione dei procedimenti di autorizzazione al funzionamento di scuole e di istituzioni culturali straniere in Italia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, operanti in Italia da almeno cinque anni e che abbiano permanentemente attivato tutte le annualità dei rispettivi curricoli, nonché i docenti con contratto di lavoro o di collaborazione coordinata e continuativa presso le filiazioni in Italia di università o istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, sono ammessi nel territorio dello Stato anche in deroga alle quote massime dei flussi definite annualmente ai sensi della normativa vigente.

 

Venerdì, 24 Maggio 2002