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Convenzione concernente la schiavitù

Conchiusa a Ginevra il 25 settembre 1926

Convenzione concernente la schiavitù.

Conchiusa a Ginevra il 25 settembre 1926

L.Albania, l.Austria, il Belgio, l.Impero Britannico, il Canada, il Commonwealth d.Australia, l.Unione Sudafricana, il Dominio della Nuova Zelanda e l.India, la Bulgaria, la Cina, la Colombia, Cuba, la Danimarca, l.Estonia, l.Etiopia, la Finlandia, la Francia, la Germania, la Grecia, l.Italia, la Lettonia, la Liberia, la Lituania, la Norvegia, il Panama, i Paesi Bassi, la Persia, la Polonia, il Portogallo, la Rumenia, il Regno dei Serbi Croati e Sloveni, la Spagna, la Svezia, la Cecoslovacchia e l.Uruguay, considerando che i firmatari dell.atto generale della conferenza di Bruxelles del 1889.1890 si sono dichiarati egualmente animati dalla ferma intenzione di porre fine al traffico degli schiavi in Africa;
considerando che i firmatari della convenzione di Saint-Germain-en-Laye del 1919, che ha per oggetto la revisione dell.atto generale di Berlino del 1885, e dell.atto generale della dichiarazione di Bruxelles del 1890, hanno affermato la loro intenzione di attuare la soppressione completa della schiavitù, sotto ogni forma, e della tratta degli schiavi per terra e per mare;
prendendo in considerazione il rapporto della commissione temporanea della schiavitù, nominata dal consiglio della Società delle Nazioni il 12 giugno 1924;
animati dal desiderio di completare l.opera attuata grazie all.atto di Bruxelles e di trovare il modo di dar effetto pratico, nel mondo intero, alle intenzioni espresse, in quanto concerne la tratta degli schiavi e la schiavitù, dai firmatari della convenzione di Saint-Germain-en-Laye, e riconoscendo che è necessario concludere a questo scopo degli accordi più particolareggiati di quelli che figurano in tale convenzione;
reputando, inoltre, che sia necessario d.impedire che il lavoro forzato conduca a condizioni analoghe a quelle della schiavitù, hanno risolto di conchiudere una convenzione ed hanno a ciò designato i loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, sono addivenuti alle seguenti disposizioni:

Art. 1

Ai fini della presente convenzione rimane convenuto che:
1° la schiavitù è lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o taluni di essi;
2° la tratta degli schiavi comprende qualunque atto di cattura, di acquisto o di cessione d.un individuo allo scopo di ridurlo in schiavitù; qualunque atto di acquisto di uno schiavo per venderlo o per cambiarlo; qualunque atto di cessione mediante vendita o cambio di uno schiavo acquistato per essere venduto o cambiato, così come, in generale, qualunque atto di commercio o di trasporto di schiavi.

Art. 2

Le alte parti contraenti s.impegnano, in quanto non abbiano già preso i provvedimenti necessari, ed ognuna per quanto concerna i territori posti sotto la sua sovranità, giurisdizione, protezione, signorìa o tutela:
a) a prevenire e reprimere la tratta degli schiavi;
b) a proseguire la soppressione completa della schiavitù sotto tutte le sue forme, in modo progressivo ed al più presto possibile.

Art. 3

Le alte parti contraenti s.impegnano a prendere tutti i provvedimenti utili a prevenire e reprimere l.imbarco, lo sbarco ed il trasporto degli schiavi nelle loro acque territoriali, come in generale su tutte le navi inalberanti le loro rispettive bandiere.
Le alte parti contraenti s.impegnano a negoziare, al più presto possibile, una convenzione generale sulla tratta degli schiavi che dia loro diritti ed imponga loro obblighi simili a quelli previsti nella convenzione del 17 giugno 19253 concernente il commercio internazionale delle armi (art. 12, 20, 21, 22, 23, 24 e paragrafi 3, 4, 5 della sezione II dell.allegato II), con riserva dei necessari adattamenti, rimanendo inteso che questa convenzione generale non porrà le navi (anche di piccolo tonnellaggio) di nessuna delle alte parti contraenti in una posizione diversa da quella delle navi delle altre alte parti contraenti.
Resta parimente inteso che tanto prima quanto dopo l.entrata in vigore della detta convenzione generale, le alte parti contraenti conservano la massima libertà di concludere tra loro, senza tuttavia derogare ai principi del precedente capoverso, quegli accordi particolari che, a motivo della loro speciale situazione, sembrassero loro convenienti per giungere il più prontamente che sia possibile alla soppressione completa della tratta.

Art. 4

Le alte parti contraenti si presteranno mutua assistenza per conseguire la soppressione della schiavitù e della tratta degli schiavi.

Art. 5

Le alte parti contraenti riconoscono che il ricorrere al lavoro forzato od obbligatorio può avere gravi conseguenze e si impegnano, ognuna per quanto concerna i territori soggetti alla sua sovranità, giurisdizione, protezione, signorìa o tutela, a prendere i provvedimenti atti ad evitare che il lavoro forzato od obbligatorio conduca a condizioni analoghe alla schiavitù.

Resta inteso:
1° che, con riserva delle disposizioni transitorie enunciate al paragrafo 2 qui sotto, il lavoro forzato od obbligatorio non può essere richiesto se non per fini pubblici;
2° che, nei territori nei quali il lavoro forzato od obbligatorio, per fini che non siano pubblici, esiste tuttora, le alte parti contraenti si sforzeranno di porvi progressivamente fine, al più presto possibile, e che, fino a tanto che questo lavoro forzato od obbligatorio esisterà, esso non sarà usato che a titolo eccezionale, verso rimunerazione adeguata ed alla condizione che un cambiamento del luogo abituale di residenza non possa essere imposto:
3° e che, in ogni caso, le autorità centrali competenti del territorio interessato assumeranno la responsabilità dell.uso del lavoro forzato od obbligatorio.

Art. 6

Le alte parti contraenti, la cui legislazione non fosse fin d.ora sufficiente per reprimere le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti emanati allo scopo di dare effetto ai fini della presente convenzione, si impegnano di prendere i necessari provvedimenti perché queste infrazioni siano punite con pene severe.

Art. 7

Le alte parti contraenti s.impegnano a comunicarsi tra loro ed a comunicare al Segretario generale dell.Organizzazione delle Nazioni Unite5 le leggi ed i regolamenti che emaneranno per applicare le stipulazioni della presente convenzione.

Art. 8

Le alte parti contraenti convengono che tutti i conflitti che potessero sorgere tra loro circa l.interpretazione o l.applicazione della presente convenzione, se non potranno essere risolti mediante negoziati diretti, saranno deferiti per la decisione alla Corte internazionale di Giustizia. Se gli Stati tra i quali sorge un conflitto, od uno di essi, non fosse parte nello Statuto della Corte internazionale di Giustizia7 8, il conflitto verrà sottoposto, a loro gradimento ed in conformità delle regole costituzionali di ognuno di essi, od alla Corte internazionale di Giustizia9, od a un tribunale arbitrale costituito in conformità della convenzione del 18 ottobre 190710 per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali, oppure a qualunque altro tribunale arbitrale.

Art. 9

Ognuna delle alte parti contraenti può dichiarare, tanto al momento della firma, quanto al momento della sua ratifica od adesione, che, per quanto concerne l.applicazione delle stipulazioni della presente convenzione o di talune di esse, la sua accettazione non vincola sia l.insieme, sia tali o tali altri dei territori soggetti alla sua sovranità, giurisdizione, protezione, signorìa o tutela, e può successivamente aderire separatamente, in tutto od in parte, in nome di uno qualunque di essi.

Art. 10

Se accadesse che una delle alte parti contraenti volesse disdire la presente convenzione, la disdetta dovrà essere notificata per iscritto al segretario generale dell.Organizzazione delle Nazioni Unite11, che comunicherà immediatamente una copia certificata conforme della notificazione a tutte le altre alte parti contraenti, facendo loro sapere la data alla quale egli l.ha ricevuta.
La disdetta non avrà effetto che nei confronti dello Stato che l.avrà notificata, e cioè un anno dopo che la notificazione ne sarà pervenuta al Segretario generale dell.Organizzazione delle Nazioni Unite.
La disdetta potrà parimente essere data separatamente per qualsiasi territorio posto sotto la sua sovranità, giurisdizione, protezione, signorìa o tutela.

Art. 11

La presente convenzione, che porterà la data d.oggi ed i cui testi francese ed inglese faranno parimente fede, resterà aperta fino al 1° aprile 1927 per la firma degli Stati membri della Società delle Nazioni.
La presente convenzione è aperta all.adesione di tutti gli Stati compresi gli Stati non membri dell.Organizzazione delle Nazioni Unite, ai quali il Segretario generale avrà trasmesso una copia certificata conforme della convenzione.
L.adesione avviene mediante il deposito di uno strumento formale presso il Segretario generale dell.Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne informa tutti gli Stati che fanno parte della convenzione e tutti gli altri Stati contemplati nel presente articolo e comunicherà loro la data del deposito di ciascuno strumento di adesione.

Art. 12

La presente convenzione sarà ratificata e gli atti della ratificazione saranno depositati presso l.ufficio del Segretario generale dell.Organizzazione delle Nazioni Unite15, che ne darà notizia alle alte parti contraenti La convenzione produrrà i suoi effetti per ogni Stato dalla data del deposito della sua ratificazione od adesione.
In fede di che, i plenipotenziari hanno apposto alla presente convenzione la loro firma. Fatto a Ginevra, il venticinque settembre millenovecentoventisei, in un solo esemplare, che resterà depositato presso gli archivi della Società delle Nazioni, ed una copia certificata conforme sarà trasmessa ad ogni Stato firmatario.

(Seguono le firme)

Campo d’applicazione della convenzione il 25 agosto 2004

Stati partecipanti
Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S) Entrata in vigore

Afghanistan 9 novembre 1935 A 9 novembre 1935
Albania 2 luglio 1957 A 2 luglio 1957
Algeria 20 novembre 1963 A 20 novembre 1963
Antigua e Barbuda 25 ottobre 1988 S 1° novembre 1981
Arabia Saudita 5 luglio 1973 A 5 luglio 1973
Australia 18 giugno 1927 18 giugno 1927
Austria 19 agosto 1927 19 agosto 1927
Azerbaigian 16 agosto 1996 A 16 agosto 1996
Bahamas 10 giugno 1976 S 10 luglio 1973
Bahrein* 27 marzo 1990 A 27 marzo 1990
Bangladesh 7 gennaio 1985 A 7 gennaio 1985
Barbados 22 luglio 1976 30 novembre 1966
Belarus 13 settembre 1956 A 13 settembre 1956
Belgio 23 settembre 1927 23 settembre 1927
Benin 4 aprile 1962 S 1° agosto 1960
Bolivia 6 ottobre 1983 A 6 ottobre 1983
Bosnia e Erzegovina 1° settembre 1993 S 6 marzo 1992
Brasile 6 gennaio 1966 A 6 gennaio 1966
Bulgaria 9 marzo 1927 9 marzo 1927
Camerun 7 marzo 1962 S 1° gennaio 1960
Canada 6 agosto 1928 6 agosto 1928
Cile 20 giugno 1995 A 20 giugno 1995
Cina 22 aprile 1937 22 aprile 1937
Hong Konga 10 giugno 1997 1° luglio 1997
Macaob 19 ottobre 1999 20 dicembre 1999
Cipro 21 aprile 1986 S 16 agosto 1960
Congo (Brazzaville) 15 ottobre 1962 S 15 agosto 1960
Croazia 12 ottobre 1992 S 8 ottobre 1991
Cuba 6 luglio 1931 6 luglio 1931
Côte d’Ivoire 8 dicembre 1961 S 7 agosto 1960
Danimarca 17 maggio 1927 17 maggio 1927
Dominica 17 agosto 1994 S 3 novembre 1978
Ecuador 26 marzo 1928 A 26 marzo 1928
Egitto 25 gennaio 1928 A 25 gennaio 1928
Estonia 16 maggio 1929 16 maggio 1929
Etiopia 21 gennaio 1969 21 gennaio 1969
Figi 12 giugno 1972 S 10 ottobre 1970
Filippine 12 luglio 1955 A 12 luglio 1955
Finlandia 29 settembre 1927 29 settembre 1927
Francia 28 marzo 1931 28 marzo 1931
Germania 12 marzo 1929 12 marzo 1929
Ghana 3 maggio 1963 S 5 marzo 1957
Giamaica 30 luglio 1964 S 6 agosto 1962
Giordania 5 maggio 1959 A 5 maggio 1959
Grecia 4 luglio 1930 4 luglio 1930
Guatemala 11 novembre 1983 A 11 novembre 1983
Guinea 30 marzo 1962 S 2 ottobre 1958
Haiti 3 settembre 1927 A 3 settembre 1927
India* 18 giugno 1927 18 giugno 1927
Iraq 18 gennaio 1929 A 18 gennaio 1929
Irlanda 18 luglio 1930 A 18 luglio 1930
Israele** 6 gennaio 1955 A 6 gennaio 1955
Italia 25 agosto 1928 25 agosto 1928
Kirghizistan 5 settembre 1997 A 5 settembre 1997
Kuwait 28 maggio 1963 A 28 maggio 1963
Lesotho 4 novembre 1974 S 4 ottobre 1966
Libano 25 giugno 1931 A 25 giugno 1931
Liberia 17 maggio 1930 17 maggio 1930
Libia 14 febbraio 1957 A 14 febbraio 1957
Macedonia 18 gennaio 1994 S 17 settembre 1991
Madagascar 12 febbraio 1964 A 12 febbraio 1964
Malawi 2 agosto 1965 A 2 agosto 1965
Mali 2 febbraio 1973 S 22 settembre 1960
Malta 3 gennaio 1966 21 settembre 1964
Marocco 11 maggio 1956 11 maggio 1956
Mauritania 6 giugno 1986 A 6 giugno 1986
Maurizio 18 luglio 1969 S 12 marzo 1968
Messico 8 settembre 1934 A 8 settembre 1934
Monaco 17 gennaio 1928 A 17 gennaio 1928
Mongolia 20 dicembre 1968 A 20 dicembre 1968
Myanmar* 18 giugno 1927 18 giugno 1927
Nepal 7 gennaio 1963 A 7 gennaio 1963
Nicaragua 3 ottobre 1927 A 3 ottobre 1927
Niger 25 agosto 1961 S 3 agosto 1960
Nigeria 26 giugno 1961 S 1° ottobre 1960
Norvegia 10 settembre 1927 10 settembre 1927
Nuova Zelanda 18 giugno 1927 18 giugno 1927
Paesi Bassi 7 gennaio 1928 7 gennaio 1928
Antille olandesi 7 gennaio 1928 7 gennaio 1928
Pakistan 30 settembre 1955 A 30 settembre 1955
Papua Nuova Guinea 27 gennaio 1982 A 27 gennaio 1982
Polonia 17 settembre 1930 17 settembre 1930
Portogallo 4 ottobre 1927 4 ottobre 1927
Regno Unito 18 giugno 1927 18 giugno 1927
Rep. Centrafricana 4 settembre 1962 S 13 agosto 1960
Repubblica Ceca 22 febbraio 1993 S 1° gennaio 1993
Romania 22 giugno 1931 22 giugno 1931
Russia 8 agosto 1956 A 8 agosto 1956
Saint Lucia 14 febbraio 1990 S 22 febbraio 1979
Saint Vincent e Grenadine 9 novembre 1981 A 9 novembre 1981
Salomone, Isole 3 settembre 1981 S 7 luglio 1978
Seicelle 5 maggio 1992 A 5 maggio 1992
Senegal 2 maggio 1963 S 20 giugno 1960
Serbia e Montenegro 12 marzo 2001 S 27 aprile 1992
Sierra Leone 13 marzo 1962 S 27 aprile 1961
Siria 25 giugno 1931 A 25 giugno 1931
Slovacchia 28 maggio 1993 S 1° gennaio 1993
Spagna 12 settembre 1927 12 settembre 1927
Sri Lanka 21 marzo 1958 A 21 marzo 1958
Stati Uniti* 21 marzo 1929 A 21 marzo 1929
Sudafrica 18 giugno 1927 18 luglio 1927
Sudan 9 settembre 1957 S 1° gennaio 1956
Suriname 12 ottobre 1979 S 25 novembre 1975
Svezia 17 dicembre 1927 17 dicembre 1927
Svizzera 1° novembre 1930 A 1° novembre 1930
Tanzania 28 novembre 1962 A 28 novembre 1962
Togo 27 febbraio 1962 S 27 aprile 1960
Trinidad e Tobago 11 aprile 1966 S 31 agosto 1962
Tunisia 15 luglio 1966 A 15 luglio 1966
Turchia 24 luglio 1933 A 24 luglio 1933
Turkmenistan 1° maggio 1997 A 1° maggio 1997
Ucraina 27 gennaio 1959 A 27 gennaio 1959
Uganda 12 agosto 1964 A 12 agosto 1964
Ungheria 17 febbraio 1933 A 17 febbraio 1933
Uruguay 7 giugno 2001 A 7 giugno 2001
Vietnam 14 agosto 1956 A 14 agosto 1956
Yemen (Aden) 9 febbraio 1987 A 9 febbraio 1987
Zambia 26 marzo 1973 S 24 ottobre 1964

* Riserve e dichiarazioni.

** Obiezioni.

Le riserve, dichiarazioni e obiezioni non sono pubblicate nella RU. I testi francesi e inglesi si possono consultare sul Sito Internet dell.Organizzazione delle Nazioni Unite:
http://untreaty.un.org/

a Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 10 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.
b Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 1° dic. 1999, la Conv. è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999.

 

Sabato, 25 Settembre 1926