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Decreto del del 22 dicembre 2000 Ministro dell'Interno

Modalità per l'espletamento dei servizi di accoglienza presso i valichi di frontiera

Il Ministro dell'Interno

di concerto con

il Ministro per la Solidarietà Sociale


Visto l'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, concernente la previsione di servizi di accoglienza presso i valichi di frontiera al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo o fare ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore a tre mesi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1998, recante "Approvazione del documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, a norma dell'art. 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40";

Visto l'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che prevede l'istituzione di detti servizi presso i valichi di frontiera nei quali e' stato registrato negli ultimi tre anni il maggior numero di richieste di asilo o di ingressi sul territorio nazionale;

Decreta:

Art. 1


1. I servizi di accoglienza presso i valichi di frontiera, previsti dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono istituiti con decreto del Ministro dell'interno ai sensi dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

2. In relazione al modificarsi dei flussi migratori, il Ministro dell'interno, con proprio provvedimento, può individuare ulteriori valichi ove disporre l'attivazione di nuovi servizi di accoglienza.

Con analogo provvedimento il Ministro dell'interno può disporre la chiusura o la temporanea sospensione delle attività di quelli già esistenti.

Art. 2


1. I servizi di accoglienza sono rivolti a stranieri che intendano presentare domanda di asilo, a quelli che entrano in Italia per motivi diversi dal turismo e comunque a stranieri per i quali si rendano necessarie forme di assistenza in attesa della definizione degli accertamenti connessi al loro ingresso in Italia.
Art. 3


1. I prefetti, territorialmente competenti, attivano i servizi di accoglienza alle frontiere e ne coordinano gli interventi, provvedendo alla loro gestione, direttamente o attraverso la stipula di apposite convenzioni in via prioritaria con enti, associazioni o altri organismi del privato sociale iscritti nel Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari sociali, ai sensi dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in via residuale con enti che possano dimostrare una comprovata esperienza nel settore dell'immigrazione.

2. Il delegato in Italia dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati e i suoi rappresentanti hanno diritto di accedere ai servizi di accoglienza e di prendere diretto contatto con gli stranieri richiedenti asilo.

3. Il servizio informativo presso il valico di frontiera può essere espletato, o comunque integrato, attraverso l'utilizzo di sistemi automatizzati autorizzati con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 4


1. I servizi di accoglienza provvedono a fornire informazioni sulla legislazione vigente in materia di immigrazione e di asilo e sugli adempimenti di legge relativi alla procedure connesse al riconoscimento dello status di rifugiato, a garantire un supporto di interpretariato, ad assicurare, in caso di urgente necessità, interventi di prima assistenza.

In casi eccezionali, qualora i suddetti servizi di prima assistenza non siano sufficienti o non siano stati attivati, la prefettura interessa l'ente locale competente per territorio per l'eventuale accoglienza presso uno dei centri istituiti a norma dell'art. 40 del testo unico.

Art. 5


1. Le prestazioni sanitarie eventualmente occorrenti sono assicurate dalle locali strutture sanitarie pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, nei termini e con le modalità previsti dagli articoli 34, 35, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Art. 6


1. I locali e le aree attrezzate necessari per l'attivazione dei predetti servizi, da reperire, ove possibile, all'interno della zona di transito, sono messi a disposizione dall'amministrazione demaniale o, anche a titolo oneroso, dall'ente concessionario della gestione e/o dei servizi degli scali, aeroportuali e portuali, territorialmente competenti. In caso di valichi terrestri, i locali dovranno essere situati, ove possibile, nella zona immediatamente circostante.

2. Nelle more dei necessari adempimenti per gli atti relativi alla concessione, in caso di urgente necessità, il prefetto territorialmente competente dispone l'immediata acquisizione dei locali e delle aree necessarie.

3. I locali e le aree attrezzate sono date in uso al Ministero dell'interno che provvede agli oneri necessari connessi all'attivazione e alla gestione dei servizi di accoglienza.

Art. 7


1. Le spese occorrenti per l'esecuzione del presente decreto fanno carico al capitolo 2351 "Spese per l'attivazione e la gestione presso i valichi di frontiera, portuali e aeroportuali di servizi di accoglienza in favore di stranieri che fanno ingresso nel territorio italiano per motivi di asilo o comunque per soggiorni superiori a tre mesi" dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2000, centro di responsabilità "Servizi civili" - unità previsionale di base 5.1.2.5. "Immigrati, profughi e rifugiati".

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 22 dicembre 2000

Il Ministro dell'interno Bianco

Il Ministro per la solidarietà sociale Turco

 

Venerdì, 22 Dicembre 2000