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Risoluzione legislativa del 24 marzo 2011 Parlamento europeo e del Consiglio

Procedura unica di domanda di permesso di soggiorno e di lavoro

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 marzo 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro (COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo ,

–  vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0638),

–  visti l'articolo 63, paragrafo 3, lettera a), e l'articolo 67 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0470/2007),

–  vista la sua posizione del 20 novembre 2008(1)

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 79, paragrafo 2, lettere a) e b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 9 luglio 2008(2) ,

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 18 giugno 2008(3) ,

–  visto l'articolo 55 e l'articolo 56, paragrafo 3, del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0265/2010),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1) GU C 16 E del 22.1.2010, pag. 240.
(2) GU C 27 del 3.2.2009, pag. 114.
(3) GU C 257 del 9.10.2008, pag. 20.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 marzo 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2011/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro

[Emendamento 122 salvo dove diversamente indicato]

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 2, lettere a) e b),

vista la proposta della Commissione europea,

▌ visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1) ,

visto il parere del Comitato delle regioni(2) ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(3) ,

considerando quanto segue:

(1)  Al fine di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il trattato ▌ prevede l'adozione di misure nei settori dell'asilo, dell'immigrazione e della salvaguardia dei diritti dei cittadini dei paesi terzi.

(2)  Il Consiglio europeo ha riconosciuto, nella riunione speciale svoltasi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, la necessità di armonizzare le legislazioni nazionali relative alle condizioni di ammissione e soggiorno dei cittadini di paesi terzi. In questo contesto ha affermato, in particolare, che l'Unione europea dovrebbe garantire l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio degli Stati membri e che una politica di integrazione più incisiva dovrebbe mirare a garantire loro diritti e obblighi analoghi a quelli dei cittadini dell'Unione europea. Conseguentemente il Consiglio europeo ha chiesto al Consiglio di adottare rapidamente atti giuridici sulla base di proposte della Commissione. La necessità di raggiungere gli obiettivi definiti a Tampere è stata ribadita dal programma di Stoccolma del 10 e 11 dicembre 2009 .

(3)  ▌ L'istituzione di una procedura unica di domanda volta al rilascio di un titolo combinato che comprenda il permesso di soggiorno che il permesso di lavoro in un unico atto amministrativo dovrebbe concorrere alla semplificazione e all'armonizzazione delle norme ▌ che vigono attualmente negli Stati membri. Una semplificazione procedurale di questo tipo è già stata introdotta da vari Stati membri, rendendo più efficiente la procedura sia per i migranti che per i loro datori di lavoro e consentendo controlli più agevoli della legalità del soggiorno e dell'impiego.

(4)  Per permettere il primo ingresso nel loro territorio, gli Stati membri dovrebbero poter rilasciare a tempo debito un permesso unico o, se rilasciano tali permessi unicamente nel loro territorio, un visto.

(5)  Occorre fissare una serie di norme procedurali per l'esame della domanda di permesso unico. Tali procedure dovrebbero essere efficaci e gestibili in base al normale carico di lavoro delle amministrazioni degli Stati membri nonché trasparenti ed eque, in modo da garantire agli interessati un livello adeguato di certezza del diritto.

(6)  I criteri in base ai quali una domanda di permesso unico può essere respinta dovrebbero essere oggettivi e stabiliti a livello nazionale e dovrebbero comprendere l'obbligo di rispettare il principio della preferenza comunitaria enunciato in particolare nelle disposizioni pertinenti degli Atti di adesione del 16 aprile 2003 e del 25 aprile 2005. E' opportuno che le decisioni di diniego siano debitamente motivate.

(7)  Il permesso unico dovrebbe rifarsi al modello armonizzato di permesso di soggiorno previsto dal regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi(4) e che consente agli Stati membri di aggiungere ulteriori informazioni, in particolare su un eventuale permesso di lavoro della persona interessata. Anche al fine di controllare meglio l'immigrazione, gli Stati membri dovrebbero indicare quest'ultima informazione non solo nel permesso unico, ma anche in tutti i permessi di soggiorno rilasciati, a prescindere dal tipo di permesso o dal titolo di soggiorno in base al quale il cittadino di paese terzo è stato ammesso nel territorio di uno Stato membro e ha ottenuto l'accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro.

(7 bis)  L'obbligo per gli Stati membri di stabilire se la domanda debba essere presentata dal cittadino di un paese terzo o dal suo datore di lavoro dovrebbe far salve eventuali modalità di partecipazione obbligatoria di entrambe le parti alla procedura. Gli Stati membri dovrebbero decidere se la domanda di permesso unico debba essere introdotta nello Stato membro di destinazione o a partire da un paese terzo. Nei casi in cui il cittadino di un paese terzo non sia autorizzato a presentare la domanda a partire da un paese terzo, gli Stati membri dovrebbero provvedere a che la domanda possa essere presentata dal datore di lavoro nello Stato membro di destinazione.

(7 ter)  Le disposizioni della presente direttiva relative ai permessi di soggiorno per fini diversi dall'attività lavorativa dovrebbero applicarsi soltanto al modello di tali permessi e dovrebbe far salve le norme nazionali o le norme dell'Unione concernenti le procedure di ammissione e le procedure di rilascio di tali permessi.

(7 quater)  Le disposizioni della presente direttiva relative alla procedura unica di domanda e al permesso unico non dovrebbero riguardare i visti uniformi e i visti per soggiorni di lunga durata.

(7 quinquies)  Il termine per l'adozione di una decisione sulla domanda non dovrebbe includere il tempo necessario per il riconoscimento delle qualifiche professionali né quello necessario per il rilascio di un visto. La presente direttiva dovrebbe far salve le procedure nazionali relative al riconoscimento dei diplomi.

(7 sexies)  La designazione dell'autorità competente ai sensi della presente direttiva dovrebbe far salvi il ruolo e le responsabilità delle altre autorità e, se del caso, delle parti sociali, in relazione all'esame della domanda e alla decisione sulla stessa.

(7 septies)  Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero far salva la competenza degli Stati membri a regolamentare l'ammissione, incluso il numero di cittadini di paesi terzi ammessi a fini lavorativi.

(8)  I cittadini dei paesi terzi in possesso di un documento di viaggio valido e di un permesso unico rilasciato da uno Stato membro che applica integralmente l'acquis di Schengen dovrebbero poter entrare e circolare liberamente nel territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen per un periodo non superiore a tre mesi, in conformità del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)(5) e dell'articolo 21 dell'acquis di Schengen - Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (convenzione di applicazione Schengen)(6) .

(9)  In mancanza di una legislazione ▌ orizzontale dell'Unione , i cittadini dei paesi terzi hanno diritti diversi a seconda dello Stato membro in cui lavorano e della loro nazionalità. ▌ Al fine di sviluppare ulteriormente una politica di immigrazione coerente, di ridurre la disparità di diritti tra i cittadini dell'Unione e i cittadini di paesi terzi che lavorano legalmente e di integrare l'acquis esistente in materia di immigrazione, occorre definire un insieme di diritti, in particolare specificando i settori in cui è garantita la parità di trattamento con i cittadini nazionali ai lavoratori di paesi terzi che sono stati ammessi legalmente in uno Stato membro ma che non beneficiano ancora dello status di soggiornanti di lungo periodo. Tali disposizioni mirano a creare condizioni di concorrenza uniformi minime nell'Unione, a riconoscere che i cittadini di paesi terzi che lavorano legalmente negli Stati membri contribuiscono all'economia europea con il loro lavoro e i loro versamenti di imposte, e a fungere da garanzia per ridurre la concorrenza sleale tra i cittadini nazionali e i cittadini di paesi terzi derivante dall'eventuale sfruttamento di questi ultimi. La definizione di «lavoratore di un paese terzo» di cui all'articolo 2, lettera b, della presente direttiva si applica, fatta salva l'interpretazione del concetto di rapporto di lavoro in altre normative dell'Unione, a qualunque cittadino di un paese terzo che è stato ammesso nel territorio di uno Stato membro, che vi soggiorna legalmente e che è autorizzato a lavorare ai sensi del diritto nazionale e/o conformemente alla prassi nazionale vigente in detto Stato membro . [Emendamento 123]

(10)  Tutti i cittadini di paesi terzi che soggiornano e lavorano legalmente negli Stati membri dovrebbero beneficiare quanto meno di uno stesso insieme comune di diritti, sotto forma di parità di trattamento con i cittadini nazionali dello Stato membro ospitante, a prescindere dal fine iniziale o dalla base dell'ammissione. Il diritto alla parità di trattamento nei settori specificati dalla presente direttiva dovrebbe essere riconosciuto non solo ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro per fini di occupazione ma anche a coloro che sono stati ammessi per altri motivi e che hanno ottenuto l'accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro in conformità di altre disposizioni comunitarie o nazionali, compresi i familiari di un lavoratore di paese terzo che sono stati ammessi nello Stato membro in conformità della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare(7) , i cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro ai sensi della direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato(8) e i ricercatori ammessi in applicazione della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica(9) .

(11)  La presente direttiva non concerne i cittadini di paesi terzi che hanno acquisito lo status di soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo(10) , tenuto conto del loro status più privilegiato e del loro tipo specifico di permesso di soggiorno («soggiornante di lungo periodo CE»).

(12)  La presente direttiva non concerne i cittadini di paesi terzi che sono lavoratori distaccati . Ciò non dovrebbe impedire ai cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente e sono legittimamente impiegati in uno Stato membro e distaccati in un altro Stato membro di continuare a godere di pari trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro di origine per la durata del loro distacco, per quanto riguarda i termini e le condizioni di lavoro che non sono interessati dall'applicazione della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996 relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi(11) ▌ . [Emendamenti 122 e 124]

(13)  Considerato il loro status temporaneo, è opportuno escludere dall'ambito di applicazione della direttiva i cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro per ▌ svolgere un'attività lavorativa stagionale.

(14)  Il diritto alla parità di trattamento in specifici settori dovrebbe essere strettamente legato al soggiorno legale del cittadino del paese terzo e all'accesso al mercato del lavoro di uno Stato membro, risultanti dal permesso unico, che autorizza sia il soggiorno che il lavoro, e dai permessi di soggiorno rilasciati per altri motivi che contengono l'informazione sul permesso di lavoro.

(14 bis)  Nella presente direttiva per condizioni di lavoro s'intendono quanto meno la retribuzione e il licenziamento, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, l'orario di lavoro e le ferie, tenendo in considerazione i contratti collettivi in vigore. [Emendamenti 122 e 125]

(15)  Le qualifiche professionali acquisite da un cittadino di un paese terzo in un altro Stato membro dovrebbero essere riconosciute allo stesso modo di quelle dei cittadini dell'Unione, e le qualifiche acquisite in un paese terzo dovrebbero essere prese in considerazione conformemente alle disposizioni della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali(12) . Il diritto alla parità di trattamento dei lavoratori dei paesi terzi per quanto riguarda il riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali secondo le procedure nazionali applicabili dovrebbe far salva la competenza degli Stati membri nell'ammettere tali lavoratori di paesi terzi nei rispettivi mercati del lavoro. [Emendamenti 122 e 126]

(16)  I lavoratori di paesi terzi ▌ dovrebbero beneficiare della parità di trattamento per quanto riguarda la sicurezza sociale. I settori della sicurezza sociale sono definiti dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (13) . Le disposizioni della presente direttiva relative alla parità di trattamento in materia di sicurezza sociale si applicano anche ai lavoratori che giungono in uno Stato membro direttamente da un paese terzo. La presente direttiva, tuttavia, non dovrebbe conferire ai lavoratori di paesi terzi diritti maggiori di quelli che la normativa ▌ vigente dell'Unione già prevede in materia di sicurezza sociale per i cittadini di paesi terzi che presentano elementi transfrontalieri tra Stati membri. La presente direttiva non dovrebbe neppure conferire diritti per situazioni che esulano dall'ambito di applicazione della legislazione dell'Unione, ad esempio in relazione a familiari soggiornanti in un paese terzo. La presente direttiva conferisce diritti soltanto in relazione ai familiari che raggiungono il lavoratore di un paese terzo per soggiornare in uno Stato membro sulla base del ricongiungimento familiare ovvero ai familiari che già soggiornano legalmente in un dato Stato membro. [Emendamenti 122 e 127]

(16 bis)  La normativa dell'Unione non limita la facoltà degli Stati membri di organizzare i rispettivi regimi di sicurezza sociale. In mancanza di armonizzazione a livello di Unione, spetta a ciascuno Stato membro stabilire, nella propria legislazione, le condizioni per la concessione delle prestazioni di sicurezza sociale nonché l'importo di tali prestazioni e il periodo durante il quale sono concesse. Tuttavia, nell'esercitare tale facoltà, gli Stati membri dovrebbero conformarsi alla normativa dell'Unione. [Emendamenti 122 e 128]

(16 ter)  Gli Stati membri dovrebbero per lo meno garantire la parità di trattamento per i cittadini di paesi terzi che lavorano o che, dopo un periodo di lavoro, sono registrati come disoccupati. Qualsiasi restrizione alla parità di trattamento in materia di sicurezza sociale in virtù della presente direttiva dovrebbe far salvi i diritti conferiti in applicazione del regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità (14) . [Emendamenti 130]

(16 quater)  La parità di trattamento dei lavoratori di paesi terzi non riguarda le misure adottate settore della formazione professionale finanziate a titolo dei regimi di assistenza sociale. [Emendamenti 122 e 129]

(17)  Poiché gli obiettivi della presente direttiva , cioè definire una procedura unica di domanda per il rilascio ai cittadini di paesi terzi di un permesso unico per lavorare nel territorio di uno Stato membro e garantire diritti ai lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro, non possono essere compiuti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione , quest'ultima può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea . La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(18)  La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ▌ .

(18 bis)  La presente direttiva dovrebbe applicarsi senza pregiudizio delle disposizioni più favorevoli contenute nella legislazione dell'Unione e negli strumenti internazionali.

(19)  Gli Stati membri devono attuare le disposizioni della presente direttiva senza discriminazioni fondate su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, censo, nascita, disabilità, età o tendenze sessuali, in particolare in conformità della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica(15) e della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro(16) .

(20)  A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, tali Stati membri non partecipano all'adozione della presente direttiva e non sono vincolati da essa, né sono soggetti alla sua applicazione.

(21)  A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea , la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva e non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva intende determinare:

   a) una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare a fini lavorativi nel territorio di uno Stato membro, in modo da semplificare le procedure per la loro ammissione e agevolare il controllo del loro status; nonché

   b) un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro, a prescindere dalle finalità dell'ammissione iniziale nel territorio dello Stato membro in questione, sulla base della parità di trattamento rispetto ai cittadini di quello Stato membro .

La presente direttiva fa salva la competenza degli Stati membri per quanto riguarda l'ammissione di cittadini di paesi terzi nei rispettivi mercati del lavoro.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

   a) «cittadino di un paese terzo», chiunque non sia cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20 , paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ;

   b) «lavoratore di un paese terzo», qualunque cittadino di un paese terzo ammesso nel territorio di uno Stato membro, che vi soggiorni legalmente e che sia, autorizzato a lavorare a norma del diritto nazionale e/o conformemente alla prassi nazionale in quello Stato membro; [Emendamento 131]

   c) «permesso unico», un permesso di soggiorno rilasciato dalle autorità di uno Stato membro che consente a un cittadino di un paese terzo di soggiornare ▌ legalmente a fini lavorativi nel territorio di quello Stato membro;

   d) «procedura unica di domanda», una procedura, avviata a seguito di una domanda unica di autorizzazione a soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro presentata da un cittadino di un paese terzo, o dal suo datore di lavoro , volta all'adozione di una decisione relativa a tale domanda di permesso unico ▌ .

Articolo 3

Ambito di applicazione

1.  La presente direttiva si applica:

   a) ai cittadini di paesi terzi che intendono soggiornare a fini lavorativi nel territorio di uno Stato membro;

   b) ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto nazionale o dell'Unione, ai quali è consentito lavorare e ai quali è rilasciato un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002 ; nonché

   bbis) ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi a fini lavorativi a norma del diritto nazionale o dell'Unione.

2.  La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi:

   a) che sono familiari di cittadini dell'Unione che hanno esercitato o esercitano il loro diritto alla libera circolazione nell'Unione, conformemente alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (17) ;

   abis) che godono, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla loro cittadinanza, di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione a norma di accordi tra l'Unione e gli Stati membri o tra l'Unione e paesi terzi;

   b) che sono distaccati , per il periodo in cui sono distaccati;

   c) che hanno presentato domanda di ammissione o sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro in qualità di lavoratori in trasferimento all'interno di società multinazionali ▌ ;

   d) che hanno presentato domanda di ammissione o sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro come lavoratori stagionali o in qualità di persone «alla pari» ;

   dbis) che sono autorizzati a soggiornare in uno Stato membro a titolo di protezione temporanea ovvero hanno chiesto l'autorizzazione al soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione sul loro status;

   dter) che sono beneficiari di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (18) o hanno chiesto la protezione internazionale a norma di tale direttiva e sono in attesa di una decisione definitiva circa la loro domanda;

   dquater) che sono beneficiari di protezione in base alle legislazioni nazionali, agli obblighi internazionali o alle prassi degli Stati membri, ovvero hanno presentato domanda di protezione in base alle legislazioni nazionali, agli obblighi internazionali o alle prassi degli Stati membri e sono in attesa di una decisione definitiva circa la loro domanda;

e)  ▌

f)  ▌

   g) che beneficiano dello status di soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE;

   h) il cui allontanamento è stato sospeso per motivi di fatto o di diritto;

   hbis) che hanno presentato domanda di ammissione o sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro come lavoratori autonomi;

   hter) che hanno presentato domanda di ammissione o sono stati ammessi come marittimi per essere impiegati o occupati in qualsiasi qualità a bordo di una nave registrata in uno Stato membro o battente bandiera di uno Stato membro.

2 bis.  Gli Stati membri possono decidere che il Capo II della presente direttiva non si applichi ai cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi o che sono stati ammessi a fini di studio.

2 ter.  Il Capo II della presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi che sono autorizzati a lavorare in forza di un visto.

Procedura unica di domanda e permesso unico

Articolo 4

Procedura unica di domanda

1.  La domanda di permesso unico è presentata nell'ambito di una procedura unica di domanda. Gli Stati membri stabiliscono se le domande di permesso unico debbano essere presentate dal cittadino di un paese terzo o dal suo datore di lavoro. Gli Stati membri possono anche decidere di permettere che la domanda sia presentata sia dall'una che dall'altra parte. Se la domanda deve essere presentata dal cittadino di un paese terzo, gli Stati membri permettono che la domanda sia presentata a partire da un paese terzo o, se previsto dal diritto nazionale, nel territorio dello Stato membro in cui l'interessato è già presente legalmente.

2.  Gli Stati membri esaminano la domanda e, se il richiedente soddisfa i requisiti previsti dal diritto nazionale o dell'Unione , adottano una decisione di rilascio, modifica o rinnovo del permesso unico. La decisione di rilascio, modifica o rinnovo del permesso unico costituisce un atto amministrativo unico, che combina il permesso di soggiorno e il permesso di lavoro ▌ .

2 bis.  La procedura unica di domanda non pregiudica la procedura di rilascio del visto, che può essere obbligatorio per il primo ingresso.

2 ter.  Gli Stati membri rilasciano un permesso unico, qualora siano soddisfatte le condizioni previste, ai cittadini di paesi terzi che chiedono l'ammissione e ai cittadini di paesi terzi già ammessi che chiedono il rinnovo o la modifica del permesso di soggiorno dopo l'entrata in vigore delle disposizioni nazionali di esecuzione.

Articolo 5

Autorità competente

1.  Gli Stati membri nominano l'autorità competente a ricevere la domanda e a rilasciare il permesso unico.

2.  L'autorità competente esamina la domanda e adotta una decisione al riguardo non appena possibile e comunque entro tre mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

In circostanze eccezionali dovute alla complessità della domanda, il termine di cui al primo comma può essere prorogato.

Se entro il termine stabilito dalla presente disposizione non è stata adottata alcuna decisione, lo Stato membro interessato dispone di conseguenza in base al diritto nazionale.

3.  L'autorità competente notifica la decisione al richiedente per iscritto secondo le procedure di notifica previste dal diritto nazionale applicabile.

4.  Se le informazioni o i documenti forniti a sostegno della domanda sono incompleti in base ai criteri specificati dal diritto nazionale , l'autorità competente notifica al richiedente, per iscritto, le ulteriori informazioni o gli ulteriori documenti necessari e può fissare un termine ragionevole per la loro presentazione . Il termine di cui al paragrafo 2 è sospeso fino a quando l'autorità abbia ricevuto le informazioni supplementari richieste. Se le informazioni o i documenti supplementari non sono forniti entro il termine stabilito, la domanda può essere respinta.

Articolo 6

Permesso unico

1.  Gli Stati membri rilasciano il permesso unico usando il modello uniforme previsto dal regolamento (CE) n. 1030/2002 e indicano l'informazione sul permesso di lavoro conformemente all'allegato, lettera a), punti 7.5-9 del medesimo regolamento.

2.  Quando rilasciano un permesso unico, gli Stati membri non rilasciano permessi aggiuntivi ▌ come prova dell'autorizzazione all'accesso al mercato del lavoro.

Articolo 7

Permessi di soggiorno rilasciati per fini diversi dall'attività lavorativa

1.  Quando rilasciano permessi di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002, gli Stati membri indicano l'informazione sul permesso di lavoro, a prescindere dal tipo di permesso.

2.  Quando rilasciano permessi di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002, è fatto divieto agli Stati membri di rilasciare permessi aggiuntivi ▌ come prova dell'autorizzazione all'accesso al mercato del lavoro.

Articolo 8

Mezzi di impugnazione

1.  Le decisioni che respingono la domanda di permesso unico, di modifica o di rinnovo del permesso unico oppure che revocano il permesso unico in base a criteri previsti dal diritto nazionale o dell'Unione sono motivate e notificate per iscritto.

2.  Le decisioni che respingono la domanda, escludono ▌ la modifica o il rinnovo del permesso unico ▌ o revocano il permesso unico sono impugnabili legalmente nello Stato membro interessato, conformemente al diritto nazionale . Nella notifica sono indicati il tribunale o l'autorità amministrativa presso cui l'interessato può presentare ricorso nonché i termini entro cui presentarlo.

2 bis.  Una domanda può essere considerata inammissibile per ragioni legate al numero di ammissioni di cittadini di paesi terzi che entrano nel territorio a fini lavorativi e quindi non deve essere trattata.

Articolo 9

Accesso all'informazione

Gli Stati membri forniscono, a richiesta, informazioni adeguate al cittadino del paese terzo e al futuro datore di lavoro in merito ai documenti necessari affinché la domanda sia completa .

Articolo 10

Diritti da pagare

Gli Stati membri possono imporre ai richiedenti il pagamento di diritti. Ove opportuno, tali diritti sono riscossi per il trattamento delle domande ai sensi della presente direttiva. In questo caso l'importo dei diritti è proporzionato e può basarsi sul principio dei servizi effettivamente prestati per il trattamento delle domande e il rilascio dei permessi .

Articolo 11

Diritti derivanti dal permesso unico

Durante il periodo di validità, il permesso unico rilasciato ai sensi del diritto nazionale autorizza il titolare quanto meno a:

   a) entrare ▌ e soggiornare nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso unico, a condizione che il titolare soddisfi tutti i requisiti per l'ammissione conformemente al diritto nazionale ;

b)  ▌;

   c) accedere liberamente a tutto il territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso unico, nei limiti previsti dalla legislazione nazionale ▌ ;

   d) svolgere la specifica attività lavorativa ammessa dal permesso unico conformemente al diritto nazionale ;

   e) essere informato dei diritti conferitigli dal permesso in virtù della presente direttiva e /o della legislazione nazionale.

Diritto alla parità di trattamento

Articolo 12

1.  I lavoratori dei paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b e c), beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne

   a) le condizioni di lavoro, tra cui la retribuzione e il licenziamento nonché la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro;

   b) la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni di lavoratori o di datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i vantaggi che ne derivano, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza;

   c) l'istruzione e la formazione professionale;

   d) il riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali secondo le procedure nazionali applicabili;

   e) i settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004 ; [Emendamenti 122 e 132]

f)  ▌

   g) le agevolazioni fiscali, purché il lavoratore sia considerato come avente il domicilio fiscale nello Stato membro interessato ; [Emendamenti 122 e 133]

   h) l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all'erogazione degli stessi, incluse le procedure per l'ottenimento di un alloggio e l'assistenza e i servizi di consulenza forniti dai centri per l'impiego, conformemente al diritto nazionale . Il presente paragrafo non pregiudica la libertà di contratto conformemente al diritto nazionale e dell'Unione ; [Emendamento 134]

2.  Gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento con i cittadini nazionali:

   a) in ordine al paragrafo 1, lettera c):

   – limitandone l'applicazione ai lavoratori di paesi terzi che svolgono o hanno svolto un'attività lavorativa; [Emendamento 135]

   – escludendo i lavoratori di paesi terzi che sono stati ammessi nel territorio nazionale ai sensi della direttiva 2004/114/CE del Consiglio;

   – escludendo le borse di studio e i prestiti concessi a fini di studio e di mantenimento o altri tipi di borse e prestiti;

   – stabilendo requisiti specifici, tra cui il possesso di conoscenze linguistiche e il pagamento di tasse scolastiche, conformemente al diritto nazionale, per quanto riguarda l'accesso all'università e all'istruzione post-secondaria nonché alla formazione professionale che non sia direttamente collegata all'attività lavorativa concreta;

b)  ▌ [Emendamenti 122 e 136]

   c) ▌ in ordine al paragrafo 1, lettera h):

   – limitandone l'applicazione ai lavoratori di paesi terzi che hanno un impiego;

   – limitando l'accesso per quanto concerne l'assistenza abitativa;

d)  ▌ [Emendamenti 122 e 137]

   e) limitando i diritti conferiti ai sensi del paragrafo 1, lettera e), ai lavoratori di paesi terzi, senza restringerli per i lavoratori di paesi terzi che hanno un impiego o che hanno avuto un impiego per un periodo minimo di sei mesi e sono registrati come disoccupati .

Inoltre, gli Stati membri possono decidere che il paragrafo 1, lettera e), per quanto concerne i sussidi familiari, non si applica ai cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi, ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi a scopo di studio o ai cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a lavorare in forza di un visto;

   ebis) in ordine al paragrafo 1, lettera g), per quanto concerne le agevolazioni fiscali, limitando l'applicazione ai casi in cui il luogo di residenza registrato o abituale dei membri della famiglia del lavoratore di un paese terzo per i quali si chiedono le agevolazioni si trovi nel territorio dello Stato membro interessato. [Emendamenti 122 e 140]

2 bis.  Il diritto alla parità di trattamento stabilito al paragrafo 1 non pregiudica il diritto dello Stato membro di revocare o rifiutare di rinnovare il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi della presente direttiva, il permesso di soggiorno rilasciato per fini diversi dall'attività lavorativa, o ogni altra autorizzazione a lavorare in uno Stato membro.

2 ter .  I lavoratori di paesi terzi che si trasferiscono in un paese terzo, o i loro superstiti residenti in un paese terzo, i cui diritti derivano dal lavoratore in questione, ottengono, in relazione alla vecchiaia, invalidità o morte, diritti pensionistici basati sull'impiego precedente del lavoratore e acquisiti in conformità delle legislazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004, alle stesse condizioni e secondo gli stessi parametri applicabili ai cittadini degli Stati membri interessati che si trasferiscono in un paese terzo. [Emendamento 141]

Articolo 13

Disposizioni più favorevoli

1.  La presente direttiva non pregiudica le disposizioni più favorevoli:

   a) della legislazione dell'Unione , inclusi gli accordi bilaterali e multilaterali tra l'Unione , o l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e uno o più paesi terzi dall'altra;

   b) di accordi bilaterali o multilaterali tra uno più Stati membri e uno o più paesi terzi.

2.  La presente direttiva fa salva la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni nazionali più favorevoli alle categorie di persone cui si applica.

Disposizioni finali

Articolo 14

Informazioni al pubblico

Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico informazioni regolarmente aggiornate sulle condizioni d'ingresso e di soggiorno nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi che intendono svolgervi un'attività lavorativa.

Articolo 15

Relazioni

1.  Periodicamente, e per la prima volta entro tre anni dalla data di cui all'articolo 16, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri e propone, se del caso, le modifiche che ritiene necessarie.

2.  Annualmente, e per la prima volta entro il 1º luglio ... (19) , gli Stati membri comunicano alla Commissione ▌ statistiche sul numero di cittadini di paesi terzi cui hanno rilasciato ▌ un permesso unico nell'anno civile precedente, conformemente al regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell«11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale (20) .

Articolo 16

Recepimento

1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il …. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tabella di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 17

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Articolo 18

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva in conformità dei trattati.

Fatto a

Per il Parlamento europeoPer il Consiglio

Il presidente

 

Giovedì, 24 Marzo 2011